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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.19
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00019
Lugano
26 marzo1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
27 settembre 1997 l’UT di __________ notificava ad __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui tra l’altro le esponeva un reddito della
sostanza di fr. 6'770.-- di media annua.
Con
tempestivo reclamo del 27 ottobre 1997 __________ __________, assistita dal
figlio __________, protestava per l’esposizione dei redditi della massa ereditaria
__________, per la quale era stata chiesta la tassazione separata. Con decisione
del 15 dicembre 1997 l’UT respingeva il reclamo argomentando che __________
__________ è usufruttuaria della sostanza della comunione ereditaria __________
di __________ e che ciò impedisce la tassazione separata della massa.
-
Con il presente
ricorso del 28 gennaio/2 febbraio 1998 __________ __________ quale
rappresentante della madre __________ chiede l’annullamento della suddetta
decisione rilevando che nessun usufrutto a suo favore è stato inscritto sulla
proprietà fondiaria.
-
3.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
3.2.
Nel
presente caso il ricorso è stato spedito, come risulta dal timbro postale
apposto sulla raccomandata spedita a questo Tribunale, soltanto il 30 gennaio
1998, quindi ben oltre il termine utile previsto dalla legge di trenta giorni.
Il rappresentante della ricorrente ne è d’altronde cosciente e non fa valere
nessuno dei motivi di restituzione del termine previsto dalla legge. Tali non
sono le vacanze di fine anno che comunque non avrebbero impedito, facendo uso
della normale diligenza esigibile , di presentare ricorso entro il termine
stabilito dalla legge.
Il
ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
- 4.1.
Questa
Camera vuole comunque attirare l’attenzione dell’UT, ma anche della ricorrente
e del suo rappresentante, sulle dichiarazioni fiscali della comunione
ereditaria, in cui la ricorrente, cui viene attribuita una quota di
partecipazione del 25%, è indicata come usufruttuaria. La mancata compilazione
dello specchietto riassuntivo relativo all'attribuzione delle quote ai singoli
eredi è stato sempre interpretato, in maniera plausibile, come attribuzione
dell'intera sostanza e dell'intero reddito alla madre indicata come
usufruttuaria (cfr. dichiarazioni del 24 marzo 1993 e del 13 marzo 1995).
Pure
l’ultima dichiarazione della comunione ereditaria (v. fotocopia non datata prodotta
dal rappresentante della ricorrente) conferma una quota di partecipazione della
ricorrente del 25%, tuttavia senza più indicare che essa è usufruttuaria. La
mancata compilazione dello specchietto riassuntivo, come nei precedenti
periodi, è quindi stata interpretata dall'UT, in modo non certo insostenibile,
come conferma della precedente situazione.
Il
libretto di risparmio poi è stato dichiarato come di proprietà della comunione
ereditaria nell’elenco titoli 1997-98 e come di proprietà della madre
nell’elenco titoli 1993-94.
Una
maggiore chiarezza da parte della contribuente e soprattutto da parte di chi
rappresenta la comunione ereditaria dovrebbero consentire, almeno nel prossimo
periodo, di portare a quel chiarimento definitivo, cui non può portare il
presente giudizio a causa dell’irrimediabile tardività del ricorso.
4.2.
Vuole
infine essere ricordato, a titolo ancor più abbondanziale, che la legge impone
al beneficiario i proventi derivanti dall'usufrutto, ma anche quelli da ogni
altro godimento (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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