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Numero d'incarto:
80.1998.86
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00086
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995/96 __________
__________ chiedeva la deduzione di fr.
4'521.-- per l'anno di computo 1993 e di fr. 5'198.-- per l'anno di computo
1994, pari a fr. 4'859.-- di media annua (cfr. dichiarazione, cifra 16d) a
titolo di deduzioni dal reddito della sostanza immobiliare, che l’UT di
Bellinzona non ammetteva (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).
-
Il
21 febbraio 1998 la ricorrente presentava reclamo chiedendo di nuovo la
deduzione di fr. 4'859.-- di media annua.
L'UT
respingeva il reclamo con la decisione del 30 marzo 1998, argomentando
essenzialmente, che gli interessi su un credito di costruzione non sono
deducibili perché costituiscono delle spese finanziarie legate all'acquisto di
un bene patrimoniale.
- Con il presente
tempestivo ricorso, la ricorrente chiede di nuovo la deduzione dei suddetti
interessi, argomentando che la comunione ereditaria fu __________ __________ è
stata sciolta nel marzo del 1993, procedendo alla vendita della particella n. __________ situata nel comune di __________ __________,
sulla quale sorgevano una vecchia casa e una
stalla. La particella fu acquistata dalla ricorrente insieme al signor __________ __________
in ragione di metà ciascuno. Per I'acquisto i comproprietari accesero un
prestito ipotecario di fr. 200'000.-- alla __________ __________
di __________ __________. Un anno dopo l'acquisto, i comproprietari
procedettero alla riattazione della stalla, accendendo a questo scopo un
credito di costruzione poi consolidato il 28 marzo 1996 per un totale di fr.
130'000.--
L’
Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione cantonale delle
contribuzioni propongono di respingere il ricorso.
- 4.1.
Come
rilevato dall’AFC nelle proprie osservazioni, nell'incarto prodotto dall’UT non
si trova alcuna documentazione relativa ai due crediti, eccezion fatta dell’
“Avviso concemente partecipazioni a CE, a società di persone o a altre indivisioni”
allestito il 22 dicembre 1997 dall'UT Bellinzona in relazione alla comproprietà
__________ -__________ (n. di controllo .____________________. M), in cui si menziona soltanto il debito di fr.
200'000.--.
Questa
lacuna documentale non impedisce tuttavia a questa Camera di pronunciarsi sul
merito del ricorso, segnatamente sulla questione di sapere se il prestito in
questione e i relativi interessi debbano essere qualificati come prestito e
interessi di costruzione.
4.2.
Per
l'imposta cantonale dai proventi sono deducibili gli interessi maturati su
debiti ammessi in deduzione (art. 32 cpv. 1 lett. a LT). Non possono invece
essere dedotte le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni
patrimoniali (art. 33 lett. d LT). La normativa cantonale si ricollega
sostanzialmente a quella dell'imposta federale diretta, che prevede, da un
lato, la deduzione dal reddito lordo degli interessi su debiti (art. 33 cpv. 1
lett. a LIFD), fatta eccezione, in modo particolare, delle spese per l'acquisto
o il miglioramento di beni patrimoniali (art. 34 lett. d LIFD).
4.3.
Come
ricordato in precedenti sentenze di questa Camera (per tutte: CDT n. 9
dell'11 febbraio 1993 in re C. E.; CDT n. 41/94 del 14 aprile 1994 in re
M. C.), la deduzione dal reddito degli interessi di costruzione è questione che
è stata a lungo controversa nella dottrina e nella giurisprudenza e in parte lo
è ancora. La giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia precisato in
anni recenti che gli interessi di costruzioni devono essere considerati per l'IFD
una spesa finanziaria legata all'acquisto dell'immobile e che pertanto devono
essere qualificati come spese per l'acquisto di un bene patrimoniale non
deducibili in virtù dell'art. art. 34 lett. d LIFD. Essi non possono quindi
(più) essere parificati a semplici interessi ipotecari (ASA 57 565; ASA
60 191 = RF 1991 461).
Nelle
citate sentenze il Tribunale federale espone le ragioni per cui gli interessi
sul credito di costruzione costituiscono un costo di costruzione dell'immobile,
ovvero una spesa d'investimento che non provoca una diminuzione della sostanza,
bensì contribuisce a creare o a sviluppare una nuova fonte di reddito. In
particolare gli interessi di costruzione concorrono a creare una plusvalenza
che si manifesta nel valore complessivo dell'immobile (ASA 57 657, consid.
2a; ASA 60 194, consid. 1a e 3a-b e riferimenti; ASA 65, 750
segg.).
L'opinione
espressa dal Tribunale federale è condivisa dalla maggioranza dei cantoni (Stadelmann,
Die steuerliche Behandlung von Baukreditzinsen in der Schweiz, in RF 1992 p.
119) ed è stata espressamente fatta propria, ad esempio, dalla Commissione
cantonale di ricorso del Canton Friburgo in un recente approfondito giudizio
del 2 febbraio 1990 (RF 49/1994 p. 91).
4.4.
Anche
la giurisprudenza di questa Camera ha sempre trattato gli interessi di
costruzione alla stregua di un costo di costruzione. Costante la giurisprudenza
su questo tema in materia di Legge per l'imposta sul maggior valore
immobiliare, che sempre ha considerato gli interessi di costruzione quale spesa
di miglioria deducibile secondo l'art. 9 cpv. 1 LIMVI (STF 10 maggio
1972 in re S. SA; STF 16 gennaio 1984 in re B.SA; STF del 22 aprile 1992
in re H.S.; Rep. 1973 299; RTT 1970 55 s.; CDT n. 701 del
26 ottobre 1972 in re L.G.; CDT n. 23/91 in re R.W.; CDT n. 362/90 in re
S.N.; CDT n. 275 del 31 ottobre 1991 in P.G.). Non diversamente
nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari che dal 1° gennaio 1995 ha
sostituito la LIMVI (cfr. Soldini-Pedroli, L’imposizione degli utili
immobiliari, pp. 259-261).
Nei
giudizi in materia di imposta cantonale appena ricordati (CDT n. 9
dell'11 febbraio 1993 in re C. E.; CDT n. 41/94 del 14 aprile 1994 in re
M. C.), questa Camera ha confermato la natura giuridica degli interessi di
costruzione, negandone la deduzione in materia di imposta cantonale sul reddito
in quanto riflesso speculare della deducibilità degli interessi di costruzione
dal maggior valore imponibile mediante l'imposta sul maggior valore
immobiliare.
4.5.
Questa
Camera ha inoltre avuto modo di precisare che la natura degli interessi di
costruzione non può essere fatta dipendere dalla loro configurazione formale,
ad esempio dal ricorso a un prestito garantito da cartella ipotecaria già
esistente, il credito assistito da pegno mobiliare, il ricorso al piccolo
credito, il prestito tra parenti, ecc..
Ciò che conta, come annota
la Commissione cantonale di ricorso del Canton __________,
in un giudizio del 2 febbraio 1990, è che "les intérêts sur crédit de construction
doivent être définis comme les intérêts d'un crédit destiné à apporter une plus-value
à un immeuble et qui courent dès le début des travaux jusqu'à leur achèvement, indépendamment
de la forme du crédit" (Sentenza della Commissione cantonale di
ricorso del canton Friburgo, del 2 febbraio 1990, loc. cit.; ASA 57 657,
consid. 2 b e riferimenti). In altre parole, determinante è che la spesa sia
finalizzata all'acquisto e alla costruzione dell'immobile, in stretta
correlazione tecnica, economica e temporale con la costruzione.
5.6.
Quanto
precede consente anche di chiarire il momento in cui avviene il consolidamento
del credito di costruzione. Per sottrarlo all'alea di circostanze esterne,
quali ad esempio i ritardi nella liquidazione dei conti da parte __________, intralci burocratici
all'ottenimento del permesso di abitabilità ecc., il consolidamento deve essere
fatto intervenire al termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (ASA
57 194, consid. 2b; Sentenza della Commissione cantonale di ricorso del Canton Friburgo,
del 2 febbraio 1990, consid. 4c).
- Il presente caso denota una forte analogia proprio
con il caso giudicato dal Tribunale federale nella sentenza del 20 novembre
1995, in cui l’ Alta Corte ha rifiutato la deduzione degli interessi passivi,
anche se l'acquisto del bene fondiario da un lato e la demolizione e la nuova
costruzione dell'immobile dall'altro erano stati finanziati tramite due
contratti distinti.
Anche
nel presente caso i comproprietari hanno dapprima acceso un credito per
finanziare l'acquisto dell'immobile e in seguito un altro per la riattazione
della stalla.
È
quindi evidente la stretta correlazione tecnica, economica e temporale
con l’acquisto dell’immobile e con la sua riattazione, che connota i prestiti
contratti e i relativi interessi come “di costruzione” e quindi deducibili non
dall’imposta sul reddito, ma, in caso di trasferimento della proprietà
dell’immobile, dall’imposta sull’utile immobiliare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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