AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.186
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00186
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 agosto 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
-__________ e __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’ 11 maggio 1998 l’Ufficio
di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ -__________ e __________
__________ -__________, domiciliati a __________, la tassazione IC 10097-98, in
cui stabiliva il reddito imponibile in Ticino in fr. 3'893.- e la sostanza in
fr. 106'642.-.
I contribuenti
presentavano reclamo, producendo le decisioni di riparto 1997-98 relative al
reddito e alla sostanza, notificate loro il 22 maggio 1998 dall’autorità
fiscale del Canton __________.
Il 13 luglio 1998 l’UT
evadeva il reclamo, azzerando il reddito imponibile in Ticino e stabilendo la
sostanza in fr. 97'038.-.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso i coniugi __________ -__________ contestano la determinazione della
sostanza effettuata dall’autorità fiscale ticinese, in quanto difforme da
quella effettuata dall’autorità fiscale bernese.
-
È vero che il riparto
allestito dall’autorità fiscale bernese diverge da quello allestito
dall’autorità fiscale ticinese quanto meno nella determinazione della sostanza.
Ciò non significa, per quanto
si vedrà, che il riparto ticinese sia errato e vada corretto.
3.1.
Innanzi tutto una prima,
leggera differenza è data dal valore ufficiale di stima dell’immobile ticinese,
che l’autorità fiscale bernese ha arrotondato da fr. 273'322.- a fr. 275'000.-
(rivalutandolo poi per il coefficiente IFD del 120%), con una lieve, anche se
non determinante ripercussione sul riparto delle passività deducibili.
Un’ulteriore leggera
differenza è data dalla diversità delle deduzioni sociali cantonali.
3.2.
In realtà la vera
differenza consiste nel fatto che l’autorità fiscale del Canton __________ ha
proceduto nel determinare la sostanza dapprima a rivalutare il valore ufficiale
di stima ticinese per il coefficiente federale del 120% e in seguito a ridurlo dividendolo
per il coefficiente federale del 160% applicabile ai valori di stima ufficiali
bernesi , per poterlo rendere comparabile e quindi omogeneo con i valori di
stima ufficiali bernesi, che sono inferiori a quelli ticinesi.
Se tale modo di procedere
deve essere condiviso in linea di principio, laddove vi sono immobili in più
cantoni, per cui occorre adeguare i diversi valori delle stime immobiliari
cantonali a quello del cantone di domicilio, esso non può essere condiviso nel
caso concreto, poiché i ricorrenti non possiedono sostanza immobiliare nel Canton
__________.
Anzi, se si procedesse in
tale modo, si finirebbe, nel caso di specie (e in altri analoghi al presente,
in cui non vi è sostanza immobiliare fuori cantone), a creare una inammissibile
disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri contribuenti. In effetti,
alla sostanza immobiliare, foss'anche per il mero calcolo dell'aliquota,
verrebbe attribuito un valore diverso (in concreto inferiore) rispetto a quello
considerato per tutti gli altri contribuenti imponibili in Ticino.
In altri casi simili al
presente, quando il coefficiente federale d’adattamento dell’altro cantone
fosse inferiore a quello ticinese, il risultato sarebbe inverso e, meglio,
quello di penalizzare questi contribuenti rispetto a quelli ticinesi.
Questa Camera non ha
quindi alcun motivo di discostarsi, nel caso concreto, dal calcolo effettuato
dall’autorità fiscale ticinese in materia di imposta sulla sostanza ticinese.
3.3.
La Circolare n. __________
del 16 maggio 1997 concernente il riparto d'imposta intercantonale delle
persone fisiche prevede, su richiesta del contribuente, l'allestimento di un
riparto dettagliato (esatto) in cui si tenga conto del valore di stima dei
singoli immobili situati in cantoni diversi.
Questa Camera ha
verificato anche tale calcolo, che non ha dato risultato diverso, proprio
perché vi è un unico immobile, quello situato in Ticino, a riprova di quanto
esposto al p.to 3.2.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 330.-
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster