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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.158
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00158
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 luglio 1998
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________ __________ e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC 1995-96 l'UT ha esposto a __________ __________ un reddito della
sostanza (valore locativo) di fr. 22'800.-, dal quale sono state dedotte spese
di manutenzione per fr. 5'700.-. L'imponibile è così stato definito in fr.
17'100.-. La sostanza è stata definita in fr. 486'498.-. Ai fini delle aliquote
si è tenuto conto di un reddito in altri cantoni di mezzo milione di franchi e
di una sostanza di tre milioni.
-
Il 18 agosto 1997
__________ __________, assistito dallo __________ __________ __________ e
__________ di __________ presentava reclamo, chiedendo di tenerne in sospeso
l'esame, non essendo ancora in possesso delle notifiche del Canton __________ e
non potendo quindi verificare i dati esposti dall'UT.
Il 12 marzo 1998 l'UT
invitava il patrocinatore del ricorrente a produrre la decisione di riparto intercantonale
del Canton __________, avvertendolo che in caso di inosservanza il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il termine, fissato al 31
marzo 1998, scadeva infruttuoso.
L'8 giugno 1998 l'UT
dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il patrocinatore del ricorrente chiede l'annullamento della
suddetta decisione e la retrocessione degli atti all'UT per nuova decisione.
Afferma di non essere a tutt'oggi in possesso del riparto del Canton
__________.
-
4.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 2
LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti stabiliti
dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del
reclamo, così come la produzione delle prove rappresentano dunque un
presupposto di validità del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R.
SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n. 815, con riferimenti a
dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi, Procedura, disposizioni
penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma
della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
4.2.
Confrontato con il reclamo
generico del 18 agosto 1997, con il quale il patrocinatore del contribuente si
limitava ad affermare di non essere ancora in possesso della decisione di
riparto del Canton __________, l'UT con lettera del 12 marzo 1998 assegnava al
reclamante un termine fino al 31 marzo 1998 per produrre copia del riparto intercantonale
relativo ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1993-94 e alla sostanza
al 1° gennaio 1995, avvertendolo nel contempo che la richiesta era da
considerare alla stregua di una formale diffida e rendendolo nel contempo
attento che in caso d'inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
Il termine veniva lasciato
scadere dal patrocinatore del reclamante, che non si degnava nemmeno di
chiedere una proroga o quanto meno di motivare il reclamo sostanziandolo con i
dati della dichiarazione d'imposta inoltrata dal contribuente all'autorità
fiscale del proprio Cantone di domicilio.
4.3.
In simili condizioni
questa Camera non può che confermare l'irricevibilità del reclamo, di fronte al
silenzio del patrocinatore del reclamante, che nemmeno si è peritato di
chiedere una proroga in attesa della conclusione della procedura di riparto del
Canton __________ o quanto meno di motivare il reclamo fondandosi sulla dichiarazione
d'imposta inoltrata da __________ __________ al proprio Cantone di domicilio.
- Va comunque rilevato
che in materia di doppia imposizione intercantonale i contribuenti hanno ancora
la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed.
entro trenta giorni dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale (cfr. per le molte: STF del 5 novembre
1993 in re C. SA; DTF 111 Ia 44 consid. 1b 46).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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