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Numero d'incarto:
80.1999.132
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00132
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 novembre 1997
in
materia di: esenzione imposte di successione e donazione
presentato
da:
__________ __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: Studio legale __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________
, deceduto il __________ 1995 a __________ (), lasciava a
titolo di legato alla Comunità __________ di __________ una somma di fr.
150’000.--;
-
che il 30 gennaio 1997
l’Ufficio delle imposte di successione e donazione notificava alla Comunità un
progetto di tassazione relativo al predetto legato che prevedeva una tassa di
successione di fr. 46’050.--;
-
che con istanza 24 marzo
1997 la Comunità chiedeva l’esenzione dall’imposta di successione e donazione;
-
che la Divisione delle
contribuzioni respingeva l’istanza con decisione formale del 30 ottobre 1997;
-
che la Comunità __________
di __________ presentava ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando
la decisione alla quale era pervenuta l’autorità fiscale;
-
che con sentenza del 23
marzo 1998 la Camera di diritto tributario respingeva il ricorso, tutelando
l'argomentazione dell'autorità fiscale, secondo la quale l'esenzione per scopo
ideale sarebbe riservata, stando alla volontà del legislatore cantonale, a determinate
associazioni che svolgono un'attività a scopo ideale unicamente o prevalentemente
con l'intendimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, segnatamente
a società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società
locali e altre (associazioni di foto cine e radioamatori, ornitologiche e micologiche,
altre società per il tempo libero), ma non ad associazioni con scopi religiosi
o di culto, la cui esenzione è disciplinata in modo limitativo dall'art. 154 LT
cpv. 1 lett. c;
-
che la soccombente
inoltrava ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;
-
che con sentenza dell'8
marzo 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione
del 23 marzo 1998 della Camera di diritto tributario;
-
che secondo il Tribunale
federale è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò
con l' art. 4 Cost. fed. un' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT
che ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall'
imposta di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per
il tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente
scopo di culto;
-
che, sempre secondo il
Tribunale federale, la legge non prevede infatti una simile limitazione, né è
possibile dedurla dalla circostanza che all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano
menzionate solo le chiese cui lo Stato ha conferito la personalità di diritto
pubblico.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 30 ottobre 1997 è riformata nel senso che alla
Comunità __________ di __________ è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di
successione e donazione.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Alla ricorrente viene
riconosciuta un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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