AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.167
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00167
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 13 luglio 1998
in
materia di: imposta di bollo
presentato
da:
__________, __________,
__________, __________,
entrambi
rappresentati dall’avv. __________. __________, __________ __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ e __________ __________ sono comproprietari della part. n.
__________ RFD di __________ __________.
Il 23 febbraio 1998 essi
formulavano all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio istanza di rilascio
di una nuova cartella ipotecaria al portatore in sostituzione di titolo
esistente, con aumento dell’importo garantito da fr. 900’000.– a fr.
1’000’000.–.
Il 27 marzo 1998 l'Ufficio
del registro fondiario di Mendrisio decideva di prelevare un'imposta di bollo
dell'1‰ sull’intero valore della cartella emessa, per complessivi fr. 1'000.–,
oltre alle spese.
I comproprietari
interponevano reclamo, chiedendo la riduzione dell’imposta a soli fr. 100.–,
pari all’1‰ del solo aumento di valore della cartella (fr. 100’000). Il gravame
veniva respinto dalla Divisione delle contribuzioni il 20 maggio 1998,
avvertendo nella sostanza che l'imposta ticinese sul bollo deve essere
considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione
dell'atto.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento delle suddette
decisioni, protestando spese e ripetibili.
Nelle sue osservazioni del
13 agosto 1998, il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle
contribuzioni propone l’accoglimento del ricorso, facendo riferimento alla
recente sentenza CDT n. ..__________ del 24 luglio 1998.
- Come indicato dalla
Divisione delle contribuzioni, nelle osservazioni al ricorso, il problema
sollevato dai ricorrenti è stato risolto dalla Camera di diritto tributario con
una recente sentenza relativa ad un altro caso proveniente dall’Ufficio dei
registri di Mendrisio. Diversamente dalla fattispecie qui in esame, tuttavia,
in quel caso non vi era alcun aumento del valore delle cartelle, ma un mero aggiornamento
delle cartelle esistenti, accompagnato da un loro frazionamento.
Le motivazioni sviluppate
in quel giudizio, che servono peraltro anche per il caso in esame, sono le
seguenti:
- 3.1.
La
parte II della Legge cantonale sul bollo del 20 ottobre 1986 definisce nel
titolo I il campo d’applicazione (art. 18), nel titolo II tratta
dell’imposizione degli atti notarili (artt. 19 – 24 LB), nel titolo III
dell’imposizione dei brevetti notarili (artt. 25 – 29) e nel titolo IV
dell’imposizione delle cartelle ipotecarie (art. 30).
Secondo
l’art. 30 cpv. 1 LB le cartelle ipotecarie sono soggette a un’imposta di bollo
di 1.- fr. per mille o frazione di mille del loro valore. Gli ulteriori due capoversi
dell’art. 30 concernono la riscossione dell’imposta (cpv. 2) e la procedura di
accertamento (cpv. 3).
3.2.
Secondo
l’ Ufficio dei registri di Mendrisio, sorretto dalle osservazioni al ricorso
del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni del 22 giugno 1998,
dalla natura giuridica dell’imposta sul bollo, che si configura quale vera e
propria imposta sul documento e dall’assenza di una disciplina giuridica che
vada oltre quanto lapidariamente previsto dall’art. 30 cpv. 1 LB, si arguirebbe
che ogni emissione di una nuova cartella ipotecaria è sottoposta a imposta di
bollo.
3.3.
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello non è mai stata chiamata a
pronunciarsi sull’imposta di bollo in caso di frazionamento di una cartella
ipotecaria in più cartelle di diverso rango, rispettivamente in caso di
riunione di due o più cartelle in una sola. Ha avuto unicamente l’occasione di
pronunciarsi su un caso in cui il proprietario di un immobile aveva chiesto
l’emissione, al posto di quattro ipoteche di diverso rango per complessivi fr.
1'350'000.- e di una cartella ipotecaria di fr. 350'000.- in 4° rango, di
un’unica cartella ipotecaria in 1° rango di fr. 1'650'000.- (CDT n. 338
del 31 dicembre 1992 in re Banca X.).
Considerando
la diversa natura giuridica dell' ipoteca rispetto a quella della cartella
ipotecaria, questa Camera aveva confermato la decisione dell’UR di Locarno che
imponeva la nuova cartella ipotecaria sul valore di fr. 1'300'000.-.
Nel
citato giudizio si legge testualmente:
Non va infatti persa di vista la
differenza che passa tra l'ipoteca ex art. 824 ss. CC e la cartella ipotecaria
ex art. 842 ss, quanto meno sotto il profilo della loro specifica funzione.
L'art. 20 cpv. 1 lett. b LB, per quanto
possa interessare la presente fattispecie, considera due diverse ipotesi:
-
la trasformazione di ipoteche in
cartelle ipotecarie,
-
il raggruppamento o il frazionamento di
ipoteche.
Nella prima ipotesi, l'esenzione della
copia dell’atto notarile destinata all'Àrchivio si giustifica per il fatto che
viene comunque colpita l'emissione del nuovo e diverso titolo. L'emissione di
una cartella ipotecaria in sostituzione di ipoteche comporta infatti
l'estinzione di uno o più titoli (le ipoteche) e l’emissione di uno nuovo (la
cartella ipotecaria), imposto secondo l'art. 30 cpv. 1 LB.
Nella seconda ipotesi, il frazionamento
di uno stesso titolo o il raggruppamento di più titoli in uno unico viene
esentato perché tale operazione non comporta l'annullamento o l'emissione di nuovi
titoli, bensì unicamente un'operazione di riordino di titoli già emessi, sui
quali è stato prelevato una volta il bollo dell'archivio notarile.
3.4.
Dal
citato giudizio si evince, facendo astrazione dall’eventuale applicazione per
analogia dell’art. 20 cpv. 1 lett. b in caso di raggruppamento o frazionamento
di cartelle ipotecarie, che la prassi seguita dall’ UR di Locarno era quella di
emettere un’imposta di bollo non sull’intero valore del nuovo titolo emesso in
1° rango, bensì soltanto sull’importo dell’aumento dell'esistente cartella
ipotecaria in 4° rango.
In
altre parole, la prassi seguita dall’autorità fiscale (non litigiosa davanti a
questa Camera) derogava al principio di un’imposta documentale pura che facesse
astrazione dal rapporto giuridico sottostante e limitava l’applicazione
dell’imposta di bollo unicamente all’aumento della cartella ipotecaria e non anche
all'esistente cartella di 4° rango che veniva riunita nella nuova di 1° rango.
In pratica, l'imposta di bollo colpiva il nuovo titolo solo nella misura in cui
certificava un rapporto giuridico sottostante materialmente nuovo e non nella
misura in cui ne confermava uno preesistente della medesima natura.
3.5.
Più
in generale, si può quindi affermare che, pur essendo (e pur rimanendo)
l'imposta di bollo un'imposta sul documento, la sua applicazione da parte delle
autorità di tassazione non fa astrazione dal rapporto giuridico sottostante,
nella misura in cui l'emissione del nuovo titolo ne conferma uno già esistente.
La
LB stessa offre qualche conferma.
Si
veda per es. il già citato art. 20 cpv. 1 lett. b, che esenta la copia
destinata all'archivio notarile degli istromenti di costituzione di cartelle
ipotecarie nominative e di trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie
nonché il raggruppamento o frazionamento di ipoteche.
Si
veda inoltre il caso degli atti aggiuntivi. L'art. 9 lett. g LB, applicabile
anche ai pubblici istromenti in virtù del rimando contenuto nell'art. art. 22
cpv. 3, prevede infatti che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra le
stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola
volta e precisa pure che, se una pattuizione complementare inerente al medesimo
oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni
bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo, per scongiurare i risultati
manifestamente iniqui cui avrebbe condotto la natura documentale dell'imposta
di bollo e, meglio, per evitare di imporre due o più volte le successive
stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono alla
stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure anche di
più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio del
Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16
giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, p. 48; inoltre CDT n.
..__________ del 21 marzo 1996 in re Z., con riferimento,
per quanto concerne la necessità di stipulare un secondo atto pubblico, a Ruf,
Die Korrektur der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).
3.6.
Se
si facesse completamente astrazione dal rapporto giuridico sottostante, sempre
e in ogni caso, il prelevamento dell'imposta di bollo potrebbe condurre a
risultati insostenibili, non voluti dal Legislatore.
Ne
fa fede anche il problema pertinentemente sollevato dal Pretore di __________,
che funge anche da Ufficiale dei registri del proprio Distretto, in uno scritto
del 13 giugno 1996 alla Divisione cantonale delle contribuzioni in relazione
all'informatizzazione degli aggiornamenti delle cartelle. Se in precedenza l'UR
procedeva a dei semplici aggiornamenti della cartella in caso, per es., di
svincoli, cambiamenti di proprietario, debitore, modifica dell'interesse, ecc.,
limitandosi a prelevare la semplice tassa amministrativa, con l'introduzione
dell'informatizzazione nell'emissione delle cartelle in presenza di ogni
cambiamento si procederà invece sempre all'emissione di un "nuovo"
titolo a all'annullamento di quello da modificare, con la conseguenza, in caso
di interpretazione dell'imposta di bollo quale imposta documentale senza
relazione alcuna con il rapporto giuridico sottostante, di prelevare non più
soltanto la tassa amministrativa bensì la tassa di bollo piena.
I
suggerimenti della Divisione cantonale delle contribuzioni (cfr. parere
giuridico inerente l'imposizione con il bollo di cartelle ipotecarie allestite
tramite elaboratore elettronico dei dati, del 30 agosto 1996) e la successiva
proposta di introdurre un cpv. 4 (nuovo) all'art. 30 LB, secondo cui "il
rilascio di nuovi titoli in sostituzione di atti precedentemente emessi
limitatamente all'importo nominale già iscritto a registro fondiario è soggetto
a una tassa di bollo di fr. 30.- per titolo", è rimasto lettera morta
(cfr. rapporto del 13 ottobre 1997 della Sezione del registro fondiario
e di commercio).
3.7.
Ragionando
poi per assurdo e facendo propria la teoria dell'imposta documentale pura,
senza riferimento a precedenti rapporti giuridici documentati, ci si potrebbe
persino chiedere che cosa succederebbe se lo Stato decidesse di modificare il
formato o la grafica delle cartelle ipotecarie e quindi di sostituire tutte
quelle in circolazione. Anche in questo caso si dovrebbe prelevare l'imposta di
bollo sul nuovo documento, legittimando l'interrogativo se così facendo non si
finirebbe addirittura per introdurre una nuova fattispecie impositiva.
- Occorre
pertanto chiedersi se il silenzio del Legislatore, che non ha previsto alcuna
norma che disciplini i diversi casi sopra menzionati, costituisca un silenzio
qualificato o se invece si tratti di una vera e propria lacuna della legge, che
deve essere colmata.
4.1.
È
senz'altro vero che il titolo IV della LB, che consta del solo art. 30, è completamente
silente, come osserva la Divisione cantonale delle contribuzioni nel citato
rapporto, a differenza degli altri titoli della legge che prevedono normative
specifiche e articolate. E altrettanto vero è che i materiali legislativi non
forniscono alcun supporto.
Sembra
comunque del tutto logico a questa Camera che si debba ammettere una vera e
propria lacuna della legge, nella misura in cui il problema dell'informatizzazione
nell'emissione dei titoli nemmeno si poneva, nel 1986, quando è stata adottata
la nuova legge sul bollo. A quell'epoca i titoli venivano di regola aggiornati,
fatti salvi i casi in cui il contenuto del titolo, a dipendenza di numerosi aggiornamenti,
diveniva di difficile lettura o quando il titolo per qualche involontaria
disavventura diveniva impresentabile.
4.2.
L'esistenza
di una lacuna è inoltre implicitamente comprovata da quanto rilevato al consid.
3.4., ove si è esposto come la prassi si sia scostata dalla teoria che vuole l'imposta
di bollo essere un'imposta documentale pura e rigida, senza eccezioni,
escludendo dalla determinazione del valore imponibile il rapporto giuridico
esistente oggetto di mera conferma documentale.
Di
fatto si è quindi sviluppata, al di là della rigida teoria sostenuta
dall'autorità fiscale cantonale, una prassi diversa, che nel determinare il
valore dell'imposizione del nuovo titolo tiene conto del titolo esistente, già
imposto, che confluisce nel nuovo. Con ciò la prassi ammette implicitamente l'esistenza
di una lacuna normativa all'art. 30 LB.
4.3.
Va
comunque rilevato che l'art. 30 cpv. 1 LB non impone una lettura che non lasci
spazio all'interpretazione.
Proprio
dalla sua stringatezza sorge la questione oggetto del presente ricorso, che
impone di trovare una soluzione al problema lasciato aperto dal legislatore.
4.4.
Orbene,
nel caso in esame, l'istanza presentata dai ricorrenti per i quattro mappali
non ha comportato per nessuno dei fondi un aggravio complessivo diverso da
quello già esistente.
In
realtà, l'istanza presentata dai ricorrente mira a una risistemazione dell'aggravio
complessivo, che, prima dell'introduzione dell'informatizzazione, si sarebbe
potuta ottenere mediante semplice aggiornamento delle cartelle esistenti. L'emissione
di nuove cartelle sarebbe dipesa, a seconda dei casi, soltanto dalla
leggibilità del loro contenuto divenuta difficoltosa a seguito degli
aggiornamenti apportati.
In
un simile caso, dal profilo dell'imposta di bollo, la soluzione, trattandosi di
semplice aggiornamento di cartelle, non sarebbe stata diversa da quella
prevista dall'art. 20 cpv. 1 lett. b ultima frase in caso di raggruppamento o
frazionamento di ipoteche.
La
legge stessa fornisce quindi al suo interno, seppur in altro ma analogo contesto,
un'adeguata soluzione, cui questa Camera può e deve senz'altro fare riferimento.
Questa
soluzione appare per altro rispettosa della natura giuridica dell'imposta di
bollo, che rimane un'imposta sul documento, ma che ne fa dipendere il prelevamento
solo nella misura in cui si tratti nel contenuto di nuovi documenti e non nella
misura in cui si tratti di documenti sostitutivi.
Il
ricorso deve quindi essere accolto.
- Le considerazioni
che precedono conducono, nel presente caso, all’accoglimento del ricorso, con
riduzione del valore imponibile a soli fr. 100’000.–, pari al valore
dell’aumento, e alla riduzione dell’imposta a fr. 100.–.
Di conseguenza, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti deve
essere concessa un’indennità per ripetibili. A tale proposito, non può essere
seguita la richiesta dell’autorità resistente di ridurre l’indennità in considerazione
del fatto che l’avv. __________ assume la duplice veste di parte in causa e di
patrocinatore. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF,
I. Corte di diritto pubblico, del 12 marzo 1987 in re lic. jur. R.L.) ha
ammesso il riconoscimento di ripetibili all'avvocato, rispettivamente al
praticante che agiscono in causa propria, ed anche questa Camera ha avuto
occasione di pronunciarsi su questo tema, riconoscendo ad avvocati indennità
per ripetibili in cause che li concernevano personalmente (cfr. decreto
relativo alla CDT n. 338 del 22 novembre 1989 in re N. e sentenza CDT
n. 191 del 26.8.91 in re B.).
Per questi motivi,
visto per le spese gli articoli 45 e 53 LB e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 3 luglio 1998 è riformata nel senso
che l’imposta è ridotta a fr. 100.–.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Ai ricorrenti lo Stato
verserà fr. 200.- a titolo di ripetibilli.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster