AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.44
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00044
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 1998
in
materia di: revisione IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ dei __________
__________ e __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
svolge l’attività indipendente di agricoltore e lavora inoltre alle dipendenze
della __________ __________ __________ di __________.
Notificandogli la tassazione
1995/96, con decisione del 22 aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di Locarno
elevava il suo reddito aziendale da fr. 26’000.– circa di media annua a fr.
49’000.–. Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità fiscale
spiegava in particolare di avere rettificato la commisurazione dei sussidi e di
avere rettificato gli ammortamenti, rispetto a quanto dichiarato; inoltre, non
aveva ammesso in deduzione i crediti verso i clienti e aveva effettuato una
ripresa per consumo privato di merce.
Con reclamo del 22 maggio
1996, il contribuente, rappresentato dal __________
__________ __________,
contestava le riprese sul reddito aziendale, chiedendo di ridurlo a fr.
31’459.–.
L’autorità fiscale
ammetteva il gravame e, con decisione su reclamo del 17 marzo 1997, riduceva il
reddito aziendale a fr. 31’459.– in media annua. Non impugnata, la suddetta
decisione, notificata personalmente al contribuente, passava in giudicato.
- Con istanza del 18
novembre 1997, __________ __________, tramite __________ __________ dei
contadini, postulava la revisione della tassazione IC/IFD 1995/96, argomentando
che, in considerazione dell’entità del reddito imponibile (fr. 99’709.–), aveva
perduto il diritto ai contributi per i tenitori di bestiame.
L’Ufficio di tassazione
respingeva l’istanza con decisione del 23 gennaio 1998, nella quale rilevava
come il contribuente non avesse scoperto né errori di procedura né fatti o
mezzi di prova nuovi rispetto a quelli noti nella procedura di tassazione.
Un reclamo del contribuente
contro la suddetta decisione veniva respinto con decisione del 13 febbraio
1998.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone la domanda di
revisione della tassazione 1995/96. Adduce che il consulente fiscale che aveva
redatto il reclamo poi accolto dall’autorità di tassazione sarebbe «incappato
in un grossolano errore nell’allestimento dei bilanci 1993 e 1994».
-
4.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv.
1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura
ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
4.3.
Non mancano, tuttavia,
casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto strettamente al suddetto
principio per cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
re-visione invocato. È vero, peraltro, che, prima dell'entrata in vigo-re della
__________, l’istituto della revisione,
in materia di imposta fe-derale diretta, non era previsto dalla legge, ma era
disciplinato esclusivamente dalla giurisprudenza, che applicava per analo-gia
gli art. 136 e 137 OG. Non mancano dunque decisioni con cui in anni lontani
l’Alta Corte aveva ammesso la revisione in casi in cui l’autorità di tassazione
si era fondata su constatazioni di fatto manifestamente inesatte o su
motivazioni giuridiche manifestamente errate (DTF 74 I 407, 71 I 105, 70
I 170). In anni più recenti, pur confermando i motivi di revisione “classici”,
ha tuttavia ammesso che ad essi si può derogare eccezional-mente se l'esito
della loro applicazione dovesse risultare scioc-cante ed in contrasto con il
sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 573). Deve poi essere menzionata una
sentenza, relativa ad un caso ticinese, in cui il Tribunale federale ha ammesso
che la in-sufficiente od errata motivazione di una decisione dell’autorità fiscale,
oltre a costituire vizio di forma, è anche tale da giustifi-care una revisione.
Ciò perché non permette al contribuente di accertare immediatamente la portata
della decisione, ma provo-ca invece «una sicura confusione in punto ai fattori
imponibili ed in particolare agli elementi posti dal fisco a fondamento della
tassazione» (DTF 105 Ib 245). La dottrina fa giustamente notare come
tale motivazione non sia coerente con i princìpi da sempre affermati dallo
stesso Tribunale federale – ed ora codificati nella __________ –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente
mo-tivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giu-ridici o da
una notificazione viziata: si tratta comunque di un vi-zio di procedura cui si
può porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza
dell’Alta Corte esige, inve-ce, in simili casi, che il destinatario della
decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli
elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt man-gelnde
Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranla-gungsfehler?, in: Gauch
(a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés par la faculté de droit
à l’occasion du cente-naire de l’Université de Fribourg, Friburgo 1990, p.
109). L'auto-re citato ritiene che i giudici federali sarebbero stati più
coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero impostato la motiva-zione
sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia 573, invece di affermare
l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova, Heilt mangelnde
Sorgfalt des Steuerpfli-chtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., p.
110).
4.4.
Va detto, d'altra parte,
che vi sono anche autori che sostengono la necessità di ammettere una
revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché
l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (____________________già nel 1946, __________ __________ nel 1953, __________ nel
1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen of-fensichtliche Veranlagungsfehler?,
cit., pp. 121-122; Kän-zig/Behnisch, op. cit., pp. 366-367):
– che
il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedu-rali nella procedura
di tassazione (inoltro di una dichiarazio-ne e dei relativi allegati);
– che
l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;
– che
la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che
il contribuente renda credibile, nella procedura di revi-sione, l'errore nella
tassazione, apportando i chiarimenti giu-ridici e fattuali necessari.
Non sarebbero invece
determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli
avrebbe potuto avvedersi del-l'errore e servirsi di un rimedio giuridico
ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veran-lagungsfehler?,
cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
4.5.
Una revisione “agevolata”,
nel senso descritto, è ammessa an-che da tribunali cantonali, in materia di
imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF 38/1982 p. 135 ss.,
45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta (sentenza del 1°
di-cembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton
Friburgo, in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista manifesta
dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa an-che dalla giurisprudenza di
questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata
considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia
insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche
il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n. 20t p.
257 inoltre CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.; CDT
n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
4.6.
Dovendosi pronunciare
sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce delle nuove
leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il fatto che
ora anche il le-gislatore federale ha codificato la regola secondo cui la revisio-ne
è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligen-za che da lui poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD). Di
fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe neppure
possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sull'art. 4 Cost. fed.
(principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere
eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.
- Nel caso in esame, è
del tutto evidente l’assenza di ogni presupposto per una revisione.
Non solo, come detto in
narrativa, l'Ufficio di tassazione ha accolto un reclamo interposto dal
contribuente contro la tassazione qui in discussione. Non solo nella decisione
su reclamo l’autorità fiscale ha commisurato il reddito conformemente a quanto
richiesto con il gravame. Non solo la decisione su reclamo è stata notificata
personalmente al contribuente e non invece al suo rappresentante, cui ora il
ricorrente rimprovera di non avere bene tutelato i suoi interessi. Ma,
soprattutto, non è possibile non avvedersi del fatto che neppure il ricorrente
è convinto dell’inesattezza della propria tassazione. Tanto è vero che, per
accorgersi del «grossolano errore nell’allestimento dei bilanci 1993 e 1994»,
in cui sarebbe incorso il suo consulente, ha dovuto attendere la decisione
della Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia,
che, in data 6 novembre 1997, gli ha negato una modifica della propria
precedente decisione di ridurre del 90% i contributi versatigli conformemente
all’Ordinanza federale concernente il versamento di contributi alle spese dei
tenitori di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina
collinare. Solo alla luce di questa decisione, che comportava per lui una
drastica riduzione delle entrate nel corso del periodo fiscale, il ricorrente
ha deciso che la tassazione, precedentemente accettata, non era corretta ed ha
conseguentemente inoltrato nuovi conti economici, stabiliti in modo tale da
ridurre il reddito nella misura necessaria.
Del resto, nella misura in
cui il ricorrente attribuisce la responsabilità per il “grossolano errore
nell’allestimento dei bilanci” al proprio consulente fiscale, si tratta evidentemente
di una circostanza che non è opponibile all’autorità fiscale, ma che concerne unicamente
i rapporti contrattuali fra mandante e mandatario.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster