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Numero d'incarto:
80.1998.72
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00072
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 21 ottobre 1996
l'UT di Lugano-Città notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995-96,
esponendole oltre ai redditi denunciati nella dichiarazione d'imposta un
reddito d'altra fonte di fr. 40'000.- di media annua;
-
che il 23 marzo 1998 l'UT
dichiarava irricevibile in quanto tardivo il reclamo della contribuente, datato
13 novembre 1996, ma pervenuto soltanto il 18 dicembre 1996;
-
che l'UT non ha ritenuto
sufficientemente provato l'invio del reclamo già in data 13 novembre 1996, non
bastando la dichiarazione della segretaria della ditta __________ __________;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente contesta la decisione su reclamo dell'UT,
esponendo unicamente argomentazioni di merito - delle quali verrà detto in
seguito, per quanto necessario -, segnatamente lamentando l'operato del
precedente contabile, che sarebbe incorso in manifesti errori;
-
che, secondo gli articoli
206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD , è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione presentare contro la tassazione nel
termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
-
che se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
-
che nel caso in esame la
ricorrente non invoca alcun motivo atto a giustificare la tempestività del
reclamo o l'esistenza di un motivo di restituzione del termine;
-
che la dichiarazione della
__________ __________,
segretaria della ditta della ricorrente, d'aver spedito per errore il reclamo
per posta semplice non costituisce prova sufficiente dell'avvenuto invio;
-
che le ricerche effettuate
presso l'UT non hanno consentito di reperirlo in altri incarti, ad esempio in
quello della figlia, in cui avrebbe potuto essere erroneamente archiviato;
-
che inoltre il giudice ha
potuto personalmente appurare che il reclamo, chiaramente indicato come tale in
epigrafe, non risulta nemmeno essere stato "registrato a video"
dall'UT, come avviene per tutti i reclami, anche quanto la loro esatta
identificazione apparisse problematica;
-
che non vi sono quindi né
prove né indizi di sorta che il reclamo sia pervenuto all'UT;
-
che in simili condizioni
questa Camera deve limitarsi a confermare la decisione di irricevibilità del
reclamo pronunciata dall'UT, senza esprimersi sul merito della contestazione
sollevata nel ricorso;
-
che, a titolo del tutto abbondanzialmente
e senza prendere posizione nel merito, l'UT ha allestito in un nuovo calcolo
del dispendio che considera l'aumento del debito della figlia verso la madre,
come se fosse stato correttamente dichiarato da tutto principio e che anche da
questo calcolo emerge pur sempre una insufficiente disponibilità per
fronteggiare il fabbisogno quotidiano, anche se di entità diversa rispetto a
quella accertata in sede di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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