-
che __________ __________
è separato dalla moglie __________ dall’11 maggio 1995;
-
che pertanto l’ Ufficio di
tassazione di __________ notificava il 29 aprile 1996 una tassazione intermedia
per separazione da quella data al 31 dicembre 1996, in sostituzione per il
periodo coperto dall’intermedia della tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96;
-
che nella citata
tassazione intermedia, cresciuta per altro incontestata in giudicato, venivano
stralciati dalla partita fiscale i redditi e la sostanza di pertinenza della moglie;
-
che il reddito del lavoro
veniva quindi fissato in fr. 43'698.- di media annua e la sostanza in fr.
143'979.-;
-
che il contribuente non
presentava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98;
-
che pertanto egli veniva
tassato d’ufficio dall’UT, che gli esponeva in via valutativa un reddito del
lavoro di fr. 50'000.- di media annua e una sostanza di fr. 61'258.-;
-
che la tassazione
d’ufficio veniva notificata al contribuente il 21 dicembre 1998;
-
che __________ __________
presentava reclamo il 3 febbraio 1999 (data della spedizione);
-
che l’UT, dopo aver
invitato il contribuente a giustificare il ritardo nella presentazione del
reclamo, lo respingeva con decisione del 10 maggio 1999, argomentando che il
termine di trenta giorni era scaduto e che frequenti assenze all’estero per
ragioni di lavoro non sono motivo di restituzione del termine;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l’annullamento della decisione dell’autorità fiscale e definisce “fantasiosi”
il reddito e la sostanza stabiliti dall’autorità di tassazione;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica;
-
che questo termine è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
-
che una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD);
-
che, in linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era
prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736);
-
che una colpa da parte del
richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA
60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7
novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173; CDT n.
..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e G. M.);
-
che, per costante
giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di
restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT
n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT n. 393 del 22 novembre 1989),
così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del
tutto prevedibile (CDT 241 del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario, p. 120);
-
che, di regola, la
restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera
(per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in
modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno;
-
che, come per gli altri
impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia
possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;
-
che, nel caso di specie,
il ricorso è stato presentato ben dopo la scadenza del termine di ricorso di
trenta giorni;
-
che il ricorrente nemmeno
contesta tale circostanza;
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che egli si limita a
invocare frequenti assenze all’estero per ragioni di lavoro;
-
che, per quanto precede,
tali assenze, in quanto prevedibili, sono inidonee a configurare un motivo di
restituzione del termine;
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che comunque il ricorrente
nemmeno dimostra in modo inoppugnabile l’assenza all’estero durante il termine
di reclamo;
-
che pertanto, così stando
le cose, il ricorso deve essere respinto;
-
che in ogni caso l'art.
246 cpv. 1 LT, indipendentemente quindi dall’esito del presente ricorso,
consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).