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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.316
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00316
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 dicembre 1998
in
materia di: IC 93/94 e 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: Studio legale __________, __________, __________ & __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nelle notifiche di
tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, entrambe del 14 ottobre 1996, l' Ufficio
di tassazione esponeva al contribuente un valore locativo della propria
abitazione di fr. 180'000.-;
-
che tale valutazione
veniva confermata in sede di reclamo per entrambi i periodi con due distinte
decisioni del 30 novembre 1998,
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede la riduzione del valore locativo a fr.
60'000.- di media annua per ciascuno dei due periodi fiscali in discussione;
-
che per contro la
Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;
-
che in occasione
dell'udienza del 16 giugno 1999, presenti il patrocinatore del ricorrente, il
rappresentante dell' Ufficio di tassazione, un rappresentante della Divisione
cantonale delle contribuzioni e uno del Servizio giuridico di detta Divisione,
si è convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché tra le parti
erano state intavolate trattative in vista di una più attenta valutazione del
valore locativo in considerazione degli elementi emersi nel corso della
presente procedura;
-
che con lettera del 22
giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha confermato di accedere alla proposta
ventilata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in occasione
dell'udienza, di fissare il valore locativo in fr. 90'000.- di media annua;
-
che a sua volta la
Divisione cantonale delle contribuzioni, così richiesta dal giudice, ha confermato
di attenersi a tale proposta, già affacciata interlocutoriamente durante
l'udienza;
-
che questa Camera non ha
ragioni per scostarsi dalla soluzione raggiunta dalla parti in considerazione
di quanto discusso all'udienza, in particolare dei diversi problemi (rischi di
cadute di sassi, ecc.) che gravano sulla proprietà del ricorrente, diminuendone
considerevolmente il valore di reddito;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 30 novembre 1998 sono riformate nel
senso che il valore locativo viene ridotto a fr. 90'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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