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Numero d'incarto:
80.1998.163
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00163
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 8 luglio 1998
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, dott. __________
__________,
rappr.
da: lic. jur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il signor __________
__________, domiciliato a __________ (Canton __________ __________), è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare
a __________;
-
che, con decisione del 12
febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione
IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 6’200.–, pari
alla differenza fra il valore locativo dell’appartamento di __________ (fr.
13’440) e le spese relative (fr. 7’240), e la sostanza imponibile in fr.
146’683.– (valore di stima fr. 188’573 meno debiti privati fr. 41’890);
-
che, in data 30 marzo
1998, il contribuente inviava all’autorità fiscale copia della notifica di
tassazione menzionata, con le seguenti parole manoscritte:
«Per favore fare una
rettificazione della vostra notifica della tassazione perché ho vinto un
reclamo contro __________ -__________. Il riparto intercantonale definitivo si
trova allegato anche la decisione del reclamo in tedesco»;
-
che l'Ufficio di
tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto
inoltrato ben oltre il termine di trenta giorni dall’intimazione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
revisione della tassazione ticinese in base al riparto intercantonale emesso
dall’autorità fiscale del cantone di domicilio, adducendo testualmente che
«finché il cantone di
domicilio __________ non tassa definitivamente, la giurisdizione obbliga il canton
TI respettivamente la prima istanza di rettificare ufficialmente eventuali
rettifiche del cantone di domicilio anche per le parti di tassazione che
possono essere tassate dal Canton TI. Nel caso contrario si tratterebbe subito
di una doppia tassazione»;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito;
-
che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv.
1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
-
che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di
domicilio;
-
che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
-
che non può invece essere
condivisa l’argomentazione del ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale
avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la tassazione ticinese, in attesa della
notifica delle tassazioni definitive degli altri cantoni che partecipano al
riparto, spettando invece al contribuente il dovere di segnalare all’autorità
l’esistenza di un reclamo pendente in un altro cantone;
-
che, inoltre, la norma dell'art.
46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed
invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di
limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se
un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto
lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
-
che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che d’altronde il
contribuente ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv.
2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241
segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p.
530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che, nella fattispecie, si
deve comunque osservare che la decisione su reclamo dell’autorità fiscale basilese
è stata intimata al ricorrente già il 17 giugno 1997 ed il riparto definitivo
il 28 agosto 1997, mentre egli ha interposto reclamo all’Ufficio di tassazione
di Locarno solo il 30 marzo 1998, quindi ben oltre il termine di trenta giorni
previsto per il ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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