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Numero d'incarto:
80.1998.17
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00017
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 dicembre 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il signor __________
__________ __________, domiciliato a __________ (Canton __________), è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza
immobiliare ad __________ e a __________ Sopra __________;
-
che, non avendo il
contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, l'Ufficio di
tassazione di __________ lo richiamava in data 10 aprile 1997 e lo diffidava, mediante
raccomandata del 14 ottobre 1997, avvertendolo che in caso di inadempienza sarebbe
stato sanzionato con una multa;
-
che, con scritto del 26
agosto 1997, conformandosi a un’istanza del 21 agosto 1997 del contribuente,
l'Ufficio di tassazione gli attribuiva una proroga del termine per l’inoltro
della dichiarazione fino al 30 settembre 1997;
-
che, non essendo pervenuta
la dichiarazione fiscale neppure dopo la scadenza della proroga, l’autorità
fiscale, con decisione del 9 ottobre 1997, infliggeva al contribuente una multa
di fr. 400.–;
-
che il 15 ottobre successivo
il contribuente impugnava la suddetta decisione, adducendo di non avere mai
ricevuto una risposta alla propria istanza di proroga e chiedendo nel contempo
un’ulteriore proroga fino alla fine di novembre;
-
che l’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 ottobre 1997,
argomentando di avere dato seguito alla richiesta di proroga cui si riferiva il
reclamante, concedendogli un prolungamento del termine per l’inoltro della
dichiarazione fino a fine settembre, proprio come da lui postulato;
-
che, con scritto del 23
dicembre 1997, redatto in lingua tedesca e indirizzato all'Ufficio di
tassazione, __________ __________ -__________ asserisce di non aver compreso il
significato della suddetta decisione del 28 settembre 1997 né della diffida di
pagamento del 22 dicembre 1997, che allega alla propria lettera;
-
che, invitato
dall’autorità fiscale, con lettera del 14 gennaio 1998, a precisare se il
suddetto scritto debba essere considerato quale ricorso contro la decisione su
reclamo del 28 ottobre 1997 ed a tradurlo in italiano, il contribuente ha
risposto, in data 26 gennaio 1998, sempre in lingua tedesca, dichiarando il
proprio disaccordo con l’operato dell’autorità di tassazione e rinviando il
bollettino di versamento della multa e della tassa di diffida;
-
che l’autorità di
tassazione ha trasmesso lo scritto in questione, con tutti i precedenti, a
questa Camera, considerando la risposta del contribuente come una dichiarazione
di ricorso;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 227 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione
è consentito interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel
termine di 30 giorni dalla notifica della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, nella fattispecie, il
ricorso, inoltrato il 23 dicembre contro una decisione su reclamo notificata al
ricorrente il 28 ottobre 1997, è manifestamente tardivo, né il contribuente
invoca un motivo di restituzione del termine;
-
che, di conseguenza, il
gravame è evidentemente irricevibile;
-
che, a mero titolo abbondanziale,
si vuole comunque precisare che la decisione impugnata meriterebbe di essere
confermata nel merito, anche nell’ipotesi in cui il ricorso fosse stato interposto
tempestivamente;
-
che, infatti, chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o
comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella
procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in
casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994);
-
che, perché l'autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due
distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; analogamente, per l’IFD, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il Tribunale federale
ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
-
che, nel caso in esame,
non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una
violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di
collaborare, neppure dopo la diffida del 14 agosto 1997;
-
che neppure la
circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta
alla loro domanda di proroga del 21 agosto 1997, muta il quadro della situazione;
-
che, infatti, un’istanza
di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine
stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i
termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
-
che, di conseguenza, se
davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna
risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione
fino al 30 settembre 1996, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre
nell’adempimento dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero
dovuto ritenere vincolante il termine di dieci giorni, loro conferito con la diffida
14 agosto 1997;
-
che, d’altra parte, la
tesi su cui si fonda il ricorso appare chiaramente pretestuosa, se non
temeraria, se solo si pensa che il ricorrente ha adempiuto l’obbligo di dichiarazione
di cui si tratta solo il 10 dicembre 1997;
-
che devono altresì essere
fermamente censurati il contenuto e il tono del ricorso, nella misura in cui il
rappresentante del ricorrente, che è un fiduciario di professione, argomenta
che il suo cliente non sarebbe neppure tenuto a inoltrare una dichiarazione
fiscale nel Canton Ticino, per il fatto che a quest’ultimo spetta solo una
piccola quota fiscale nell’ambito della ripartizione intercantonale;
-
che infatti il
rappresentante del ricorrente dovrebbe ben sapere che l’obbligo di inoltrare la
dichiarazione fiscale non vale solo per i contribuenti illimitatamente imponibili,
ma anche per quelli che sono assoggettati in un Cantone solo in virtù
dell’appartenenza economica e che, di conseguenza, l’inoltro della
dichiarazione nel cantone di domicilio non esime un contribuente dall’obbligo
di presentare la dichiarazione anche nell’altro Cantone ove è limitatamente
assoggettato (cfr. p. es. Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
-
Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 1 ad § 84 LT-ZH, p. 616 s.);
-
che, nella misura in cui
le censure del ricorrente fossero indirizzate contro la tassa di diffida di fr.
30.–, per il mancato pagamento della multa e della tassa di diffida del 14
agosto 1997, si attira la sua attenzione sul fatto che la competenza a pronunciarsi
su un eventuale reclamo è dell’Ufficio di esazione, come correttamente indicato
sulla decisione del 22 dicembre 1997;
-
che l’esito del ricorso ha
la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di cancelleria, per complessivi fr. 250.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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