AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.94
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
140
Incarto n.
80.98.00094
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
ha lavorato quale cameriera con un orario a turni presso il __________ __________
di __________ fino alla fine di maggio
del 1996 e dal 1° giugno presso il __________
__________. Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 ha chiesto la deduzione dai redditi delle spese di
trasporto con il mezzo pubblico in ragione di fr. 2'880.-, la deduzione per
doppia economia domestica in ragione di fr. 2'600.- e la deduzione per altre
spese professionali, segnatamente per abiti, in ragione di fr. 2'374.-.
L'UT
le ha invece concesso la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr.
600.- (costo dell'abbonamento generale) e quella per altre spese professionali
per fr. 2'000.- per l'IC e di fr. 1'800.- per l'IFD, mentre le ha integralmente
negato la deduzione per doppia economia domestica. Secondo l'UT la contribuente
beneficerebbe della possibilità di prendere i pasti sul luogo di lavoro a un
prezzo di favore non superiore al costo se prendesse il pasto nella propria
economia domestica. Non avrebbe inoltre provato la deduzione per altre spese
professionali in misura superiore a quella concessa forfetariamente di fr.
2'000.- (cfr. decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede la deduzione per
doppia economia domestica. Argomenta di essere costretta a prendere il pasto
sul luogo di lavoro, che gli viene addebitato secondo le tariffe dell'AVS.
Rileva inoltre di essere tenuta a vestirsi in modo adeguato.
-
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli
altri costi e spese non possono essere dedotti (art. 33 LT-1994; art. 34 LIFD).
- Deduzione
per altre spese professionali
4.1
Sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati,
per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure nella misura delle spese effettive.
In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La
deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo
parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche
per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr.
1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la riduzione
forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è
esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7
cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
Orbene,
nel presente caso l'UT ha concesso la deduzione massima prevista dalla normativa
legale per il caso di specie in mancanza di prove che documentino "altre
spese professionali" per un importo effettivo superiore a quello
forfetario. Non mette pertanto conto chiedersi se le spese per abiti rientrino
o meno tra le "altre spese professionali".
- Deduzione
per doppia economia domestica (pasti fuori casa)
5.1.
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche dell' 8 novembre 1994).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'600.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr.
5'200.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando
soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996).
Per
l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza
o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.-
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31
maggio 1996).
5.2.
Se
i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro
oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni
previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.- il
giorno o fr. 1’300.- l’ anno, rispettivamente fr. 18.- il giorno o fr. 3’ 900 l’
anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente
più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto
(cfr. art. 4 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996; inoltre appendice dell’ordinanza
del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).
5.3.
Dagli
atti dell'incarto non emergono indicazioni precise che consentano di affermare
quanti siano i pasti consumati fuori casa presso il datore di lavoro e se la
ricorrente riceva un contributo o paghi un prezzo di favore. Risulta unicamente
che dal salario le sono stati dedotti nel 1995 fr. 1'680.- e nel 1995 fr.
560.-, senza ulteriori indicazioni.
Questa
carenza di dati impedisce di stabilire in quale misura la ricorrente possa
ambire alla deduzione per doppia economia domestica (pasti fuori casa).
Per
economia di giudizio, impregiudicati i prossimi periodi fiscali, questa Camera
ritiene di poter accogliere su questo punto il ricorso, concedendo alla
ricorrente una deduzione per pasti fuori casa, come se si trattasse di pasti
consumati in una mensa aziendale, determinandone l'importo in fr. 1'120.- di
media annua pari alla trattenuta operata a questo titolo dal datore di lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è riformata nel senso
che alla ricorrente è concessa una deduzione per doppia economia domestica di
fr. 1'120.- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti
del procedimento sono retrocessi all'UT perché emetta nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster