-
che __________ __________
è domiciliata ad __________ dal 1° maggio 1994 proveniente dal Canton
Basilea-Campagna;
-
che il 10 agosto 1998 l’UT
di __________ -__________ notificava alla contribuente la tassazione IC
1993-94, a valere limitatamente al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1994,
in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 41'214.- di media annua e
stabiliva il reddito imponibile in fr. 27'669.-;
-
che lo stesso giorno l’UT
notificava alla contribuente anche la tassazione IC/IFD 1995-96, fondata sul
medesimo reddito del lavoro;
-
che con decisione su
reclamo del 14 settembre 1998 l’UT confermava il reddito del lavoro esposto
nella tassazione, riducendo tuttavia l’imponibile a fr. 24'346.- a seguito
dell’aumento delle deduzioni per oneri assicurativi e spese professionali del dipendente;
-
che con decisione di pari
data l’UT evadeva pure il reclamo relativo al periodo di tassazione IC/IFD
1995-96, modificando unicamente verso l’alto l’importo delle deduzioni,
osservando d’aver concordato in tale senso l’evasione del reclamo con il rappresentante
dell’interessata, sig. __________ della __________ __________;
-
che con scritto del 13
ottobre 1998 la contribuente personalmente contesta l’imposta comunale 1994-96,
argomentando che nel corso del 1993 risiedeva a __________ e che all’inizio del
1994 si trovava ancora nel Canton Basilea-Campagna;
-
che con scritto del 19
novembre 1998 il giudice ha invitato la ricorrente a motivare il ricorso e a
produrre le decisioni comunali contestate entro venti giorni, con la comminatoria
che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che con lettera del 24
novembre 1998 __________ __________ si è limitata a ribadire che, secondo
quanto comunicatole dalla __________ __________, avrebbe dovuto pagare
l’imposta comunale dal 1° maggio al 31 dicembre 1994 nel Comune di __________
__________ e non in quello di __________, senza per altro produrre la decisione
che sembrerebbe voler contestare;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, nel caso in esame,
non è in contestazione l’imposta cantonale 1993-94 con effetto soltanto dal 1°
maggio 1994, stabilita dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna con
decisione su reclamo del 14 settembre 1998;
-
che la ricorrente non ha
neppure saputo produrre in questa sede la tassazione d’imposta comunale che
sembrerebbe voler contestare quanto al principio dell’assoggettamento e,
meglio, quella del Comune di __________;
-
che, interpellato al
riguardo dal segretario di questa Camera, il Comune di __________ __________ ha
precisato che __________ __________ sarà assoggetta all’imposta comunale per il
periodo fiscale 1993-94 dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1994 e per il periodo
fiscale 1995-96 dal 1° gennaio 1995 al 29 febbraio 1996;
-
che, interpellato a sua
volta, il Comune di __________ ha affermato che __________ __________ sarà
imposta per il periodo fiscale 1995-96 solo a partire dal 1° marzo 1996 e per
il periodo precedente 1993-94 limitatamente al periodo dal 1° giugno al 30
giugno 1993, mese in cui la contribuente sarebbe stata domiciliata ad
__________, proveniente da __________, prima di trasferirsi a __________, dove
è stata assoggettata all’imposta a partire dal 1° luglio 1993, come risulta inequivocabilmente
dalla tassazione definitiva di quel Comune prodotta dalla ricorrente medesima;
-
che alla ricorrente rimane
pur sempre riservata la facoltà di contestare nel termine di trenta giorni
dalla data d’intimazione le tassazioni comunali (che non sembrano ancora essere
state emesse), dapprima con reclamo all’autorità comunale medesima, in seguito
con ricorso a questa Camera, sollevando l’eventuale esistenza di un caso di
doppia imposizione;
-
che, così stando le cose,
il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile, difettando una
decisione comunale (notifica d’imposta comunale) suscettibile d’essere
contestata.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.