AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.61
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00061
80.98.00062
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94
presentato
da:
__________ __________,
rappr.
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 10 novembre 1997
l'UT di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92 e il
24 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94. Per la determinazione dell'aliquota
applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la
Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza
imponibile all'estero calcolata al 1° gennaio 1991 e al 1° gennaio 1993 rivalutando
i valori unitari immobiliari tedeschi di cinque volte.
I reclami presentati dal
contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione venivano respinti
con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo 1998.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della sostanza
immobiliare imponibile all'estero.
Dei motivi ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- All'udienza
del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali,
il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della sostanza
immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. ____________________. del 3 settembre 1993 e, meglio di
moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per
quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera,
il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale
per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale
delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.
Dopo
aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente
alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha
aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del
procedimento vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster