__________, __________ __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
-
che __________ ,
domiciliata a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________ __________;
-
che, con due decisioni del
14 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava le
tassazioni IC 1995/96 e 1997/98;
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che la contribuente
impugnava le suddette decisioni con reclamo del 15 maggio 1998, redatto in
lingua tedesca, contestando il reddito, la sostanza e l’aliquota stabiliti
dall’autorità fiscale;
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che, con scritto del 19
maggio 1998, l’autorità fiscale le attribuiva un termine fino al 3 giugno 1998
per tradurre il reclamo in italiano, avvertendola che, in caso di inosservanza
dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
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che, non essendo pervenuta
la traduzione, con due decisioni rispettivamente del 13 e del 20 luglio 1998
l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili i reclami;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente la modifica degli elementi della tassazione già contestati con
reclamo, rilevando di non avere mai ricevuto la lettera con cui l'Ufficio di
tassazione chiedeva la traduzione del gravame;
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che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in
tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
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che tuttavia una decisione
dell'Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro viziata da eccesso di formalismo,
se l'autorità stessa si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo
redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare
prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine
per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234);
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che, pertanto, l’Ufficio
di tassazione ha inviato alla contribuente, in data 19 maggio 1998 (e non 19
aprile, come erroneamente indicato nelle decisioni su reclamo), una lettera
nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine
fino al 3 giugno 1998 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso
di mancata traduzione;
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che peraltro la ricorrente
argomenta di non avere mai ricevuto la suddetta lettera;
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che l’autorità può
notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere
della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la
stessa ha avuto luogo;
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che, infatti, nel caso
della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve
assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma,
che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in
diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
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che più volte, il
Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli
che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che
le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o
contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere
sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con
lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p.
358; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti
giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 66; Corti, L'intimazione
delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire
l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale
raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause
amministrative);
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che, nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha inviato la lettera contenente l’invito a tradurre il
reclamo mediante posta semplice e non con una raccomandata, ragione per cui la
prova dell’avvenuta intimazione alla ricorrente diviene impossibile, in
considerazione del fatto che ella nega di avere ricevuto lo scritto in
questione;
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che la Camera di diritto
tributario non può pertanto che annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all’autorità fiscale, perché riesamini il reclamo alla luce della
traduzione inviata a questa Corte.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta due nuove
decisioni, dopo avere esaminato il merito dei reclami.