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Numero d'incarto:
80.1998.59
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00059
80.98.00060
80.98.00063
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 91/92 93/94 e intermedia 93/94
presentato
da:
__________ __________. __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 10 novembre 1997 l'UT di Locarno notificava a __________ __________
__________. la tassazione IC/IFD
1991-92, il 17 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94 e la tassazione intermedia
IC/IFD 1993-94 per partenza dalla Svizzera. Per la determinazione dell'aliquota
applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la
Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza
imponibile all'estero calcolata al 1° gennaio 1991 e al 1° gennaio 1993
rivalutando i valori unitari immobiliari tedeschi di cinque volte.
I
reclami presentati dal contribuente contro le due suddette notifiche di
tassazione venivano respinti con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo
1998.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della
sostanza immobiliare imponibile all'estero.
Dei
motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- All'udienza
del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali,
il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della
sostanza immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. ..__________ del 3 settembre 1993 e, meglio di
moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per
quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera,
il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale
per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale
delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.
Dopo
aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente
alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha
aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza,
annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del procedimento
vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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