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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.30
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00030
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 25 febbraio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 28 giugno
1996, __________ __________, domiciliato a __________, inoltrava all’Ufficio di
tassazione di __________ un’istanza di tassazione intermedia per inizio
dell’attività lucrativa, comunicando di avere intrapreso il lavoro di
assistente a metà tempo, presso il __________ di __________ il 1° marzo 1996.
Dal reddito di fr. 31’538.– all’anno chiedeva la deduzione delle spese
professionali, in particolare per l’abbonamento generale FFS, per la locazione
di un appartamento a __________ e per i pasti fuori casa.
L’autorità fiscale gli
notificava la tassazione IC/IFD per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre
1996, con decisione del 29 luglio 1996. Ammesse le deduzioni per spese
professionali per complessivi fr. 17’740.– per l’IC e per fr. 17’440.– per l’IFD,
il reddito imponibile era commisurato in fr. 6’934.– per l’IC ed in fr. 9’489.–
per l’IFD. Il contribuente risultava quindi esente tanto dalle imposte sul
reddito quanto da quella sulla sostanza.
Non impugnata, la suddetta
decisione passava in giudicato.
- Nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
IC IFD
trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.–
doppia
economia domestica fr. 13’540.– fr. 13’540.–
altre
spese professionali fr. 2’000.– fr. 1’800.–
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di
tassazione ammetteva solo le seguenti detrazioni, per tener conto della circostanza
che il contribuente lavorava a tempo parziale:
IC IFD
trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.–
doppia
economia domestica fr. 12’240.– fr. 12’240.–
altre
spese professionali fr. 1’000.– fr. 900.–
- Il contribuente
impugnava allora la decisione con reclamo del 30 giugno 1997, postulando la deduzione
integrale delle spese per la doppia economia domestica e per l’acquisto di
libri, necessari anche per la redazione della tesi di dottorato.
All’udienza del 1°
dicembre 1997, l’autorità di tassazione avvertiva il reclamante che, in
considerazione del fatto che egli svolgeva l’attività di assistente solo al 50%
mentre era studente per l’altra metà, la sua tassazione sarebbe stata
modificata, dimezzando le deduzioni richieste. Il contribuente manifestava il
proprio dissenso seduta stante.
Tuttavia, con decisione
del 26 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione riformava la tassazione a
svantaggio del contribuente, ammettendo le seguenti deduzioni:
IC IFD
trasporto fr. 1’300.– fr. 1’300.–
doppia
economia domestica fr. 6’770.– fr. 6’770.–
altre
spese professionali fr. 1’340.– fr. 1’340.–
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che
siano ammesse le deduzioni richieste con la dichiarazione fiscale ed ammesse
nella tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa. Fa notare anzitutto
come egli non sia studente, bensì studioso, effettuando un’attività di ricerca
dopo la laurea; quindi, come il luogo in cui egli lavora e risiede nel corso
della settimana () sia diverso da quello in cui è iscritto quale dottorando
(). I costi che fa valere sono dunque tutti connessi, a suo avviso,
con l’attività di assistente al __________ federale di __________ e non già con
il suo statuto di dottorando a __________.
Nelle sue osservazioni del
9 marzo 1998, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di
accogliere il ricorso in materia di IFD, rilevando come la Circolare che
disciplina la commisurazione delle spese professionali a partire dal 1995 –
diversamente da quella previgente – non preveda più una deduzione ridotta per tener
conto del grado di occupazione del contribuente.
La Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento cantonale delle finanze (DdC) propone per
contro, nelle osservazioni del 5 maggio 1998, di respingere integralmente il
gravame sia per l’IC sia per l’IFD. L’autorità cantonale fa notare come, fino
al momento del reclamo, non le fosse noto che il contribuente era occupato
nella stesura di un dottorato e come solo per questa ragione gli erano state
concesse integralmente le deduzioni nella tassazione intermedia. Definisce poi
irrilevante la circostanza che egli sia dottorando a __________ e non a
__________, data la stretta relazione comunque intercorrente fra l’attività di
assistente e quella di ricercatore.
- All'udienza del 18
giugno 1998, dopo aver sentito le spiegazioni date dal padre del ricorrente ed
aver altresì appreso che __________ __________ ha iniziato a lavorare a tempo
pieno quale assistente presso l'Università di __________ nell'ottobre del 1997,
vale a dire all'inizio dell'anno accademico 1997-98, il giudice ha proposto di
fissare la deduzione per spese professionali in complessivi fr. 14'500.- (a
valere anche per il prossimo periodo fiscale, fino alla data d'inizio
dell'attività a tempo pieno).
Le parti hanno dato il
loro consenso alla suddetta proposta seduta stante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese professionali è stabilita in complessivi fr.
14'500.-.
§§ Gli
atti sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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