AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.306
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00306
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1943, ingegnere tecnico di professione, è padre di un
bambino, __________, nato il __________ __________ 1993. Per gravi problemi di
salute della moglie __________, sposata il __________ __________ 1993 e dalla
quale è giudizialmente separato dal giugno del 1996, __________, nell'ottobre
del 1994, veniva affidato agli zii __________ e __________ __________, con i
quali ha convissuto per quasi tre anni. Dal mese di settembre del 1997
__________ ha ripreso a vivere con il padre, poiché nel frattempo la zia,
__________ __________, si era gravemente ammalata e non era più in grado di
occuparsi di lui.
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione di un importo
di fr. 6'000.- per figlio, risp. persona bisognosa a carico. Nella notifica di
tassazione del 24 agosto 1998 l'Ufficio di tassazione negava al contribuente la
chiesta deduzione e applicava al reddito imponibile l'aliquota per persone non
coniugate (aliquota B).
- Con tempestivo
reclamo del 16 settembre 1998 il contribuente chiedeva la deduzione degli
alimenti versati agli zii per il figlio __________ e l'applicazione
dell'aliquota A.
L'UT respingeva il reclamo
con decisione del 16 novembre 1998 osservando in particolare che, dal profilo
giuridico l’aliquota attenuata può essere concessa, secondo l'art. 35 cpv. 2 LT
e l'art. 36 LIFD, soltanto a condizione che vi sia convivenza con il figlio
minorenne in comunione domestica e che, dal canto suo, la deduzione per figli
di fr. 6'000.- giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT può essere concessa
solo se il contribuente provvede effettivamente al sostentamento del figlio
minorenne.
Argomentava in concreto
che il collocamento di Loïc presso gli zii non aveva solo carattere temporaneo
per porre rimedio alle turbative famigliari esistenti in quel periodo, bensì si
inseriva nel programma più vasto della verifica e della decisione sull'idoneità
della famiglia __________ all'affidamento di __________ e dell'affidamento
stesso del bambino. L'autorità del padre risultava così limitata da una
curatela a’ sensi dell'art. 308 cpv. 2 CCS esercitata da __________ __________
-__________. Il padre aveva unicamente diritto di visita quotidianamente e
poteva prendere seco il figlio al proprio domicilio durante la fine settimana e
i giorni festivi. __________ conviveva pertanto con gli zii, i coniugi
__________, come d’altronde esige la legge dai genitori affidatari, i quali in
virtù di questo loro ruolo dovevano dimostrare non solo attitudine a educare
l'affidato, ma offrirgli nel contempo la necessaria garanzia per la sua formazione.
Era quindi sicuramente
lecito supporre, secondo l’UT, che i coniugi __________ abbiano sopportato una
parte non indifferente delle spese di sostentamento di __________ verso il
quale hanno avuto dei doveri non sostanzialmente dissimili da quelli che
sussistono nei confronti dei figli legittimi.
Per questa ragione non può
essere concessa, secondo l’UT, la deduzione prevista dall’art. 34 LT, poiché
una tale deduzione rientra nel novero delle cosiddette deduzioni sociali, ossia
di quelle deduzioni la cui funzione è quella di tenere conto della situazione
economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile
alla capacità contributiva soggettiva.
L’UT osservava infine che
la situazione di affidamento è perdurata fino a metà 1997, quando ha dovuto
essere interrotta per motivi di salute della signora __________. Ciò giustifica
pertanto la concessione della deduzione dei fr. 6'000.-- per figli ai coniugi
__________, anche se nel periodo in oggetto l'autorità parentale è rimasta
formalmente del contribuente.
- Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente chiede, in via principale, la deduzione per
figli a carico e l’applicazione dell’aliquota A. Postula, in via subordinata,
la concessione della deduzione per figli a carico in ragione di metà e
l’applicazione dell’aliquota A.
Spiega, innanzi tutto, che
Loïc è stato collocato presso gli zii nell’ottobre del 1994, ma che dal
settembre del 1997 ha ripreso a vivere stabilmente con il padre, poiché la zia
si è ammalata gravemente e proprio in questo periodo il padre è stato costretto
a ridurre l’attività lavorativa al 50%. Dal 6 novembre 1998 la curatela è poi
stata revocata definitivamente.
Rileva poi che la
decisione impugnata non si fonda su elementi oggettivi inconfutabili, quanto
piuttosto su valutazioni che non tengono conto che comunque il ricorrente ha
sempre versato alla sorella __________ un importo minimo di fr. 200.- mensili
per il mantenimento e si è fatto carico degli accessori (vestiti, pannolini,
ecc.). Fa inoltre presente che non appena ne aveva il tempo stava con
__________, con il quale trascorreva sempre i giorni festivi.
Argomenta inoltre che gli
deve essere concessa l’aliquota A, poiché nel suo caso la presunzione, secondo
cui il figlio convive con il genitore che provvede al suo mantenimento, viene a
cadere per la particolare situazione, segnatamente a seguito dell’affidamento
del figlio agli zii.
In ogni caso, così
conclude il ricorrente, gli dovrebbe essere concessa la deduzione delle spese
sostenute per il figlioletto.
La Divisione delle
contribuzioni con osservazioni del 28 gennaio 1999 propone di respingere il
ricorso, ribadendo che al ricorrente non può essere concessa l’aliquota
attenuata per la duplice ragione che non conviveva con il figlioletto e che non
provvedeva in modo preponderante, come richiesto dalla legge, al suo mantenimento.
Non si oppone tuttavia a che vengano dedotti dalla partita fiscale del
ricorrente i contributi alimentari versati alla sorella per il mantenimento del
figlio.
- Aliquota
4.1.
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994, per i coniugi viventi in comunione
domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto,
divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con
figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età
al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale, l’ imposta annua sul reddito è calcolata per
categorie in base ad aliquote attenuate rispetto a quelle stabiliti dall'art.
35 cpv. 1 LT, applicabili agli altri contribuenti.
4.2.
Analogamente, secondo l'art.
36 cpv. 2 LIFD l'aliquota attenuata viene concessa ai coniugi viventi in
comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di
fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
,
4.3.
L'applicazione
dell'aliquota attenuata richiede quindi l'adempimento di almeno tre condizioni
cumulative, due positive e per l'imposta cantonale una negativa:
-
innanzi
tutto il contribuente separato, divorziato, celibe o nubile viva in comunione
domestica con il figlio minorenne o agli studi;
-
egli
deve inoltre provvedere al sostentamento del figlio minorenne o agli studi;
-
inoltre
egli non deve - questa è la condizione negativa - vivere in comunione domestica,
ossia vivere in concubinato con altra persona adulta.
In altre parole, il
legislatore ha inteso riservare l'applicazione dell'aliquota attenuata alle
sole famiglie monoparentali vere e proprie per evitare che si crei una
disparità di trattamento tra coniugi e concubini (Circolare n. 18 del 16
gennaio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni sull'imposizione
della famiglia, p. 3).
È infine appena il caso di
ricordare che il genitore che ambisce all'applicazione dell'aliquota attenuata
deve vivere effettivamente in comunione domestica con il figlio e che egli
provvede al suo sostentamento quando rende plausibile di spendere annualmente
un importo almeno pari o superiore a quello della deduzione accordatagli a tale
titolo per il figlio (fr. 6'000.- per l'IC, risp. fr. 5'100.- per l'IFD) e
questi dipenda da questo contributo (Circolare cit., p. 9 s.).
4.4.
Nel caso in esame
l'applicazione dell'aliquota attenuata deve essere esclusa per il semplice
fatto che il ricorrente né nel periodo di computo né all'inizio del periodo fiscale
viveva in comunione domestica effettiva con il figlio __________.
È infatti del tutto
pacifico che __________ era stato affidato, come rileva il ricorrente medesimo,
agli zii, presso i quali era stato collocato, sin dall'ottobre del 1994 e che
il collocamento non ha preso fine prima del mese di agosto del 1997 per l'aggravarsi
delle condizioni di salute della zia. Le frequenti visite del padre al bambino
e la convivenza durante la fine settimana o nei giorni festivi non sono
sufficienti a fondare quel rapporto di effettiva vita in comunione domestica
esatto dalla legge. È incontrovertibile, nella fattispecie, che preponderante
durante i quasi tre anni di collocamento di __________ presso gli zii era il rapporto
di convivenza con costoro.
Per questo motivo - senza
che metta conto esaminare più da vicino in questo contesto l'ulteriore
presupposto del sostentamento - al ricorrente non può essere concessa
l’aliquota attenuata.
- Deduzione per figli
5.1.
Gli articoli 35 cpv. 1
lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito
netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta
cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
La deduzione in questione
può essere concessa solo nella misura in cui il contribuente spende per il
sostentamento dei figli una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (CDT
n. 112 del 21 giugno 1993 in re M.-E. B.; STF del 14 giugno 1968 in ASA
37, p. 213 ss.).
5.2.
Gli articoli 35 cpv. 2
LIFD e 34 cpv. 3 LT 1994 precisano che tale deduzione è stabilita «secondo la
situazione all'inizio del periodo fiscale». In tal modo, la legge ha ora
codificato una regola già applicata prima dell'entrata in vigore delle nuove
leggi fiscali cantonale e federale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 3 ad art. 35 LIFD, p. 149; cfr.
per la prassi cantonale RDAT II-1994 n. 7t). Di conseguenza, se i
presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo
fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se
vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig,
Direkte Bundessteuer, n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.).
5.3.
Nel caso in esame il
ricorrente afferma di aver sempre versato alla sorella un importo mensile di fr.
200.- per il sostentamento di Loïc e di aver provveduto inoltre a sopperire
alle altre spese accessorie (pannolini, vestitini).
Si deve convenire con
l'autorità fiscale che gli importi che il ricorrente afferma d'aver versato ai
coniugi __________ non siano tali da attingere livello di preponderanza,
quand'anche si volesse tener conto, pur senza prove, del contributo alle spese
accessorie.
La decisione dell'autorità
fiscale di non concedere al ricorrente la deduzioni per figli, ma di concederla
ai coniugi __________ (recte: per persona bisognosa, poiché l'autorità parentale
del padre non è stata limitata) non appare criticabile. Dal momento che
__________ trascorreva la maggior parte del tempo con gli zii, si può e si deve
senz'altro ammettere che fossero costoro a mantenere il bambino in misura preponderante.
- Deduzione degli alimenti
6.1.
Secondo gli articoli 32
cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, dai proventi sono dedotti gli
alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché
gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale,
escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento
o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
6.2.
Nelle osservazioni al
ricorso la Divisione delle contribuzioni rileva che può tutt’al più entrare in
considerazione la deduzione a titolo di alimenti degli importi mensili che il
ricorrente avrebbe versato ai coniugi __________, come d’altronde già proposto
dall’ Ufficio di tassazione.
Nel caso in esame, può
rimanere insoluta la questione di sapere se la nozione di coniuge divorziato o
separato legalmente, cui è stata affidata la custodia dei figli, possa essere
estesa ai genitori affidatari e se il contributo volontario rientri o meno tra
le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia.
In effetti gli atti
dell’incarto non consentono di acclarare con sufficiente chiarezza l’avvenuto
versamento dell’importo mensile di fr. 200.-, che - a detta del ricorrente -
sarebbe stato consegnato direttamente dal ricorrente a sua sorella all’insaputa
del cognato.
Su questo punto è quindi
opportuno retrocedere gli atti all’UT per ulteriori accertamenti e per nuova
decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto a’
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è confermata. Gli
atti del procedimento sono nondimeno retrocessi all’UT perché si determini,
dopo ulteriori accertamenti, sulla questione evocata al consid. 6.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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