-
che, con atto pubblico del
17 maggio 1995, __________ __________ alienava a __________ __________
__________ la PPP n. __________ di __________, al prezzo di fr. 230’000.–;
-
che, con decisione del 26
agosto 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava
all’alienante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale
commisurava l’utile imponibile in fr. 68’489.– e l’imposta in fr. 27’395.60;
-
che, non impugnata, la suddetta
decisione passava in giudicato;
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che, con scritto del 15
giugno 1998, __________ __________ comunicava all’autorità di tassazione di
aver interposto opposizione contro un precetto esecutivo notificatogli in
relazione all’imposta in questione, ritenendo che il Canton Ticino non avesse
il diritto di imporre l’utile immobiliare conseguito con la vendita di un immobile
facente parte del suo capitale d’esercizio;
-
che l'Ufficio di
tassazione rispondeva al contribuente, con lettera del 1° luglio 1998, nella
quale indicava che la decisione concernente l’imposta sugli utili immobiliari
era ormai esecutiva, non essendo stata impugnata nel termine previsto dalla
legge;
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che, con ulteriore scritto
del 10 luglio 1998, il contribuente chiedeva di annullare la decisione citata,
in quanto a suo avviso incompatibile con il divieto di doppia imposizione intercantonale;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il gravame con decisione del 27 luglio 1998, nella quale
rilevava la tardività dell’impugnativa e la mancata indicazione di ogni giustificazione
al riguardo;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta
nuovamente l’assoggettamento all’imposta ticinese dell’utile immobiliare conseguito
con l’alienazione dell’appartamento di __________ ed argomenta inoltre che nel
calcolo dell’utile sarebbe stata ignorata una non meglio precisata deduzione di
fr. 10’000;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l’art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che nella fattispecie,
come indicato nella decisione impugnata –e già precedentemente nella lettera
dell'Ufficio di tassazione al contribuente – il reclamo era manifestamente
tardivo, essendo sopravvenuto quasi due anni dopo la notificazione della
tassazione contestata;
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che del resto il
ricorrente non adduce alcun motivo di restituzione del termine né invoca una
revisione della decisione, limitandosi a lamentare una doppia imposizione
dell’utile, a suo dire già assoggettato all’imposta nel Canton __________;
-
che, comunque, se anche
fosse stato tempestivo, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel
merito, per il fatto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di doppia imposizione (art. 46 cpv. 2 Cost. fed.) gli utili provenienti
dall’alienazione di immobili aziendali di commercianti di immobili a titolo professionale
sono imponibili esclusivamente e integralmente nel Cantone di situazione degli
immobili (DTF 120 Ia 361, 111 Ia 318; ASA 56 p. 571);
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che neppure la lettera del
20 aprile 1998 dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni all’autorità
fiscale ticinese, da cui il ricorrente vorrebbe trarre elementi utili per
suffragare la propria tesi, consente di giungere ad una diversa soluzione, per
il semplice fatto che tale scritto si riferisce alla ripartizione intercantonale
dei fattori assoggettati all’imposta ordinaria nel periodo fiscale 1993/94;
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che, quanto alla deduzione
di non meglio precisati costi per fr. 10’000.–, neppure essi potrebbero venire
considerati nel calcolo dell’utile imponibile, nell’eventualità in cui il
reclamo fosse stato tempestivo, non potendosi ricavare dal documento allegato
al ricorso alcuna indicazione in merito alla natura della spesa in questione;
-
che il ricorso è pertanto
respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.