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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.37
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00037
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 marzo 1998
in
materia di: IC e IFD 1996
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche notificava il 10 novembre 1997 alla __________ __________
e per essa alla __________ __________ __________
le tassazioni IC e IFD per il 1996, emesse d'ufficio per mancata presentazione
della dichiarazione;
-
che la notifica di
tassazione veniva confermata con decisione su reclamo del 5 febbraio 1998,
poiché la contribuente non aveva dato seguito alla raccomandata dell'UTPG del 5
dicembre 1997, con cui veniva invitata a produrre la necessaria documentazione;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente, ora assistita dalla __________ __________ __________, chiede la riforma della tassazione
in base alla documentazione contabile allegata al ricorso;
-
che con scritto del 1°
aprile 1998 la rappresentante della contribuente, con il consenso dell'UTPG,
chiede la retrocessione degli atti per esame della documentazione contabile
presentata;
-
che parimenti il Servizio
giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni, con scritto del 6
aprile 1998, postula la restituzione degli atti all'UTPG per un definitivo
accertamento dell'imponibilità;
-
che nulla osta, nel caso
in esame, ad annullare in ordine la decisione impugnata ed a retrocedere gli
atti all'UTPG per nuova decisione, dopo esame della documentazione presentata
con il ricorso;
-
che, in effetti, la
proposta dell'autorità fiscale merita di essere accolta, alla luce della
recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 552), poiché
sia nella notifica della tassazione d'ufficio sia nel successivo scritto del 5
dicembre 1997 fa difetto l'esplicita e inequivocabile menzione della
comminatoria d'irricevibilità prevista dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206
cpv. 2 LT;
-
che va comunque dato atto
all'autorità fiscale di essersi attenuta alla giurisprudenza di questa Camera
(cfr. CDT n. 80.96.162 del 12 dicembre 1996 in re R. SA), che non ha
tuttavia trovato conferma da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 123
II 552), ed è quindi stata modificata;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 febbraio 1998 è annullata in ordine
e gli atti sono retrocessi all'UTPG per nuova decisione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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