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Numero d'incarto:
80.1998.288
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00288
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione di un
importo di fr. 1'728.- di media annua per spese di trasporto per percorrere
quattro volte al giorno la tratta dal domicilio al luogo di lavoro e di fr.
1'300.- per spese di doppia economia domestica in relazione al pasto di
mezzogiorno;
-
che l' Ufficio di
tassazione di __________ concedeva unicamente la deduzione per spese di
trasporto, stralciando invece quella per doppia economia domestica, poiché le
spese di trasferta sono state calcolate sulla base di quattro viaggi
giornalieri (cfr. decisione su reclamo del 16 novembre 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ chiedono
nuovamente la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo
del marito, adducendo l'irregolarità della pausa di mezzogiorno per esigenze
della banca datrice di lavoro; subordinatamente la deduzione delle spese di
doppia economia domestica e il dimezzamento di quelle di trasferta;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, sia secondo l'art. 25
cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale;
-
che, quando il
contribuente è costretto dalle condizioni lavorative a prendere il pranzo fuori
casa, le spese di trasporto possono evidentemente essere ammesse solo per il
tragitto mattutino per recarsi al lavoro e per quello serale per rientrarvi;
-
che nel precedente periodo
fiscale l' Ufficio di tassazione aveva concesso sia la deduzione per spese di
trasferta (quattro viaggi) sia quella per doppia economia domestica;
-
che, lette le spiegazioni
del ricorrente sull'irregolarità dell'orario lavorativo, questo giudice, senza
compiere per economia di giudizio ulteriori accertamenti, ritiene di poter
aderire alla domanda subordinata del ricorrente e di concedergli, come
d'altronde deciso dall'UT nel precedente periodo, la deduzione per doppia
economia domestica nella misura di fr. 1'300.- all'anno e quella per spese di
trasporto in relazione a due soli viaggi giornalieri nella misura di fr. 864.-
anni e non di quattro viaggi come erroneamente concesso al contribuente nel
passato periodo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è riformata nel senso
che viene ammessa la deduzione per spese di doppia economia domestica in
ragione di fr. 1'300.- di media annua, mentre che la deduzione per spese di
trasporto viene ridotta a fr. 864.-.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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