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Numero d'incarto:
80.1998.161
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00161
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 luglio 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ und __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è limitatamente imponibile nel Canton Ticino in quanto proprietario
di una villa a __________. Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l'UT gli ha esposto
un valore locativo di fr. 24'000.- di media annua, da cui ha dedotto, sempre in
media annua, costi di manutenzione per fr. 16'528.-, invece dell'importo
richiesto dal contribuente di oltre fr. 45'000.- di media annua.
Nella motivazione della
decisione su reclamo dell'8 giugno 1998 l'UT ha spiegato al contribuente che
non costituiscono spese di manutenzione quelle spese che fiscalmente
costituiscono una destinazione di reddito (pulizia dell'appartamento, acqua
potabile, ascensore, climatizzazione, ecc.), come pure quelle legate alla
manutenzione del giardino e della piscina, poiché il loro valore non concorre a
determinare il valore locativo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla __________, società
fiduciaria in __________, rinnova la richiesta di deduzione delle spese di
manutenzione in ragione di fr. 50'168.- per il 1995 e di fr. 41'610.- per il
1996, argomentando che possono essere dedotte le spese per mantenere
l'immobile.
-
Va innanzi tutto
rilevato che il presente ricorso si situa ai limiti della ricevibilità, poiché,
malgrado le chiare motivazioni addotte dall'UT nella decisione su reclamo, si
limita ad affermare che sono deducibili le spese per il mantenimento del valore
dell'immobile, senza prendere minimamente posizione sulla distinzione fatta
dall'UT tra le suddette spese e quelle che invece costituiscono destinazione di
reddito, né sui motivi per i quali le spese per giardino e piscina sono
escluse.
-
4.1.
Secondo l'art. 31 cpv. 2
LT 1994, di tenore identico all'art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi
d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 119 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT
n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.2.
Nel caso in esame, l'UT ha
ammesso la deduzione delle seguenti spese:
-
1995:
ditta __________ -__________ __________ fr. 11'695,60 e __________ -__________
fr. 1'359,80;
-
1996:
F.lli __________ (risanamento del riscaldamento) fr. 20'000.-
per
un totale di fr. 33'055,40, pari a fr. 16'528.- di media annua.
L'UT
ha per contro rifiutato la deduzione di tutte le altre spese.
4.3.
4.3.1 Nel caso
della deduzione delle spese di gestione e amministrazione occorre infatti
distinguere tra immobili dati in locazione e immobili abitati dal proprietario
medesimo.
Per costante giurisprudenza,
questa Camera ha sempre considerato che le spese di riscaldamento, così come
quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura ecc. costituiscono dei
consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli inquilini, destinazione di
reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT n. 246 del 10
giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983 in re E.M.; CDT
n. 489 del 12 dicembre 1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo,
Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT
II 1991, p. 308).
D'altra parte l'art. 33
lett. a LT, di tenore identico all'art. 34 lett. a LIFD, esclude tassativamente
la deduzione dal reddito delle spese per il mantenimento del contribuente e
della sua famiglia. Tra questi costi sono da annoverare "in erster Linie
die Kosten für die Wohnung", ma anche quelli dell'eventuale servitù
("Hausangestellte") (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., ad Art.
34 LIFD, p. 146; inoltre Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374 s.).
4.3.2. A giusta
ragione, quindi, l'UT ha negato la deduzione delle spese per l'ascensore, per
lo spazzacamino, per la sorveglianza della casa e per il riscaldamento
(acquisto del combustibile e revisione della cisterna).
4.4.
4.4.1. Quanto alle
spese per il giardino, la costante giurisprudenza di questa Camera ha sempre
rilevato che il valore locativo - che costituisce la base del reddito
imponibile del ricorrente - viene sempre calcolato sulla base del solo valore
di stima della casa, senza considerare il valore del terreno circostante. Per
questa ragione non viene ammessa la deduzione delle spese relative al giardino,
poiché altrimenti si otterrebbe un risultato aberrante (CDT n. 132 del
21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K.G.; CDT
n. 80.98.027 del 23 marzo 1998 in re K. F. W.; CDT n. 41-42 del 6 marzo
1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.).
4.4.2. A giusta
ragione, quindi, l'UT ha negato, in base alla costante giurisprudenza di questa
camera, la deduzione dei costi per la manutenzione del giardino.
4.5.
4.5.1. Quanto alla
deduzione delle spese inerenti la piscina, valgono sostanzialmente le medesime
considerazioni fatte a proposito della spese per la manutenzione del giardino.
Anche il Tribunale
federale ha d'altronde già avuto modo di precisare che costi per la
manutenzione di parchi, piscine, campi di tennis ecc. possono essere
riconosciuti solo nel caso in cui si è stabilito un valore locativo più alto
proprio in considerazione di queste installazioni lussuose (CDT n.
..__________ del 23 marzo 1998 in re K.W.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 171 ad art. 22 DIFD, p. 659 e
giurisprudenza citata);
4.5.2. Questa
Camera condivide la decisione dell'UT di Locarno, dato il valore locativo di
soli fr. 24'000.- attribuito all'abitazione di __________. Se l'UT avesse
considerato nel valore locativo il pregio conferito all'abitazione dalla
piscina, il reddito lordo della sostanza immobiliare sarebbe stato certamente
più elevato e non in misura trascurabile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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