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Numero d'incarto:
80.1998.170
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00170
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 14 luglio 1998
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
, __________ -
__________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ ,
domiciliata a __________ __________ __________ (), è assoggettata
all’imposta alla fonte in Svizzera per il fatto che esercita un’attività
lucrativa dipendente a __________, presso il __________ della __________
__________;
-
che, in data 14 luglio
1998, la contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario il seguente
scritto:
Con la presente, la
sottoscritta __________ __________ intende ricorrere (art. 227 LT 21.6.1994) in
opposizione alla decisione del 16 giugno 1998 dell’Ufficio delle imposte alla
fonte di respingere la domanda di rettifica dell’aliquota applicata dal
medesimo ufficio agli emolumenti devolutile durante l’anno 1997.
In fede
-
che, con lettera del 20
luglio 1998, questa Camera ha invitato la ricorrente a voler motivare il
proprio gravame e ad eleggere domicilio legale nel Cantone, avvertendola che in
caso di inadempimento entro il 10 agosto il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che nessuna risposta è
stata trasmessa nel termine utile;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo l'art. 227
cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa
norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è
assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
- ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT
- ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G.P.; CDT
- ..__________ del 14 aprile 1998 in re A. e E. F.; v.
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz
nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés
[a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p.
147);
-
che un termine di dieci
giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno
che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di
quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame
è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
-
che, dinanzi ad un ricorso
privo di ogni motivazione e di ogni indicazione di mezzi di prova e dal quale
non è neppure possibile comprendere quali siano le richieste della ricorrente,
la Camera di diritto tributario ha quindi invitato quest’ultima a emendare i
vizi del proprio gravame;
-
che, per tener conto della
circostanza che la ricorrente è domiciliata all’estero, la Camera di diritto
tributario le ha eccezionalmente attribuito un termine di venti giorni,
addirittura superiore a quello che sarebbe stato impartito qualora ella avesse
avuto il domicilio in Svizzera (cfr. la ricevuta di ritorno della raccomandata,
che reca il timbro postale del 24 luglio 1997);
-
che questa Camera non può
quindi entrare nel merito del gravame;
-
che, a mero titolo abbondanziale,
si precisa che il ricorso non avrebbe comunque potuto essere accolto neppure
nel merito, dato che nella decisione qui impugnata l’autorità fiscale già si
rifiutava di entrare nel merito a causa della tardività del reclamo;
-
che l’esito del presente
gravame comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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