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Numero d'incarto:
80.1998.65
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
140
Incarto n.
80.98.00065
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 7 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ ,
rappr.
da. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________ __________
__________ ha intrapreso, a partire dal
1° maggio 1994, un'attività indipendente quale gerente di un negozio di
alimentari a __________.
Con decisione del 17 marzo
1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________
__________ una tassazione intermedia per
mutamento della professione, con effetto per il periodo dal 1° maggio 1994 al
31 dicembre 1994. Nella stessa, aggiungeva ai redditi già inclusi nella tassazione
ordinaria un reddito aziendale di fr. 25'000.–, corrispondente all'utile
proveniente dal negozio di alimentari. Non impugnata, la suddetta decisione
passava in giudicato.
- Con decisione del 14
aprile 1997, l'autorità fiscale notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava
il reddito del lavoro del marito in fr. 82'305.– in media annua ed il reddito
aziendale in complessivi fr. 27'000.–, così composti: fr. 25'000.–
corrispondenti al reddito aziendale della moglie e fr. 2'000.– derivanti
dall'attività agricola accessoria. Il reddito imponibile era pertanto
commisurato in fr. 45'540.– per l'IC e in fr. 51'591.– per l'IFD.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 3 maggio 1997, definendo il reddito
aziendale stabilito dall'autorità fiscale "pura fantasia", in quanto
non corrispondente a quanto risultante dai conti economici da loro sottoposti
all'autorità di tassazione. Aggiungevano di non poter più impugnare la
tassazione intermedia a causa della sopravvenuta scadenza del termine di
reclamo, precisando quindi di non avere tuttavia intenzione di «continuare ad
essere derubati dallo Stato».
L'autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 9 marzo 1998, adducendo di non poter
riesaminare il reddito aziendale già stabilito con decisione di tassazione
intermedia nel frattempo passata in giudicato. Quanto al reddito
dell'agricoltura, precisava di averlo commisurato aggiungendo a quanto dichiarato
una ripresa sulle spese del veicolo, ritenute eccessive.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
e __________ __________ ribadiscono il proprio disaccordo con la
commisurazione del reddito aziendale effettuata dall'autorità fiscale,
rilevando che l'attività della moglie si è rilevata fallimentare. Contestano la
motivazione con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel
merito della loro censura, sottolineando l'indipendenza dei due diversi periodi
di tassazione.
-
4.1.
L'autorità fiscale ha
praticamente rifiutato di confrontarsi con la censura dei ricorrenti, in merito
alla commisurazione del reddito aziendale della moglie, richiamandosi ai
principi che disciplinano la tassazione intermedia: ha infatti affermato
testualmente che «si deve... far osservare che i nuovi fattori d'imposizione
accertati con la tassazione intermedia vengono ripresi anche nella tassazione
successiva (assoggettamento postnumerando)», ed ha concluso che «essendo stati
oggetto di accertamento ed avendo fruito di tutte le possibilità procedurali
nell'ambito della tassazione intermedia, questi fattori non possono ovviamente
fare oggetto di nuovi accertamenti e procedure nell'ambito della tassazione
ordinaria susseguente».
I ricorrenti ritengono per
contro che il fatto che essi non abbiano impugnato la tassazione intermedia per
il 1994 non può ripercuotersi sulla tassazione del periodo successivo, che è
indipendente.
4.2.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.3.
Come indica la semplice
lettura delle disposizioni applicabili alla fattispecie, non si può affatto
condividere la pretesa dell'autorità fiscale di considerare accertato una volta
per tutte, con effetto anche per il periodo successivo, il reddito stabilito
per la tassazione intermedia, per il solo fatto che il periodo di computo si
identifica, almeno in linea di principio, con il periodo di tassazione.
L'entrata in vigore delle
nuove leggi fiscali ha infatti apportato modifiche non trascurabili ai princìpi
che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in
caso di tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31
dicembre 1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il
reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione
intermedia faceva quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari,
anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26
settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p.
329).
Ora, invece, la legge
federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia
commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine
del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di
includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi
conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito
imponibile più rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
(a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo
proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici", consentendo
all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in
considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione. Per
il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo
tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la
durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché
l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito
considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai
mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al
successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169R1 del 26 aprile
1994, p. 42).
4.4.
Da quanto detto discende
la conseguenza che la legge in vigore non obbliga affatto a considerare
vincolante, per il secondo periodo fiscale, l'accertamento del reddito
effettuato per il periodo in cui si verifica il presupposto della tassazione
intermedia. È senz'altro possibile che ciò accada, ma non è comunque necessario.
Venendo all'esame della
fattispecie, dagli atti risulta che l'autorità fiscale ha intrapreso il calcolo
dell'utile per la tassazione intermedia 1994, fondandosi sui redditi
dall'inizio dell'attività (1° maggio 1994) fino alla fine di giugno del 1996,
cioè prendendo in considerazione l'attività di ben 25 mesi. Ha poi effettuato
delle riprese, rispetto a quanto dichiarato, sia sulla cifra d'affari sia sulle
spese aziendali.
È vero che, data
l'estensione del periodo di computo su cui si fonda la tassazione intermedia,
ben difficilmente la tassazione ordinaria 1995/96 potrebbe prendere in
considerazione un lasso di tempo ancor più lungo. Tuttavia, l'autorità fiscale
non può opporre ai ricorrenti la sopravvenuta res judicata della
tassazione intermedia per negare un accertamento indipendente del reddito
aziendale ai fini della definizione della tassazione ordinaria 1995/96.
- I ricorrenti
postulano lo stralcio del reddito aziendale, in considerazione dell’andamento
dell’attività in questione.
Per il fatto che, però,
l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei
contribuenti, adducendo che essi avrebbero dovuto impugnare la tassazione intermedia,
la decisione deve piuttosto essere annullata e gli atti rinviati all’autorità
fiscale, perché esamini le censure contenute nel reclamo. Altrimenti, i ricorrenti
sarebbero privati di un grado di giudizio.
Il ricorso è pertanto
parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali,
mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 9 marzo 1998 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna,
perché entri nel merito delle censure contenute nel reclamo del 3 maggio 1997.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 200.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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