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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.123
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00123
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1999
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ __________, __________ -
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
1° aprile 1999 l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona
infliggeva alla __________ __________ una multa disciplinare di fr. 600.-
per non aver presentato la dichiarazione d’imposta IC e IFD 1996 nonostante un
richiamo e una diffida per lettera raccomandata.
Il
reclamo presentato dalla contribuente il 3 maggio 1999 veniva respinto con
decisione del 5 maggio 1999.
1.2.
Già
nel precedente periodo un'analoga procedura disciplinare si era conclusa con
sentenza del 17 settembre 1998, in cui questa Camera aveva ritenuto del tutto
pacifica una violazione delle disposizioni procedurali da parte della
ricorrente, che non aveva ottemperato all’obbligo di collaborare. Aveva inoltre
tutelato la commisurazione della multa da parte dell'autorità fiscale in considerazione
dell'ostinazione con cui da almeno tre anni la ricorrente incorre in violazioni
procedurali. Aveva infine respinto siccome ininfluenti gli argomenti sviluppati
dal patrocinatore della ricorrente in occasione dell’udienza.
- 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________,
assistita __________. __________ __________,
chiede la riduzione della multa disciplinare invocando la parità di trattamento
con le società svizzere.
Rimprovera
all'autorità fiscale e, in particolare, a questa Camera di non aver risposto
alla censura di disparità di trattamento riservatale rispetto alle società
svizzere che si limitano a essere proprietarie di un terreno improduttivo di
reddito.
2.2.
L’UTPG
propone per contro di respingere il ricorso, confermando che si tratta di contribuente
plurirecidiva e rinunciando a priori a un’audizione.
- In
occasione dell'udienza del 1° luglio 1999 il ricorrente ha dichiarato di
ritirare il ricorso.
La
presente causa viene pertanto liquidata conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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