-
che, non avendo __________
__________ -__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il
termine previsto, l'Ufficio di tassazione di __________ la richiamava, con
lettera del 15 aprile 1999, e quindi la diffidava, con lettera raccomandata del
20 maggio 1999, avvertendola che, in caso di inosservanza dei suoi obblighi nel
termine di 10 giorni, sarebbe stata multata;
-
che, non essendo pervenuta
a tale data la dichiarazione fiscale, con decisione del 17 giugno 1999
l'Ufficio di tassazione infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di
fr. 75.–;
-
che un reclamo della
contribuente veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 23 giugno
1999, nella quale si rilevava in particolare come la reclamante non avesse mai
chiesto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
contesta, in lingua tedesca, la multa inflittale, invocando motivi personali
che le avrebbero impedito di collaborare con l’autorità fiscale;
-
che, con lettera
raccomandata del 12 luglio 1999, la Camera di diritto tributario ha attribuito
alla ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso, avvertendola
che l’inosservanza del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del gravame;
-
che nessuna traduzione è
pervenuta nel termine utile né in seguito;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona
legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, per non incorrere in
un eccesso di formalismo, la Camera di diritto tributario non può limitarsi
peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa
da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio alla
ricorrente, attribuendole contestualmente un termine per la traduzione (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che, come detto, la Camera
ha pertanto inviato alla contribuente, in data 12 luglio 1999, una lettera
nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine
di 15 giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata
traduzione;
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che il mancato invio della
traduzione richiesta comporta l’irricevibilità del ricorso;
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che, comunque, se anche la
traduzione fosse pervenuta, il ricorso avrebbe dovuto essere pure respinto nel
merito, non potendosi certo ritenere che il lutto e la malattia che avrebbero
colpito la ricorrente nei mesi di aprile e maggio non potessero consentirle di
inoltrare neppure la richiesta di proroga, impiegando il formulario appositamente
allegato al modulo per la dichiarazione;
-
che va del resto ricordato
alla ricorrente che il termine per l’inoltro della dichiarazione e, di
riflesso, per l’eventuale richiesta di proroga scadeva già a fine marzo, prima
cioè degli eventi che le avrebbero impedito di adempiere i suoi obblighi.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).