AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.46
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00046
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto
A. Non avendo i coniugi __________ e __________
__________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 1995/96, con decisione del 16 settembre 1996 l'Ufficio di tassazione di
Locarno infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 100.– e li avvertiva che,
decorso un ulteriore termine di dieci giorni, avrebbe proceduto alla tassazione
d’ufficio.
L’autorità fiscale, in
seguito all’inerzia dei contribuenti anche dopo la comminatoria in questione,
notificava loro, con decisione dell’11 agosto 1997, una tassazione per
apprezzamento, nella quale commisurava il reddito aziendale in fr. 190’000.– in
media annua ed il reddito della sostanza in fr. 10’000.–. Dopo le deduzioni del
caso, il reddito imponibile era stabilito in fr. 156’500.– sia per l’IC sia per
l’IFD.
B. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con «reclamo cautelativo» del 18 agosto 1997,
indicando che la “motivazione dettagliata” sarebbe seguita. L’Ufficio di
tassazione li invitava allora, con scritto del 20 novembre 1997, a voler completare
il ricorso entro il 10 dicembre 1997, avvertendoli che, in caso di
inadempienza, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, riservata una
procedura per sottrazione fiscale.
Non essendo stato emendato
il reclamo, l'Ufficio di tassazione confermava la precedente tassazione, con
decisione del 16 febbraio 1998, così motivata:
«Giusta l’art. 206,
cpv. 2, LT il reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori
devono essere allegati o designati esattamente.
Per l’imposta federale
diretta il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(cfr. art. 132, cpv. 3, LIFD).
In ossequi a dette
disposizioni l'Ufficio di tassazione con lettera raccomandata del 20 novembre
1997, invitava il rappresentante del contribuente alla completazione del
reclamo.
Queste richieste sono
andate deserte ragione per cui l’autorità fiscale non può che confermare la
decisione di prima istanza e dichiarare il reclamo respinto».
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
postula l’annullamento della decisione in questione e il rinvio degli atti
all’autorità di tassazione per una nuova decisione. Rileva come alla fine di
giugno del 1997 sua moglie sia morta lasciandolo in uno stato di smarrimento,
che gli ha impedito di completare l’allestimento della contabilità. Inoltre,
anche il suo consulente fiscale e rappresentante sarebbe stato impedito
nell’esecuzione del proprio compito dalla malattia protrattasi dal novembre
1997 al marzo 1998.
Nelle rispettive
osservazioni del 30 aprile e del 12 maggio 1998, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni e la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento cantonale
delle finanze e dell’economia propongono la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto
I. Imposta federale
diretta
- 1.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
1.2.
Il legislatore federale ha
definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per
apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che,
vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940,
aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo. L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti
limitava la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio ai soli casi
in cui il contribuente avesse violato i propri obblighi procedurali («il
contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione,
se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli,
se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta
di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori
imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale
federale aveva però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita
anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze,
scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la
prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF
II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non
pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento,
quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione
degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono
insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da
validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il
datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di
tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che
potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p.
129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
- 2.1.
Una volta che l’autorità
di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si tratta di stabilire
quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente.
Anche a tale proposito, la
nuova legge federale modifica la situazione preesistente.
2.2.
2.2.1.
Vigente l’abrogato DIFD,
infatti, si doveva distinguere fra due ipotesi:
• nel
caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore
al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente aveva il
diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo
o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione
ordinaria era data dal fatto che il contribuente doveva provare l’inesattezza
della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere
probatorio);
• se,
invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione era inferiore alla misura enunciata,
il contribuente poteva soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza
dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di
collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una
scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435
= ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92
DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT
I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p.
348).
2.2.2.
Si noti che, secondo il
Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio
poteva essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma
anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici erano caratterizzati
dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne erano investite. Con la,
pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si era
dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso poteva
dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettavano all’ufficio in
sede di tassazione. Della circostanza che il contribuente non avesse ottemperato
(tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si poteva tener conto in
sede di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT
I-1994 p. 337).
2.2.3.
Dall’esame delle
disposizioni che disciplinavano la tassazione d’ufficio e dalla giurisprudenza
citata, la Camera di diritto tributario aveva fatto discendere la conseguenza
che l’autorità di tassazione non poteva dichiarare irricevibile un reclamo contro
una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente avesse contestato la
valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove dell’inesattezza
dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti sarebbe stata pregiudicata
la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere eventualmente la
collaborazione precedentemente negata.
Tale conclusione era
dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che consentisse
all’autorità di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo per mancata
produzione di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del Tribunale
federale, secondo cui il contribuente poteva apportare la prova
dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT
I-1994 p. 336).
2.3.
Anche in relazione ai
rimedi giuridici a disposizione del contribuente tassato d’ufficio la nuova
legge si discosta da quella abrogata.
Per l’art. 132 cpv. 3
LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
2.3.1.
Come si vede, il
legislatore ha rinunciato alla preclusione del diritto di reclamo prevista dall’art.
92 cpv. 1 DIFD, in considerazione dei dubbi circa la costituzionalità di tale
disposizione; una analoga norma cantonale era già stata dichiarata incostituzionale
e perciò inapplicabile dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, a causa
del suo carattere punitivo (cfr. Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art.
92 DIFD, p. 188; Zweifel, op. cit., p. 134).
2.3.2.
La nuova legge pone
peraltro due requisiti che la normativa previgente non conosceva: il
contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il
reclamo deve essere motivato. Secondo il __________
che accompagnava il disegno di legge del Consiglio federale del 1983, tale
disciplina è ispirata alla legislazione di alcuni cantoni; il governo menziona
espressamente, a titolo di esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di
Zurigo e l’art. 109 cpv. 3 di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del
Consiglio federale a sostegno delle leggi fede-rali sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF
1983, vol. III, p. 133).
Per valutare il
significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza
della tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la
giurisprudenza che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in
questione (cfr. Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren,
in ASA 61 p. 437).
Ebbene, nelle leggi
cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza della
tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere della
prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht,
4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung,
cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con
successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse
le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per
l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in
particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione
trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo
per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire il vero.
2.3.3.
Vi sono dunque due
possibili sviluppi della situazione.
• Se
il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento
effettuato, la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una
“ordinaria” (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La
tassazione d’ufficio apparirà infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”,
se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell’ambito della
procedura di reclamo (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).
• Se
la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione
d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per
l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò
non toglie, tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio
potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione
d’ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti,
una tassazione per apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la
stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare
quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di
valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso
(Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op.
cit., p. 145).
- 3.1.
Venendo all’esame della
fattispecie concreta, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio,
non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la
successiva multa disciplinare. In seguito, il 18 agosto 1997, ha interposto
tempestivo reclamo alla stessa autorità, omettendo peraltro di motivarlo e riservandosi
di farlo in seguito.
L’autorità di tassazione
lo ha allora invitato, con lettera raccomandata, ad emendare il gravame,
avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, lo stesso sarebbe stato
dichiarato irricevibile. Non essendo pervenuta alcuna motivazione, l’autorità
ha respinto il reclamo.
3.2.
Come detto, l’art. 132
cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso
avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures
en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401; per la giurisprudenza relativa
alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, op.
cit., n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale; l’Alta Corte si
richiama, a tale riguardo, alla prassi sviluppata in materia di ricorso di
diritto pubblico allo stesso Tribunale federale: un’impugnativa che non adempia
le esigenze di motivazione dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG, viene infatti
dichiarata inammissibile, malgrado una simile conseguenza non scaturisca
esplicitamente dal testo di legge (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid.
3a, 122 I 70 consid. 1c); analogamente, un ricorso di diritto amministrativo,
la cui motivazione sia insufficiente, è dichiarato irricevibile, sebbene una simile
conseguenza non sia esplicitamente indicata all’art. 108 cpv. 1 OG (DTF
123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2).
Nell’affermare che l’esame
di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende dall’esistenza di una
motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti interessi pubblici”.
In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale ha omesso di
adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato d’ufficio,
possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’amministrazione, presentando un reclamo
assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta
in sede di ricorso (DTF 123 II 552, consid. 4e).
3.3.
Il Tribunale federale ha
peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di
indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni
ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione
per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare
irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3.4.
Nel caso in esame,
notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha
indicato l’esistenza dei requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD; tuttavia,
ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un
termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento.
In simili circostanze, di
fronte all’inosservanza dell’invito dell’Ufficio di tassazione, non si può che
confermare la decisione dell’autorità di tassazione di non entrare nel merito
del reclamo.
Si aggiunga che la
suddetta richiesta è stata inviata non al contribuente stesso bensì al suo
rappresentante contrattuale, la __________
& __________ __________ di servizi __________
di __________, cui già erano state
notificate la multa disciplinare e la tassazione IC/IFD 1995/96 e che aveva poi
inoltrato il reclamo “cautelativo”. In tale contesto, è ovviamente del tutto
ininfluente la circostanza che il titolare della fiduciaria in questione sia
stato malato dal 17 novembre 1997 a fine aprile 1998. Anzitutto, ciò non può
aver ostacolato l’inoltro di un reclamo nel mese di agosto del 1997; ma soprattutto,
non si può credere che uno studio professionale attivo anche nel settore
fiscale possa permettersi di trascurare completamente gli interessi dei propri
clienti per mezz’anno a causa della malattia di un titolare. Né può condurre ad
una diversa soluzione la considerazione della morte della moglie del
ricorrente, intervenuta nel giugno 1997; pur comprendendo il dolore che può
aver provato il contribuente in seguito a tale evento, non si vede come ciò
possa giustificare la totale inerzia sua e del suo rappresentante, durante
lunghi mesi prima e dopo il lutto. Si ricordi infatti che la tassazione
d’ufficio era stata inoltrata proprio perché il contribuente già aveva
trascurato i suoi obblighi di collaborazione negli anni 1995 e 1996; inoltre,
si trattava della dichiarazione relativa agli esercizi commerciali 1993 e 1994,
che avrebbe dovuto essere redatta già ben prima dell’estate 1997.
3.5.
Il ricorso in materia di
IFD è pertanto respinto.
II. Imposta
cantonale
- 1.1.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT
consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base
a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A
tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Diversa, rispetto al
diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia
di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Il
reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti,
al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il legislatore ticinese ha
voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed esigere l’obbligo di
motivare i reclami, non solo contro le tassazioni d’ufficio, per ragioni pratiche
ed in particolare per limitare il numero di ricorsi alla Camera di diritto
tributario (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di
nuova legge tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 105).
1.3.
Che la motivazione del
reclamo rappresenti un presupposto di validità del gravame è, nel diritto
cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti, l’art. 206
cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di un’indicazione dei
mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un congruo termine per
rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità. Per
venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre anche la possibilità di
rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del reclamo; in tal modo, un
reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio non motivato) diventa ricevibile
a tutti gli effetti e deve essere esaminato nel merito (Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura
di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
- Le considerazioni
proposte in merito al ricorso in materia di IFD, possono essere pertanto estese
anche all’imposta cantonale. Essendo stata inserita la comminatoria dell’irricevibilità
del gravame, nella lettera con cui il contribuente ha invitato il contribuente
ad emendarlo, la decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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