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Numero d'incarto:
80.1998.48
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00048
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ ha chiesto la deduzione a titolo di
liberalità di un importo di fr. 1'100.- di media annua per l’IC e di fr.
1'475.- per l’IFD. L’Ufficio di tassazione ha invece ammesso la deduzione in
ragione di soli fr. 100.- per l’IC e fr. 180.- per l’IFD (cfr. notifica di
tassazione del 15 dicembre 1997). In sede di reclamo la deduzione per l’IFD è
stata elevata a fr. 215.- (cfr. decisione su reclamo del 23 febbraio 1998).
Motivando la stessa, l’UT ha esposto nel dettaglio le deduzioni ammesse per
ognuna delle due imposte, precisando che la deduzione è limitata ai soli versamenti
a favore delle persone giuridiche con sede in Svizzera esentate dalle imposte
in virtù del loro scopo di pubblico o di esclusiva pubblica utilità.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede che l’importo delle
deduzioni per liberalità venga ulteriormente elevato, tenendo conto del fatto
che alcune persone giuridiche beneficiarie delle sue elargizioni sono esentate
nei rispettivi cantoni di sede. Produce al riguardo un’attestazione del
Dipartimento delle finanze del Canton __________
relativa alla __________ __________ __________
__________ de la __________ e un estratto della liste delle persone
giuridiche esenti nel Canton __________.
Con osservazioni del 2
giugno 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di accogliere
parzialmente il ricorso e, meglio, di ammettere la deduzione delle liberalità a
favore della __________ __________ __________
e dell’ Eglise nationale protestante di ,
la cui parrocchia di __________ - è riconosciuta dal Consiglio di
Stato ginevrino come persona giuridica di pubblica utilità. Rileva inoltre che
per una svista nella decisione dell’UT è stata tralasciata la devoluzione di
fr. 100.- effettuata nel 1996 alla __________
__________.
- 3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a
persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù
del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino
complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola
prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e
il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000
franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non
rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni
dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal
principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione
fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica
sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p.
212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre che le persone giuridiche che
beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano
dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione
delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65
lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole
persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il
fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari
fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in
Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il
fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
3.4.
Va inoltre precisato che questo
Tribunale, alla luce della "ratio" della norma cantonale, ha
precisato che la disposizione della legge tributaria, secondo cui sono deducibili
le devoluzioni a persone giuridiche che perseguono fini pubblici o di pubblica
utilità «sempre che tali prestazioni siano, singolarmente, di almeno 100.–
franchi», deve essere interpretata nel senso che per “prestazioni” si intendono
anche più devoluzioni alla stessa istituzione, singolarmente inferiori a fr.
100.– (CDT n. ..__________
del 20 febbraio 1997 in re S. S., con riferimenti ai materiali legislativi)
- Nel suo ricorso la
ricorrente ha comprovato, come rilevato dalla Divisione cantonale delle
contribuzioni nelle proprie osservazioni, che due persone giuridiche beneficiarie
delle sue elargizioni sono esentate dai rispettivi cantoni di sede in quanto di
pubblica utilità.
Le elargizioni a tali enti
attingono o superano complessivamente sia nel 1995 sia nel 1996 l’importo
minimo di fr. 100.-, esatto dalla legge cantonale. Esse vanno quindi ammesse
per entrambe le imposte (IFD e IC).
Nel dettaglio si tratta
dei seguenti versamenti:
1995:
__________ pour la lecture de la __________: fr.
550.-
__________ .- fr. 120.-
1996:
__________ pour la lecture de la __________: fr.
600.-
__________ .- fr. 120.-
Eglise nationale
protestante fr. 100.-
A tali deduzioni deve
essere inoltre aggiunto, come rilevato dalla Divisione delle contribuzioni
nelle proprie osservazioni, il versamento di fr. 100.- alla __________ __________,
effettuato nel 1996, che l’UT ha omesso per errore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 febbraio 1998 è riformata a’ sensi
dei considerandi.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di
nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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