AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.179
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00179
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: lic. oec. __________ __________. __________, __________ __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
In data 2 maggio 1995, i
coniugi __________ e __________ __________ sottoscrivevano una convenzione,
nell’intento di «regolare bonalmente le conseguenze accessorie della separazione
di fatto». L’accordo prevedeva che la moglie avrebbe continuato ad abitare
nell’appartamento coniugale di __________, mentre il marito si sarebbe assunto
gli oneri fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese relative
alla casa, oltre a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’600 al
mese.
1.2.
Nella dichiarazione
fiscale 1997/98, inoltrata in data 18 agosto 1997, il signor __________
__________ dichiarava fra l’altro un reddito della sostanza di fr. 18’900 e
faceva valere le seguenti deduzioni, in media annua: fr. 12’000 a titolo di
spese di manutenzione, fr. 2’941 a titolo di interessi passivi e fr. 45’300
quali alimenti versati.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 18 gennaio 1999, l'Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva solo le seguenti deduzioni: fr. 4’725 per
spese di manutenzione e fr. 26’400 di alimenti.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 12 febbraio 1999, contestando
la mancata deduzione delle spese di manutenzione fatte valere, degli interessi
passivi e degli alimenti. Adduceva, in particolare, che nel calcolo degli alimenti
era stato indebitamente ignorato il valore locativo dell’abitazione messa a disposizione
della moglie; tale messa a disposizione costituiva infatti una prestazione
assimilabile al versamento di alimenti.
Con decisione del 9 agosto
1999, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, elevando la
detrazione delle spese di manutenzione a fr. 12’000 in media annua. Nella motivazione
della decisione, l’autorità fiscale argomenta in particolare quanto segue:
«Contrariamente a quanto
sostenuto nel reclamo l’onere derivante dall’appartamento abitato dalla ex
moglie è a carico del contribuente e non solo per quanto concerne il
corrispettivo del valore immobiliare.
Quanto
contenuto al punto no. 3 della convenzione stipulata tra i coniugi e datata
2.5.1995 non dà adito a quanto il reclamante sostiene. Si cita integralmente il
punto no. 3 della convenzione menzionata:
“Il marito continuerà ad
assumersi gli oneri fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese
relative alla casa sopracitata”».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ Weber ripropone la
richiesta di dedurre dal suo reddito, a titolo di alimenti versati alla moglie,
l’importo di fr. 18’900 in media annua, pari al valore locativo
dell’appartamento messo a sua disposizione con la convenzione già menzionata. A
suo avviso, infatti, il valore locativo rientra nella nozione di prestazione
alimentare e non riconoscerne la deduzione significherebbe infrangere i
principi costituzionali della legalità, dell’equità e della capacità
contributiva. Nega inoltre che dalla mera circostanza che con la convenzione
egli si sia assunto gli oneri fiscali relativi all’abitazione possa essere
tratta la conclusione che egli abbia rinunciato a chiedere la deduzione degli alimenti.
-
4.1.
Secondo l’art. 22 lett. f
LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti
percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,
nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c
LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati
al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti
versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse
tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia.
4.2.
Le disposizioni citate
costituiscono una innovazione assoluta in materia di imposta federale diretta,
per il fatto che fino al periodo fiscale 1993/94, vigente il decreto concernente
l’imposta federale diretta (DIFD), le prestazioni alimentari fra coniugi e a
favore dei figli erano ignorate fiscalmente.
Per quanto attiene invece
all’imposta cantonale, l’art 31 cpv. 1 lett. c LT 1976 ammetteva già la
deducibilità degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente,
per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. La sola novità introdotta
dalla nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 è dunque
rappresentata dal fatto che gli alimenti possono essere dedotti dal reddito di
chi li versa ed aggiunti al reddito di chi li riceve anche in presenza di una
mera “separazione di fatto”.
- Nella fattispecie,
le parti non sono d’accordo circa la qualifica di “alimenti”, attribuita dal
ricorrente alla messa a disposizione, a favore della moglie, dell’abitazione
sita nella sua casa. Il contribuente ritiene infatti che, attribuendo l’uso
dell’appartamento alla moglie separata, egli abbia assunto un’obbligazione
assimilabile al pagamento di alimenti, nei suoi confronti; l'Ufficio di tassazione,
invece, è dell’avviso che costituisca prestazione alimentare solo la vera e
propria rendita pecuniaria versata mensilmente alla moglie del ricorrente.
5.1.
I coniugi che divorziano
qualificano spesso come alimenti prestazioni che assumono forme diverse da
quella della rendita:
Ÿ il debitore può, in primo luogo,
obbligarsi a pagare, in aggiunta o al posto della rendita vera e propria, spese
di mantenimento dell’altro coniuge, che presentano carattere periodico, come
canone di locazione, imposte di circolazione, imposte dirette, premi
assicurativi o rette scolastiche;
Ÿ in secondo luogo, è possibile che
egli conceda in uso o in usufrutto un bene di cui è proprietario;
Ÿ non è infrequente, infine, che i
coniugi decidano di capitalizzare gli alimenti (Pedroli, Il divorzio tra
diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, pp. 495-496).
5.1.1.
Per quanto concerne il
primo aspetto, va detto che l’assunzione, da parte di un coniuge, dei costi di
mantenimento dell’altro coniuge, nell’ambito di una convenzione, può assumere
diverse forme, a dipendenza, in primo luogo, del carattere periodico o meno
delle spese di cui si tratta e, in secondo luogo, delle modalità di pagamento
delle stesse (versamento all’altro coniuge o pagamento diretto ai creditori di
quest’ultimo). I casi sono cioè quattro:
Ÿ pagamento diretto da parte del
debitore di spese periodiche dell’altro coniuge;
Ÿ pagamento diretto da parte del
debitore di spese non periodiche dell’altro coniuge;
Ÿ versamento da parte del debitore
degli importi necessari all’altro coniuge per il pagamento di spese periodiche;
Ÿ versamento da parte del debitore
degli importi necessari all’altro coniuge per il pagamento di spese non
periodiche.
La lettera delle norme
legali applicabili non si oppone all’assimilazione di tutti i casi descritti a
quello del versamento della comune rendita alimentare. La legge si limita
infatti a parlare di «alimenti versati» da una parte e di «alimenti percepiti»
dall’altra, senza aggiungere ulteriori requisiti, in particolare quello della
periodicità degli stessi.
Quanto alla ratio
delle disposizioni che si esaminano, essa esige addirittura che i casi appena
esposti siano trattati allo stesso modo di quello in cui un coniuge versa all’altro
una rendita. Non vi è infatti alcuna differenza, sul piano della capacità contributiva,
che è accresciuta, nella misura in cui uno dei due coniuge riceva dall’altro
quanto gli occorre per sostenere determinati costi o addirittura li fa pagare
direttamente dall’altro, ed è invece ridotta, per il coniuge che paga i conti
dell’altro o versa a quest’ultimo quanto occorre per saldare determinati costi
di mantenimento (Pedroli, op. cit., p. 497; Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda
1989, p. 146 ss.).
5.1.2.
Quanto al secondo aspetto,
se il coniuge che si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro adempie
quest’obbligo lasciandogli abitare la propria casa gratuitamente, si ha una
semplice prestazione di alimenti in natura anziché in denaro. Il beneficiario
dovrà quindi dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione di
alimenti ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso
importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (Pedroli, op. cit.,
pp. 497-498; Holtz, op. cit., p. 327; StE 1987 B 25.3 n. 5, 1990
B 27.2 n. 10). Una diversa opinione, in dottrina, è sostenuta solo con
riferimento alla commisurazione del valore del godimento dell’abitazione: vi è
infatti chi sostiene che il fisco non dovrebbe discostarsi dai valori
determinati nella sentenza di divorzio, anche qualora il valore della prestazione
in natura così determinato sia nettamente diverso dal valore locativo determinato
dal fisco prima del divorzio (Lampert, Prévoyance,
famille, droit pénal: quelques points de la LIFD méritant discussion, in
ASA 62 pp. 17-30, 23 s.). L’effetto della deduzione degli alimenti sarà
peraltro neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo nella
tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di alimenti
all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente
dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura, rappresentato dal
valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della
sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto dichiarato quale valore locativo
e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe tuttavia essere determinata dai
costi di manutenzione della casa. Se, infatti, il proprietario, con la
convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese, potrà
ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi,
risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli (Pedroli,
op. cit., p. 498; Holtz, op. cit., p. 334; StE 1990 B 27.2 n.
10).
5.1.3.
Se il coniuge proprietario
della casa non si limita ad obbligarsi a lasciar abitare la casa all’altro
coniuge, ma gli concede un vero e proprio usufrutto o un diritto di abitazione
sull’immobile stesso, allora sulla norma che disciplina gli alimenti prevale
quella che prevede l’assoggettamento del valore locativo di immobili che «il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza... di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito» (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1
lett. b LT). In tale eventualità, cioè, del reddito dell’immobile è
direttamente beneficiario l’usufruttuario e non il nudo proprietario, ragione
per cui il primo dichiarerà il valore locativo dell’abitazione a titolo non di
“alimenti” bensì di reddito della sostanza e il secondo potrà dedurre tutt’al
più quanto ha versato per le spese di manutenzione della casa (StE 1990
B 27.2 n. 10; Pedroli, op. cit., p. 498).
Come si vede, il risultato
pratico è uguale nei due casi. Con una differenza, da non trascurare: per
l’imposta cantonale sulla sostanza, il valore di stima dell’immobile sarà
attribuito alla sostanza del proprietario nel caso della concessione dell’uso a
titolo obbligatorio, mentre verrà aggiunto al patrimonio dell’usufruttuario nel
caso in cui la concessione si fondi su un diritto reale (usufrutto o diritto di
abitazione; cfr. art. 40 cpv. 2 LT).
5.2.
Le considerazioni appena
esposte, riferite al caso degli alimenti versati in seguito a divorzio, possono
senz’altro essere estese anche all’ipotesi dei coniugi separati di fatto. Come
si è visto, infatti, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della LIFD e
della legge tributaria del 1994, la deducibilità degli alimenti è stata estesa
anche ai coniugi separati di fatto, a quelli cioè che, oltre ad avere
rinunciato ad un’abitazione coniugale, ad avere sospeso la comunione domestica
e ad avere costituito un domicilio proprio, vivano ciascuno utilizzando i mezzi
finanziari a propria disposizione (cfr. Circolare n. 14 del 29 luglio
1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]). Ammettendo la
tassazione separata del ricorrente e della moglie, l’autorità fiscale ha
indubbiamente ritenuto adempiuti i requisiti descritti. Di conseguenza, anche
il versamento degli alimenti, sebbene volontariamente concordato dalle parti,
deve essere considerato fiscalmente.
5.3.
Venendo ora all’esame dei
fatti, è indubbio che la messa a disposizione, da parte del ricorrente,
dell’abitazione di __________, a favore della moglie separata, configuri una prestazione
alimentare in natura.
Di conseguenza, si
giustifica l’imposizione, a titolo di reddito della sostanza, del valore
locativo dell’abitazione e la deduzione dello stesso importo, a titolo di
alimenti versati.
Resta da definire la sorte
delle spese di manutenzione e gestione dell’immobile. Come detto, la
convenzione stipulata dai coniugi stabilisce che il marito si assume «gli oneri
fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese relative alla casa
sopracitata» (cfr. convenzione, punto 3). Si può allora ritenere che le “spese
di manutenzione e gestione” in senso stretto, che sono deducibili dal reddito
in base agli articoli 31 LT e 32 LIFD, siano sopportate integralmente dal
ricorrente, il quale ha quindi diritto di dedurle dal proprio reddito. Le
ulteriori spese, che non rientrano fra le spese di manutenzione ed
amministrazione dell’immobile e che devono considerarsi pertanto vere e proprie
spese di mantenimento private (la cui deduzione è esclusa per gli articoli 33
lett. a LT e 34 lett. a LIFD), ma che tuttavia il ricorrente si è
assunto l’obbligo di pagare per la moglie, configurano un ulteriore elemento
che si aggiunge agli alimenti versati. È il caso delle spese per il
riscaldamento e per l’acqua e, soprattutto, degli “oneri fiscali”.
5.4.
Ora, esaminando la
decisione impugnata, non è in alcun modo possibile ricostruire il calcolo
intrapreso dall’autorità fiscale, né per gli alimenti versati né per le spese
di manutenzione e gestione dell’immobile.
Per quanto concerne i
primi, risultano essere stati dedotti fr. 26’400, “in base ai dati noti
all’autorità fiscale”. Tale importo non coincide, seppure di poco, con quanto
stabilito nella già menzionata convenzione fra i coniugi, neppure aggiungendo
la rendita AVS di fr. 545, che il marito si è obbligato a versare alla moglie
in aggiunta alla rendita alimentare.
Quanto alle spese di
manutenzione, mentre nella tassazione erano state ammesse per fr. 4’725 in
media annua, nella decisione su reclamo sono invece state elevate a fr. 12’000,
con la spiegazione che «in via transattiva per il biennio 97/98 vengono dedotte
come da richiesta, ossia in fr. 12’000.–». Non risulta per contro allegato agli
atti alcun giustificativo relativo a tali spese.
5.5.
Alla luce delle
conclusioni appena esposte, la tassazione impugnata non appare condivisibile.
D’altronde, una tassazione corretta può essere intrapresa solo dopo ulteriori
accertamenti, che l'Ufficio di tassazione non ha effettuato.
La decisione impugnata
deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale, perché
proceda all’accertamento dell’entità di tutte le spese di manutenzione e di
gestione, che saranno dedotte in quanto tali e delle altre spese di mantenimento
della moglie, che il ricorrente si è assunto in aggiunta agli alimenti,
affinché siano dedotte a titolo di alimenti versati. Quanto al vero e proprio
contributo di mantenimento, si tratterà di verificarne la misura in base ai
giustificativi bancari.
Questa Camera ritiene di
dover inoltre attirare l’attenzione dell’Ufficio di tassazione su un eventuale
problema di dispendio, che potrebbe manifestarsi qualora l’importo degli
alimenti, in denaro e in natura, dovesse essere quantificato in una misura
sproporzionata rispetto alle entrate dichiarate dal ricorrente.
Anche per questa ragione,
si impone un rinvio degli atti all’autorità di tassazione.
- Per le ragioni che
precedono, la decisione è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di
tassazione affinché proceda secondo quanto indicato. Visto l’esito del ricorso,
si giustifica di non porre a carico del ricorrente né la tassa di giustizia né
le spese processuali. D’altra parte, al ricorrente non è attribuita alcuna indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione
su reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati nella motivazione
della sentenza.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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