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Numero d'incarto:
80.1998.18
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00018
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 29 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, dottore in fisica, è stato licenziato alla fine del 1992
dall’Associazione __________ __________. Dopo un periodo di disoccupazione, dal
settembre 1993 è stato incaricato quale docente in una scuola cantonale, a tempo
parziale. A partire dal giugno 1994, ha poi ricevuto un mandato di consulenza
per la ditta __________ __________ di __________.
In seguito alla sentenza
del 5 giugno 1996 della Camera di diritto tributario, l’Ufficio di tassazione
di __________ intraprendeva nei suoi confronti una tassazione intermedia per mutamento
della professione a partire dal 1° aprile 1993.
Per il periodo fiscale
1995/96, il reddito imponibile veniva commisurato in base alla media annua dei
redditi del biennio 1993/94.
Con decisione del 21
luglio 1997, l’Ufficio di tassazione gli notificava la tassazione IC/IFD
1997/98, nella quale il reddito del lavoro era stabilito in fr. 103’998.– in
media annua; al reddito di fr. 80’338.–, relativo al lavoro prestato nel
biennio 1995/96 quale docente, si aggiungeva un ulteriore importo di fr. 23’660.–,
corrispondente al compenso versatogli nello stesso biennio dalla __________
__________.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 31 luglio 1997, argomentando di
aver subito una sensibile riduzione del salario nel corso del 1997, con la
cessazione dell’attività presso la __________ __________.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 19 gennaio 1998, nella quale rilevava
il carattere accessorio dell’attività venuta a mancare e respingeva in tal modo
la domanda di tassazione intermedia contenuta nel reclamo del contribuente.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede di
essere tassato, per il periodo fiscale 1997/98, sulla base dei redditi percepiti
nel corso dello stesso biennio. Si richiama a tal fine alla sentenza di questa
Camera, con cui gli era stata concessa la tassazione intermedia a partire
dall’aprile 1993.
-
4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All’inizio
dell’assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l’imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art.
44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l’imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l’inizio
dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell’as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell’attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l’imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
Alla luce delle
argomentazioni appena proposte, è evidente che la pretesa del ricorrente, di
essere assoggettato all’imposta per il periodo fiscale 1997/98, sulla base dei
redditi percepiti nel corso dello stesso biennio, è infondata, nella misura in
cui non si tratti di una tassazione intermedia. Al contrario, dovendo
intraprendere una tassazione ordinaria, l’autorità fiscale è obbligata per legge
a prendere in considerazione i redditi del biennio precedente. Così ha fatto,
nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione di __________, il quale ha
correttamente inserito fra i redditi imponibili sia lo stipendio pagato al
ricorrente dallo Stato sia il compenso versatogli dalla __________ __________
negli anni 1995/96.
Una deroga al principio si
giustificherebbe solo se, nel biennio 1997/98, si producesse uno dei
presupposti per la tassazione intermedia codificati dalla legislazione fiscale.
- Sebbene il
ricorrente non lo abbia esplicitamente richiesto, è oltremodo evidente che egli
invoca una tassazione intermedia per la cessazione dell’attività di consulente
per la ditta __________ __________. L’autorità fiscale l’ha peraltro negata, richiamandosi
al carattere accessorio di detta attività.
5.1.
In generale, una
tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita
lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a causa
dell’età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT
1988, 27). «Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione
diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a
che fare con un cambiamento radicale dell’attività (come per esempio il
passaggio da un’attività dipendente ad un’attività indipendente e viceversa;
STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD
con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell’attività,
subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del
reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)»
(cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale
federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per
inizio o cessazione dell’attività lucrativa, come pure per mutamento di
professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale
complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della
tassazione ordinaria.
5.2.
La giurisprudenza si è già
confrontata con la questione se l’inizio o la cessazione di un’attività
accessoria ponga in essere un profondo cambiamento della situazione
professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF
101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 n.
6; RF 40 p. 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo
anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura di una
sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).
5.2.1.
Quest’ultima decisione
dell’Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i princìpi
sempre enunciati (v. supra, consid. 4.), che, in presenza di una variazione
quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano
tassazioni intermedie anche per l’inizio o la cessazione di attività accessorie.
5.2.2.
La sentenza del 1984 ha
pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la
decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora
indicato che, per decidere se l’inizio o la cessazione di una o più attività accessorie
costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la
singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed
i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L’art. 21 DIFD
(corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone infatti una nozione di
reddito che si fonda sulla teoria dell’incremento globale del patrimonio netto,
con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”); non si giustifica
pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse
fonti e di concludere che l’aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di
reddito può giustificare una tassazione intermedia.
5.2.3.
Si deve dunque negare che
l’inizio di un’attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione
della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede
la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza
del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un
secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale
federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre
1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985 in RF
41 p. 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. sent. CDT
n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P.,
in RDAT II-1993 n. 23t; CDT n. ..__________
del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.; n.
.____________________ del 28 agosto 1995 in re R. e L. P.).
5.3.
Il Tribunale federale ha
d’altronde escluso che il passaggio da un’attività lucrativa a tempo pieno a
un’attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA
53 p. 188).
5.4.
Per quanto si riferisce
all’inesistenza dei presupposti per l’emissione di una tassazione intermedia,
nella fattispecie, si deve procedere ad una distinzione.
5.4.1.
L’attività quale
dipendente della __________ __________ è, effettivamente, sempre stata
considerata accessoria dall’Ufficio di tassazione, che non ha conseguentemente
intrapreso una tassazione intermedia quando è iniziata. La frase, contenuta
nella motivazione della decisione impugnata, che il ricorrente definisce «falsa
e contraddittoria», si riferisce appunto a questa circostanza: proprio perché
l’autorità fiscale ha considerato il lavoro per la __________ __________
accessorio rispetto all’insegnamento, non è stata allora emessa una intermedia
con effetto a partire dal 1° giugno 1994. In caso contrario, sui redditi
versatigli dalla __________ __________ il ricorrente avrebbe cominciato a
pagare le imposte già per la seconda metà del 1994, mentre, grazie alla
rinuncia del fisco a intraprendere una tassazione intermedia, i relativi
redditi sono comparsi per la prima volta, e solo in media annua (fr. 14’400 : 2
= fr. 7’700), nella tassazione 1995/96. Coerentemente, l’autorità fiscale ha
rinunciato adesso ad una intermedia per la cessazione della stessa attività.
5.4.2.
Tuttavia, è vero anche che
la tassazione ordinaria 1995/96 è rimasta in un certo senso “isolata” fra la
tassazione intermedia 1993/94, intrapresa in seguito alla sentenza della Camera
di diritto tributario, e la tassazione ordinaria 1997/98, qui contestata. Per
il fatto che, nel momento in cui la Camera ha accolto il ricorso precedente, la
tassazione 95/96 era ormai passata in giudicato, essa non ha recepito le conseguenze
della decisione giudiziaria, ma ha continuato a fondarsi sulla media annua dei
redditi percepiti nel biennio 1993/94.
La tassazione intermedia
intrapresa in seguito alla sentenza del 5 giugno 1996, con effetto a partire
dal 1° aprile 1993 ha però incluso anche il reddito proveniente dalla
__________ __________; il calcolo del reddito del lavoro servito per tale tassazione
è infatti il seguente:
1993 1994
Stato
del Canton Ticino 48’023 70’496
assicurazione
disoccupazione 51’423 17’012
__________ 14’400
totale 99’446 101’908
media
annua 100’677
5.4.3.
Tale situazione non
giustifica comunque una deroga al principio sopra enunciato, per cui l’aggiunta
o la scomparsa di una singola fonte di reddito non basta a far intraprendere
una tassazione intermedia. È vero, come sostiene il ricorrente, che l’insieme
dei redditi percepiti dopo il licenziamento del 1992 è stato considerato come
una cosa sola, e come tale ha funto da base di calcolo per la tassazione intermedia,
ma ciò non è sufficiente a far sì che la cessazione di ogni singola componente
di tale reddito – e, di riflesso, l’inizio di altre singole fonti di reddito
che dovessero sostituirsi loro – comporti l’avvio di una procedura di
tassazione intermedia. Altrimenti, in un caso come quello del ricorrente, le
tassazioni intermedie non sarebbero più, come voluto dal legislatore,
l’eccezione, ma diventerebbero la regola.
5.5.
Deve dunque essere
condivisa la decisione dell’autorità fiscale di negare una tassazione
intermedia in seguito alla cessazione dell’attività del ricorrente quale consulente
della __________ __________.
- Il ricorso è pertanto
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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