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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.136
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00136
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 giugno 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 27 giugno 1997 l’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna annullava la tassa di diffida di fr. 30.- e la
multa di fr. 150.- a carico di __________
__________, concedendogli un ulteriore
termine fino al 30 settembre 1997 per produrre la dichiarazione d’imposta;
-
che il 9 ottobre 1997 l’UT
inviava al contribuente una nuova diffida;
-
che il 13 novembre
successivo l’UT infliggeva alla contribuente una multa di fr. 150.-;
-
che il 20 marzo 1998 __________ __________
presentava reclamo contro la multa disciplinare, lamentando che la sua richiesta
di proroga non avrebbe mai ricevuto evasione e che il 2 ottobre 1997 avrebbe
presentato una nuova domanda di proroga;
-
che con decisione del 3
giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo in quanto tardivo;
-
che con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ contesta nuovamente la decisione di
multa, lamentando nuovamente gli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’UT
nel non aver dato seguito alle richieste di proroga;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
-
che una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD);
-
che la restituzione del
termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui
l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
-
che il reclamo presentato
il 20 marzo 1998 risulta manifestamente tardivo;
-
che ciò preclude a questa
Camera di entrare nel merito della contestazione;
-
che il ricorrente non fa
d’altronde valere alcun motivo di restituzione del termine che possa essere
preso in considerazione secondo gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;
-
che a titolo meramente abbondanziale
gli argomenti ricorsuali appaiono non solo scarsamente attendibili, ma
addirittura pretestuosi se si considera, da un lato, che il ricorrente non ha
minimamente comprovato l’invio di un'ulteriore richiesta di proroga per la
presentazione della dichiarazione d’imposta il 2 ottobre 1997 e, d’altro lato,
che non ha nemmeno reagito alla nuova diffida del 9 ottobre 1997, che gli
sarebbe dovuta apparire ingiustificata e avrebbe dovuto indurlo a reagire o
quanto meno a verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’UT dell'ulteriore
richiesta di proroga, se veramente fosse stata inviata;
-
che comunque il
contribuente non ha neppure reagito, come egli stesso d'altronde ammette, alla
decisione di multa nel termine di legge, ma soltanto alcuni mesi dopo;
-
che è quindi malvenuto a
lamentarsi di asserite inadempienze dell’UT e che il presente gravame appare
manifestamente defatigatorio e frutto di reiterate disattenzioni da parte sua
nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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