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Numero d'incarto:
80.1998.95
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00095
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 maggio 1998
in materia di: imposta
annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art.
38 LT)
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 23 gennaio 1997 __________ __________
ha trasferito dal proprio conto __________
__________ sul conto __________ __________
un importo di fr. 19'633.-.
Il 2 aprile 1998 l'
Ufficio di tassazione di Mendrisio ha notificato al contribuente per il
riscatto del __________ __________ un'imposta annua intera sulle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT) di fr. 392.-.
La notifica di tassazione
è stata poi confermata con decisione su reclamo del 22 aprile 1998 l'UT,
ribadendo che un trasferimento diretto della prestazione in capitale dal __________ __________
al __________ __________ non è fiscalmente proponibile e che pertanto la
prestazione in capitale è sottoposta a tassazione.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ contesta l'imposizione della
prestazione trasferita dal __________ __________ ad un conto __________ __________,
precisando di non aver soppresso il conto __________
__________, ma di averne unicamente
ridotto l'ammontare.
-
Nel caso in esame la
questione sottoposta a giudizio è quella di sapere se la liquidazione parziale
del __________ __________ A con conseguente trasferimento dell'importo su un
conto del __________ __________ sia imponibile.
3.1.
Con l'entrata in vigore
della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con un'imposta
annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):
a) le
prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI, istituzioni
di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata)
b) i
versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale
provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente
e analoghi versamenti del datore di lavoro)
c) le
somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio
durevole della salute.
L'imposta è calcolata con
l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua
pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota
minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).
3.2
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di
carattere collettivo. Per il II Pilastro vige il principio secondo cui alla
piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale
corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti,
Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p.
25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der
direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478).
3.3.
L'art. 82 LPP ammette
tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi “per
altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e
irrevocabilmente alla previdenza professionale”. Il secondo capoverso
dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di
determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre
1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla
legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute,
note con il nome di III Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria,
cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.
La stessa disposizione
aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che “le
denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione
di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i
modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni” e che dunque “in mancanza di questa approvazione il
diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato”
(Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31
gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente parte della
previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro
denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in
metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen –
Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992,
p. 120).
3.4.
Diversamente dal __________ __________,
la deducibilità dei contributi al __________
____________________ è quantitativamente
limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad
un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo
corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP
(salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione
di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da
un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1
OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei
contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché
non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi
deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un
contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP
3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è
stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un
rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des
fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et
impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
3.5.
L'art. 8 OPP 3 esige che
gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli
intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato
predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato “Attestazione
concernente i contributi di previdenza” (Maute/Steiner, op. cit., p.
131 nota 29).
3.6.
La giurisprudenza ha avuto
ripetutamente modo di affrontare il tema della trasformazione del __________ __________
in un terzo __________ __________ __________ negando, in sintonia con
la dottrina, che un simile trasferimento di fondi possa beneficiare
dell'esenzione fiscale (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid.
3c; StE 1990 B 26.13 n. 9; CDT n. 80.95.00242 del 10 maggio 1996
in re N.B.; CDT n. ..__________
dell' 11 luglio 1996 in re L. e M. T.; CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re L. e M.
T.; Maute/Steiner, op. cit., p. 119).
3.7.
Analogamente, il
trasferimento di fondi dal II __________
al III __________ A non beneficia
dell'esenzione fiscale, poiché costituirebbe di fatto un inammissibile riscatto
contributivo in questo specifico tipo di previdenza in misura eccedente la deduzione
annua fiscalmente ammessa (ASA 55 198).
In effetti, gli
indipendenti affiliati a una fondazione collettiva o comune, oppure a un
istituto collettore possono, a certe condizioni, sciogliere il loro rapporto di
previdenza e chiedere il pagamento in contanti delle prestazioni. Essi devono
però dapprima procedere fiscalmente (imposizione della liquidazione in
capitale) e solo in un secondo tempo possono, entro i limiti delle deduzioni
dei contributi secondo l' art. 7 capoverso 1 OPP 3, costituire un nuovo
rapporto previdenziale __________ __________
3.8.
Più differenziata invece
la risposta relativa al caso inverso, vale a dire al caso di trasferimento di
prestazioni dal __________ __________ al __________
__________. Conformemente all’art. 3
cpv. 2 lett. b OPP 3 la circostanza che l’assicurato impieghi l’avere del III
Pilastro A per riscattare contributi in un’assicurazione II Pilastro,
costituisce un pagamento in contanti (Maute/Steiner, op. cit., p. 141; Conférence
des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, op. cit., p. 68).
La compensazione tra
imposizione della prestazione del __________
__________ A e la deduzione dei
contributi al __________ __________ è tuttavia possibile solo se il
diritto cantonale la prevede (Conferenza dei funzionari fiscali di Stato,
loc. cit.). A differenza del diritto fiscale di alcuni cantoni, ad esempio
Zurigo e Turgovia, ma al pari di quello di altri cantoni la LT è silente (Maute/Steiner,
op. cit., p. 142, nota 64).
3.9.
Dall’esame che precede
discende che, nel caso concreto, non v’è spazio, in considerazione del silenzio
del diritto cantonale, per una compensazione del capitale ricevuto dal __________ __________
con il riscatto di contributi nel __________
__________.
La decisione dell’UT deve
quindi essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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