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che il 14 aprile 1998 l'UT
di Mendrisio notificava a __________ __________ -__________ la tassazione
IC/IFD 1997-98, in cui applicava al reddito imponibile di fr. 27'360.-
l'aliquota del 7.136%, menzionando nella motivazione che le aliquote erano
state "maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta
cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettate alla fonte
(imposta cantonale e imposta federale)", che sono stati "rettificati
o accertati secondo dati accertati o valutati";
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che il 12 giugno 1998 la
contribuente presentava reclamo all'UT, contestando l'aliquota applicatale al
reddito, rilevando che suo marito se ne sarebbe accorto in occasione di un
colloquio avuto all'UT di Mendrisio e che se ciò fosse emerso chiaramente dalla
tassazione avrebbe reclamato in tempo utile;
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che con decisione del 10
agosto 1998 l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo e in
assenza di motivi di restituzione del termine;
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che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta nuovamente la
decisione di irricevibilità, affermando che avrebbe saputo solo casualmente in
occasione di un colloquio con l' Ufficio di tassazione che l'aliquota includeva
redditi all'estero;
-
che all'udienza del 15
dicembre 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
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che l'art. 206 cpv. 1 LT
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD);
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che in materia di imposta
federale diretta basta la semplice manifestazione della volontà di contestare
la tassazione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Bundesgesetz über di direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 418 s.);
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che invece in materia di
imposta cantonale il reclamo deve essere motivato e indicare le conclusioni
(cfr. art. 206 cpv. 2 LT), ma che comunque in caso di vizio di forma l'autorità
fiscale deve concedere al reclamante un termine di grazia per rimediarvi o
semplicemente per chiedere di essere sentito (art. 206 cpv. 2 in fine LT);
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che per l'IFD le
condizioni di ricevibilità del reclamo, con l'entrata in vigore della LIFD, si
sono considerevolmente allentate rispetto alla normativa previgente;
-
che lo stesso vale per
l'IC, dal momento che la motivazione può esaurirsi nella semplice richiesta di
essere sentiti (cfr. Allidi, Procedura disposizioni penali e diritto
transitorio, in Aa.Vv., La riforma della Legge tributaria, Ed. Commissione
ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Agno 1995, p. 16 s.);
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che nel caso in esame il
reclamo è stato pacificamente presentato quando era già scaduto il termine
utile di trenta giorni;
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che per altro non sono
dati, e nemmeno vengono invocati motivi di restituzione del termine;
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che la censura della
ricorrente, secondo cui avrebbe compreso il significato della motivazione della
notifica di tassazione solo dopo essersi recata o dopo che suo marito si era
recato di persona all' Ufficio di tassazione, non è di pregio, poiché non gli
impediva di agire in tempo utile;
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che, in particolare, la
qui ricorrente poteva senz'altro manifestare per iscritto la propria intenzione
di reclamare, vuoi genericamente contestando la maggiorazione dell'aliquota e
chiedendo di essere sentita per ottenere le spiegazioni del caso, vuoi
lamentando l' insufficiente motivazione della notifica di tassazione che le
impediva di prendere posizione;
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che in simili condizioni
la decisione con la quale l'UT ha respinto il reclamo in quanto irricevibile è
corretta;
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che pertanto è preclusa a
questa Camera la possibilità di entrare nel merito della contestazione,
segnatamente dell'ammontare del reddito conseguito dal marito in Italia.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).