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Numero d'incarto:
80.1998.240
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00240
Lugano
15 ottobre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 28
settembre 1998
in materia di: IC/IFD
97/98
presentato da:
__________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
negli anni 1995-96 __________ __________, docente di scuola __________, domiciliata
a __________, ha insegnato a tempo parziale (due giorni la settimana) nelle
scuole di __________ durante 36 settimane lavorative; ha inoltre svolto diverse
altre attività accessorie, tra le quali quella serale di correttrice di bozze
per __________ __________;
-
che
nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 (periodo di computo 1995-96) la
contribuente ha chiesto la deduzione di fr. 1920.- per spese di trasferta e di
fr. 960.- per spese di doppia economia domestica;
-
che
l' Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 13 ottobre 1997 le ha
concesso unicamente la deduzione per spese di trasferta, negandole invece
quella per spese di doppia economia domestica:
-
che
il rifiuto della deduzione per spese di doppia economia domestica le è stato nuovamente
negato con decisione su reclamo del 31 agosto 1998;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la
deduzione delle spese di doppia economia domestica in relazione
all'insegnamento presso le scuole di __________, argomentando di non disporre
di tempo sufficiente per poter tornare a casa per il pranzo, dovendo
trattenersi a scuola dopo il termine delle lezioni fino a quando tutti gli
allievi hanno lasciato la scuola e dovendo trovarsi sul posto un quarto d'ora
prima dell'inizio delle lezioni;
-
che
l'UT rileva che in caso di mancata concessione della deduzione per spese di
doppia economia domestica deve essere concessa quella per il rientro di
mezzogiorno;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili comprendono tra l'altro le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
-
che
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate
al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio;
-
che
la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche del 10 dicembre 1996; art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio
1993);
-
che
la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima per i pasti fuori casa di fr. 12.- al giorno (cfr.
art. 3 cpv. 3 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 10
dicembre 1996);
-
che
la presenza della ricorrente a scuola per sorvegliare la partenza e l'arrivo
degli scolari abbrevia la pausa per il pranzo al punto da non consentirle ragionevolmente
di rincasare per il pranzo;
-
che
pertanto alla ricorrente devono essere concesse le spese di trasferta per
recarsi e tornare dal lavoro durante tre giorni la settimana per complessive 36
settimane e, meglio: km 18 al giorno per 36 settimane a fr. 0,60 al km, alle
quali vanno aggiunte, nell'evenienza più favorevole alla ricorrente, altre
quattro settimane di supplenza, per un totale arrotondato per eccesso di fr.
1'300.-;
-
che
le spese di doppia economia domestica le vanno riconosciute per le due giornate
intere di lavoro, ad esclusione evidentemente della mezza giornata, cui vanno
aggiunte altre otto giornate per le quattro settimane di supplenza;
-
che
pertanto alla ricorrente deve essere concessa la deduzione per spese di doppia
economia domestica per il pranzo (fr. 12.- al giorno) durante due giorni la
settimana per complessive 36 settimane, alle quali vanno aggiunte altre otto
giornate per le quattro settimane di supplenza, per un totale arrotondato per
eccesso, di fr. 960.-;
-
che
pertanto la deduzione complessiva per spese di trasferta e di doppia economia domestica
in relazione all'insegnamento nella scuola elementare di __________ deve essere
fissato in fr. 2'040.-;
-
che
spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto e di doppia economia domestica è
elevata a fr. 2'260.-.
§§ Gli atti
del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 280.–
sono
a carico della ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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