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Numero d'incarto:
80.1998.244
Data decisione, Autorità:
04.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00244
Lugano
4 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 l' Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi
__________ e __________ __________ un valore locativo della propria abitazione
di fr. 15'588.-, pari a quello dichiarato dai contribuenti medesimi; concedeva
loro inoltre una deduzione per liberalità di fr. 1'050.- di media annua invece
di quella postulata di fr. 5'000.- (cfr. notifica di tassazione del 30 giugno
1998).
Con tempestivo reclamo del
9 luglio 1998 i coniugi __________ chiedevano, da un lato, la riduzione del
valore locativo a fr. 9'000.- di media annua e, dall'altro, l'aumento della
deduzione per liberalità a fr. 1'700.- di media annua.
Con decisione su reclamo
del 14 settembre 1998 l'UT accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la
deduzione per liberalità a fr. 1'700.- di media annua. Veniva invece respinta
la domanda di riduzione del valore locativo, in quanto calcolato conformemente
alle disposizioni della Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni
e, meglio, in misura del 7.25% del valore ufficiale di stima.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti chiedono nuovamente la riduzione del valore
locativo a un massimo fr. 9'000.- facendo valere che in due altri casi riguardanti
la località di Contra il valore locativo è stato determinato in misura inferiore.
Rilevano inoltre che la loro abitazione è discosta dall'abitato.
-
3.1.
Secondo l'art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo
immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della
sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Anche l'uso
di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondi
secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate
norme fiscali.
3.2
La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di
mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un
terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di
principio, al valore oggettivo di mercato.
3.3
Il Tribunale federale ha
per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che
si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento
di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione
normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80),
e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo
del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in
capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in
re A. S. p. 4 s.).
3.4.
L'art. 20 cpv. 2 LT
precisa inoltre che il valore locativo è stabilito tenendo conto della
promozione e dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Tale
precisazione è stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di
stabilire il valore locativo mediante parametri schematici prudenziali. Per
l'imposta cantonale esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del
valore di stima dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto con
il principio secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul
mercato, è consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare
n. 15 del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale
delle contribuzioni, cifra 2.2.1)
3.5.
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di
stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1°
gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione
della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di
principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986
in re C.S.).
- 4.1.
Dalla documentazione
prodotta dal ricorrente su richiesta della Camera risulta che i ricorrenti
vivono in una villa di campagna con garage, che consta di due piani. Al primo
piano vi sono due camere, la cucina e un ampio locale con camino adibito a soggiorno
e pranzo, l'atrio e gli svincoli e due servizi. Al pianterreno, nella parte seminterrata
trovano posto i servizi e i locali tecnici (centrale termica, rifugio, cantina
e vespaio) e nella parte al livello del terreno un grande locale hobby, una
cameretta, un servizio e un ampio locale con cucina incorporata adibito a
soggiorno e pranzo.
L'abitazione dispone
inoltre di un garage di quasi ventiquattro metri quadrati di superficie, di
posteggi esterni ed è allacciata da una strada carrozzabile all'abitato.
Appare manifesto, da
quanto precede, che il valore locativo calcolato dall'UT (e dai ricorrenti
medesimi nella dichiarazione d'imposta) in fr. 15'588.-, applicando il parametro
del 7.25% al valore di stima ufficiale di fr. 215'000.-, appare non soltanto
pienamente giustificato ma assolutamente prudenziale. Esso corrisponde infatti
a un canone di locazione di fr. 1'300.- mensili, che, pur con tutta la prudenza
del caso, appare certamente inferiore al valore senz'altro conseguibile sul
mercato per una simile valutazione.
4.2.
Il valore locativo così
stabilito appare del tutto conforme ai criteri di prudenza introdotti dal
Legislatore ticinese per ragioni di promozione dell'accesso alla proprietà e
della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT), ma anche alla recente
giurisprudenza del Tribunale federale (ZStP 1995 p. 305 = StE 1996 A
21.11 n. 39), secondo la quale il valore locativo di una casa unifamiliare deve
superare almeno il 60% del canone di locazione pagato da un inquilino.
Né giova ai ricorrenti
invocare la sentenza del 20 marzo 1998 (DTF 124 I 145 = ZStP 1998
p. 221), poiché proprio in quel giudizio il Tribunale federale ha ritenuto che
il valore locativo delle abitazioni deve ammontare almeno al 60% del valore di
mercato e ha quindi dichiarato incostituzionale una legge che preveda di
stabilire il valore locativo delle abitazioni "di regola" al 60% del
valore di mercato.
Vero è che in un
successivo (per altro sofferto) giudizio del 26 marzo 1998 in materia di
iniziativa legislativa cantonale il Tribunale federale dichiarava non essere contraria
al superiore diritto federale e quindi ammissibile un'iniziativa sciaffusana
che intendeva fissare il valore locativo al massimo al 70% del valore di
mercato (RF 1998 p. 306 s.). Una simile iniziativa, ma anche
un'eventuale norma di simile portata da parte di un Cantone, non limita infatti
la sovranità degli altri Cantoni, che possono adottare norme di diverso tenore,
con sfumature diverse, come nel caso dell'art. 20 cpv. 2 LT. Ancor meno può
limitare la portata dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD.
4.3.
Il canone stabilito
dall'UT tiene senz'altro conto dei pretesi disagi fatti valere dai ricorrenti,
anche se risulta difficilmente comprensibile per quale ragione in caso di
mancanza di corrente i primi a essere colpiti sarebbero proprio loro.
4.4.
Né paiono idonei a
sostanziare una disparità di trattamento i due raffronti proposti nel reclamo e
nel ricorso, un rustico di due vani adibito ad abitazione e una villetta di
soli quattro locali, in parte più piccoli di quelli dei ricorrenti.
I ricorrenti non hanno per
altro minimamente provato l'esistenza di una prassi generalizzata dell'autorità
fiscale più favorevole, che li legittimerebbe a invocare la parità di
trattamento nell'illegalità (cfr. per es. DTF 103 Ia 242; ASA 54
82 ss.; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl vol. 79
pp. 281 ss.).
Appare piuttosto che
l'autorità fiscale ha agito secondo prassi, come di regola in tutti i casi di
determinazione del valore locativo secondo i dettami della Circolare della
Divisione cantonale delle contribuzioni.
4.5.
In simili condizioni, la
richiesta dei ricorrenti di ridurre il valore locativo a un massimo di fr.
9'000.- appare non soltanto infondata, ma senza alcun dubbio temeraria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto in
quanto temerario.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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