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Numero d'incarto:
80.1998.147
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00147
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92 - IC/IFD 88 intermedia
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con sentenza del 20
febbraio 1997 la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, accoglieva il ricorso presentato da __________ __________ il 19
aprile 1996 nella misura in cui era rivolto contro la tassazione intermedia
IC/IFD 1987-88, valida dal 1° gennaio 1988, ripristinando la tassazione
ordinaria 1987-88 e nella misura in cui era rivolto contro la tassazione IC/IFD
1989-90, retrocedendo gli atti del procedimento all’UT perché emettesse una
nuova tassazione basata sui redditi conseguiti negli anni di computo 1987-88.
Accoglieva inoltre parzialmente il ricorso nella misura in cui era rivolto
contro la tassazione IC/IFD 1991-92 stralciando dal reddito aziendale di fr.
385'000.- un importo di fr. 45'639.- di media annua. La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- e le spese in fr. 150.- venivano integralmente accollate al
ricorrente.
-
Con
sentenza del 4 giugno 1998 il Tribunale federale annullava la decisione di
questa Camera in materia di IFD 1991-92, riformando in pejus la
tassazione in ragione di fr. 168'200.-. Accoglieva tuttavia parzialmente sia il
ricorso di diritto pubblico sia quello di diritto amministrativo, annullando la
sentenza di questa Camera unicamente nella misura in cui aveva omesso di
pronunciarsi sulle ripetibili.
-
Il presente giudizio
verte unicamente sulle ripetibili di prima sede da accordare al ricorrente.
3.1. Diritto
federale
3.1.1.
Va innanzi tutto rilevato
che il DIFD, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1994, non prevedeva
l’assegnazione di ripetibili. La LIFD, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
prevede invece all’art. 144 cpv. 4 l’applicazione per analogia dell’art. 64
cpv. 1-3 PA. Secondo l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al
ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che
ha sopportato. Si tratterà in particolare essenzialmente degli onorari, dei
costi di cancelleria, telefonici, di trasferta, ecc. (Xavier Oberson, Le
contentieux fiscal, in: OREF, Les procédures en droit fiscal,
Berna, 1997, p. 149).
3.1.2.
Ancorché tutte le
notifiche di tassazione che hanno formato oggetto del giudizio di questa Camera
del 20 febbraio 1997 siano state notificate al contribuente prima della fine
del 1994, quindi vigente la vecchia legge, il ricorso contro le decisioni su
reclamo è stato introdotto il 19 aprile 1996, vigente dunque la LIFD.
Va rilevato al riguardo
che le nuove regole di procedura, salvo contraria disposizione, sono
applicabili a tutte le cause pendenti davanti alle autorità sottoposte a queste
regole dal momento della loro entrata in vigore, a maggior ragione quando le
nuove disposizioni di procedura sono più favorevoli all’amministrato (DTF
111 V 46 consid. 4 con riferimenti; Bellanger, Les grands principes applicables
en droit fiscal, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, Berna,
1997, p. 19 s.).
3.1.3
Si giustifica quindi, in
virtù della nuova normativa procedurale introdotta dalla LIFD di riconoscere in
concreto le ripetibili al contribuente in relazione al parziale accoglimento
del suo ricorso di primo grado.
3.2. Diritto
cantonale
3.2.1.
A differenza del diritto
federale, la vecchia LT del 1976, rimasta in vigore fino alla fine del 1994,
prevedeva, al pari della nuova LT del 1994 entrata in vigore dal 1° gennaio
1995, l’assegnazione delle ripetibili alla parte vittoriosa anche in caso di
accoglimento parziale del ricorso (cfr. art. 185 cpv. 4 LT 1976; e art. 231
cpv. 4 LT 1994). Data l’identità delle normative, non è quindi di rilievo,
sotto questo profilo, la norma transitoria del diritto cantonale, che limita
l’applicazione delle nuove norme procedurali solo alle tassazioni notificate
dopo il 1° gennaio 1995 e riserva l’applicazione del vecchio diritto
procedurale alle tassazioni notificate prima di quella data (cfr. art. 317 LT
1994).
3.2.2
Anche dal profilo del
diritto cantonale si giustifica quindi di riconoscere le ripetibili al
contribuente in relazione al parziale accoglimento del suo ricorso di primo
grado.
3.3. Ammontare
3.3.1.
Il ricorso contro la
tassazione intermedia IC/IFD 1987-88, a valere dal 1° gennaio 1998, consta di
due sole pagine in cui vengono succintamente riassunti i fatti e viene
richiamata la normativa relativa alla perenzione del diritto di allestire una
tassazione intermedia. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1989-90 consta
pure di sue sole pagine e trae le conseguenze della censura sollevata contro la
tassazione intermedia, nel senso che la tassazione venga allestita secondo il
sistema praenumerando in base ai redditi conseguiti negli anni di
computo 1987-88.
L’accoglimento parziale
del ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92 è del tutto marginale - e
ancor più lo è se si considera la reformatio in pejus operata dal
tribunale federale in materia di IFD - e riguarda il trasferimento
dell’imposizione nel periodo fiscale successivo di metà di una provvigione di
fr. 91'277 versta dalla Banca __________.
Tutte queste questioni non
hanno reso necessari atti istruttori davanti a questa Camera e hanno formato
oggetto di accordo, per l’adesione data dall’UT al ricorso su questi punti, già
in sede di audizione davanti a questa Camera il 7 ottobre 1996.
3.3.2.
Tutto ben considerato
questa Camera ritiene di poter quantificare il lavoro svolto per quella parte
dei ricorsi che ha avuto esito positivo in una giornata lavorativa (otto ore),
compresa la comparsa all’udienza a __________. Possono così essere assegnate al
patrocinatore dei ricorrenti, sulla falsariga dell’onorario orario riconosciuto
anche da altre Camere del Tribunale d’appello e viste anche le Raccomandazioni
relative agli onorari della Camera dei fiduciari, un importo complessivo a
titolo di ripetibili di fr. 1'400.-, comprensivo di fr. 200.- di spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il dispositivo n. 2 della
sentenza del 20 febbraio 1997 della Camera di diritto tributario n.
.., .. e
..__________ è completato nel senso che l’autorità fiscale
verserà al ricorrente un importo di fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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