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Numero d'incarto:
80.1998.32
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00032
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 febbraio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1916, vedova, ha chiesto nella dichiarazione d'imposta
IC/IFD 1997-98 la deduzione di un importo di fr. 21'000.-- di media annua a
titolo di oneri permanenti in relazione al salario versato alla persona che la
assiste al domicilio. Nella notifica di tassazione del 9 giugno 1997 l'UT ha
negato tale deduzione.
Il 3 luglio 1997
__________ __________ presentava reclamo e riproponeva la richiesta di poter
dedurre dal proprio reddito il salario versato alla persona che la assiste.
Con decisione del 26
gennaio 1998 l'UT respingeva il reclamo della contribuente.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede a questa Camera di riformare la
decisione dell'UT e di concederle la deduzione dal proprio reddito del salario
versato alla persona che la assiste.
-
Imposta cantonale (IC)
3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. “deduzioni organiche”,
cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito,
che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro
di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: vi sono
cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dall'art. 33
lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal reddito, in particolare
per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di “spese per malattia, infortunio o invalidità”, ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op.
cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
“La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza”
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che “le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede”. La Commissione conclude
pertanto che “le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione” (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche, per
occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p.
38; cfr. anche la recente CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT n. ..__________
del 22 agosto 1996 in re CE J.-M. L.).
3.5.
Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
questa Camera ha già avuto occasione, ad esempio, di escludere che le spese per
le cure dentarie abbiano il carattere di “spese per malattia, infortunio o
invalidità”. Le misure dentarie non costituiscono, infatti, in linea di
principio, trattamenti medici, sicché le casse malati non hanno l'obbligo di
assumerle a proprio carico (CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re I.M.).
3.6.
Questa Camera, in una
successiva sentenza (CDT n. ..__________ del 22
agosto 1996 in re CE J.-M. L.), ha esaminato la questione delle cure a
domicilio, rilevando la diversità dell'ordinamento previsto dall'abrogata LAMI
rispetto a quello della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Vigente la LAMI, le cure a
domicilio rientravano tra le prestazioni obbligatorie a carico
dell'assicurazione malattia solo qualora il personale sanitario che ne era
incaricato operasse in nome e per conto proprio (art. 12 cpv. 2 cifra 1 lett. b
LAMI; art. 1 Ordinanza VI sull'assicurazione contro le malattie concernente
l'autorizzazione data al personale sanitario ausiliario di esercitare a carico
dell'assicurazione contro le malattie; Locher, op. cit., p. 182; Maurer,
op. cit., 304). Di conseguenza, infermieri che esercitavano la cura e il
trattamento a domicilio, alle dipendenze di un Comune o di un ente di pubblica
utilità, non erano autorizzati ad esercitare per le casse malati, anche se le
loro prestazioni permettono di ridurre i costi della sanità (DTF
111 V 324 ss. consid. 2a). Le casse malati avevano pertanto previsto
perlopiù negli statuti determinate prestazioni anche per le cure a domicilio (Maurer,
op. cit., p. 304 nota 257).
Con l'entrata in vigore
della LAMal, le cure a domicilio sono state inserite nel catalogo delle
prestazioni obbligatorie ex art. 25 cpv. 2 (cfr. Maurer, Das
neue Krankenversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, pp. 46, 60-61 e
66-67).
La ragione per cui fino al
1995 le spese per cure domiciliari non erano riconosciute dalle casse malati
deve ricercarsi pertanto nella persona stessa di chi presta queste cure.
Le spese per cure a
domicilio devono pertanto essere considerate spese per malattia, purché siano
ordinate dal medico, abbiano carattere infermieristico e siano quindi
effettuate da personale specializzato, così da rientrare nella casistica riconosciuta
dalle casse malati (cfr. Circolare n. 9/97, del 1° settembre 1997,
valida a partire dal periodo fiscale 1997-98, concernente la deduzione delle
spese per malattia, infortunio o invalidità; CDT n.
..__________ del 22 agosto 1996 in re Comunione ereditaria
J.-M. L., pubbl. in RDAT J-1997 no. 107 p. 403 ss.).
3.7.
Le prestazioni di cui
beneficia la ricorrente, ancorché considerate se non indispensabili quanto meno
opportune dal medico curante (cfr. certificato medico del dott. R. del 23
febbraio 1998), non possono essere qualificate come cure infermieristiche nel
senso sopra citato. In effetti tali cure sono prestate da una persona di
servizio che si occupa prevalentemente dell'economia domestica della
ricorrente, offrendole nel contempo sorveglianza e conveniente assistenza
nell'applicazione della terapia medicamentosa e dietetica (cfr. certificato
medico cit.). Non risulta che la ricorrente abbia beneficiato di prestazioni da
parte del Servizio di aiuto domiciliare del tipo __________, riconosciute dalla
nuova legislazione federale (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
cit., p. 66 nota 169).
In simili circostanze, la
deduzione delle spese sopportate dalla contribuente per la persona di servizio
che la assiste non possono essere dedotte dal reddito.
- Imposta federale
diretta (IFD)
4.1.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
4.2.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia,
infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi
federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale
sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che
permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del
Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF
1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che
il concetto di “malattia”, in particolare, è più esteso di quello contenuto
nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC “sono
considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi,
apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite
delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano
nella nozione di spese per malattia...” (Circolare n. 16 del
14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
4.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni
che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la
Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di
ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. 2.3); quanto alle “particolari misure terapeutiche prescritte dal
medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali
prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati”, mentre le spese per
“soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato
prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le
indennità della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti
nell'economia domestica” (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come
si vede, la prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi
a quella in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in
dottrina, si può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati
assunti dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal
punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per
cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
4.4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale
può essere esteso all'IFD. Anche per quest'ultima imposta, infatti, vale il
criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è riconosciuta la loro
necessità dal punto di vista medico, necessità che viene perlopiù verificata
alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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