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Numero d'incarto:
80.1998.206
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00206
Lugano
26 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 91/92 intermedia - IC/IFD 93
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, nata nel 1964, domiciliata a __________, ha svolto a partire dal 1°
gennaio 1989 i seguenti periodi d’attività lavorativa, conseguendo i seguenti
redditi:
periodo attività/ datore lavoro stipendio annuo
1.02 -
31.12 1989 impiegata __________ __________ fr. 21'300 fr.
21'300
1.01 -
31.12 1990 impiegata __________ __________ fr. 32’800
3.02 -
31.12 1990 impiegata __________ __________ fr. 18'859 fr. 51’659
1.01 -
31.12 1991 impiegata __________ __________ fr. 21’750
1.01 -
31.12 1991 impiegata __________ __________ fr. 29’559
1.01 -
31.12 1991 etnologa __________ __________ __________ fr. 28'417 fr. 79’726
1.01 -
30.06 1992 impiegata __________ __________ fr. 18’087
1.01 -
31.08 1992 etnologa __________ __________ __________ fr. 17’837
sett. -
ott. 1992 supplenze __________ __________ __________ fr. 3’381
1.01 -
31.12 1992 impiegata __________ fr. 7'200 fr. 46’505
anno
1993 __________ __________ __________ __________ fr. 10'961
__________ __________. __________ fr. 300
__________ __________ fr. 14'900
__________ fr. 4'948 fr. 31’109
anno
1994 __________ __________ __________ fr. 21'906 fr.
21906
1.01 -
31.08 1995 senza reddito
1.09 -
31.12 1995 __________ __________ __________ fr. 12'502 fr. 12’502
1.01
-31.12.1996 __________ TI __________ __________ fr. 38'182
1.05
-31.10.1996 __________ __________ fr. 10'140
11.96 (7
gg.) __________ fr. 1'646 fr. 49’968
1.2.
L’UT notificava pertanto
alla contribuente la tassazione intermedia 1989-90, a decorrere dal 1° febbraio
1989, in cui il reddito veniva stabilito in fr. 38'065.- di media annua,
calcolato sul periodo dal 1° febbraio 1989 al 31 dicembre 1990 e riportato a
dodici mesi. Lo stesso reddito veniva esposto alla contribuente nella
tassazione ordinaria successiva, IC/IFD 1991-92. Nella tassazione ordinaria
1993-94 il reddito veniva determinato in fr. 54'821.- di media annua, pari alla
media degli anni di computo 1991-92 (cfr. notifica di tassazione del 16 agosto
1994).
Dal 1° novembre 1993 è
poi stata allestita una nuova tassazione intermedia per cessazione
dell’attività. La data coincide con la cessazione dei compensi dello Stato. La
contribuente aveva infatti manifestato la propria intenzione di riprendere gli
studi per ottenere il dottorato, chiedendo una tassazione intermedia dapprima
dal 1° giugno 1992 e in seguito dal 1° settembre 1992.
Nella nuova tassazione
intermedia dal 1° novembre 1993 l’UT non esponeva alla contribuente alcun reddito
(cfr. notifica di tassazione – intermedia dal 1° novembre 1993 - del 16 agosto
1994).
1.3.
Il 14 settembre 1994 la
contribuente presentava reclamo, chiedendo la concessione della tassazione
intermedia sin dal 1° settembre 1992 con conseguente rettifica della tassazione
1993-94 in base alla nuova situazione.
Con decisione su reclamo
del 27 luglio 1998 l’UT respingeva il reclamo della contribuente, confermando
la tassazione ordinaria 1993-94 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre
1993, motivando:
Ora, l'evoluzione testè
descritta, a mente dell'Ufficio, non consente di ritenere cessata, nel 1992,
l'attività della contribuente, né si intravedono i presupposti per un
"mutamento di professione" considerato come le varie attività svolte
dal 1993 si basino per la maggior parte su conoscenze e mansioni precedenti. Si
potrebbe discutere, ai fini della sola imposta cantonale, su un'eventuale
riduzione del reddito nella misura di almeno il 50%. L'andamento oggettivo non
permette però di intravedere un momento in cui tale riduzione sarebbe avvenuta.
Le entrate conseguite dal 1. settembre 1992 (in nessun caso dal 1. giugno) non
permettono di considerare duratura (almeno due anni) tale diminuzione. E'
opportuno rilevare come in difetto del requisito della durevolezza non
sia neppure stata allestita una tassazione intermedia in senso opposto, quando
le entrate sono più che raddoppiate (vedi l'aumento intervenuto nel corso del
1990 protrattosi poi per tutto il 1991). Ancora da rilevare come a
nostro avviso la modificazione vada vista nell'ambito di un'attività
continuativa svolta a tempo ridotto (rispetto al tempo pieno precedente) o
viceversa, e non nell'ottica di una diminuzione riscontrata sull'arco di un
determinato periodo dovuta al fatto che l'attività é stata svolta solo in una
parte dello stesso.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di concederle
la tassazione intermedia sin dal 1° settembre 1992.
Dei motivi ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- In occasione
dell'udienza del 12 febbraio 1999 il giudice delegato ha chiesto alla
ricorrente ulteriori delucidazioni sulla sua attività, segnatamente sulla
continuazione dell'attività per la __________ __________ __________ __________
__________ anche dopo il 1° settembre 1995.
Dopo discussione, alla
presenza della ricorrente e del suo patrocinatore, dell' Ufficio di tassazione
di Biasca del vice-direttore della Divisione cantonale delle contribuzioni,
signor __________, si è convenuto, su proposta dell'Autorità fiscale cantonale,
di evadere il ricorso sulle seguenti basi:
-
allestimento
di una tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio
1993, data d'inizio dello stage presso __________ __________ di __________,
sulla base di un reddito annuo medio per il periodo fiscale 1993-94 di fr.
26'507.-;
-
allestimento
della tassazione 1995-96 sulla base del medesimo reddito annuo medio del lavoro
di fr. 26'507.-;
-
allestimento
di una nuova tassazione intermedia per mutamento della professione del 1°
settembre 1995, data d'inizio dell'attività a tempo parziale presso la Lega
contro il cancro, sulla base di un reddito annuo medio del lavoro di fr.
38'013.-;
-
allestimento
della tassazione ordinaria 1997-98 sulla base del medesimo reddito annuo medio
del lavoro di fr. 38'013.- e esposizione di un reddito accessorio di fr.
5'893.- di media annua per le attività svolte a favore della __________ di
__________ (programma occupazionale) e indennità di disoccupazione.
- Visto l'accordo
delle parti sulla proposta appena elencata e ritenuto come la stessa sia
conforme al diritto cantonale e federale, il ricorso viene evaso dal Presidente
della Camera di diritto tributario conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, non essendovi da risolvere né questioni di principio né di
rilevante importanza.
Gli atti del procedimento
devono essere retrocessi all'UT perché emetta le relative tassazioni, stante
l'annullamento della tassazione intermedia con effetto dal 1° novembre 1993 e
la sostituzione della tassazione ordinaria 1993-94 con la tassazione intermedia
per mutamento della professione dal 1° gennaio 1993, come convenuto (cfr. consid.
3).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 luglio 1998 e la tassazione
intermedia IC/IFD dal 1° novembre 1993 in essa contenuta sono annullate.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'UT perché emetta:
a. una
nuova tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1993, sostitutiva della
tassazione intermedia annullata e della tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94,
conformemente a quanto convenuto (cfr. consid. 3);
b. una
ulteriore tassazione intermedia con effetto dal 1° settembre 1995, come pure la
tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 sulla base di quanto convenuto (cfr.
consid. 3).
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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