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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.134
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00134
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- che i coniugi __________ e __________
__________, domiciliati a __________, attivi rispettivamente quale
impiegato di commercio a __________ e
docente ad __________, nella
dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 chiedevano le seguenti deduzioni:
a. spese di trasposto
(fr. 3'300.- per
ciascuno dei coniugi) fr. 6'600.-
b. doppia economia
domestica fr. 2'400.-
-
che nella notifica di
tassazione dell'11 settembre 1995 l'UT concedeva loro la deduzione per spese di
trasporto di ragione di fr. 6'600.- e quella per doppia economia domestica
limitatamente a fr. 1'200.-;
-
che con tempestivo reclamo
del 10 ottobre 1995 i coniugi __________
chiedevano tra l'altro il riconoscimento di un'ulteriore deduzione per doppia
economia domestica in ragione di fr. 1'200.-, argomentando che l'attività
svolta dal marito era mutata in seguito alla recessione e alla ristrutturazione
della ditta e consisteva nella sorveglianza di cantiere;
-
che con decisione su
reclamo del 18 maggio 1998 l'UT accoglieva la richiesta di concedere ad __________ la deduzione per doppia economia
domestica per parte del biennio e, meglio, nella misura chiesta di fr. 1'200.-,
ma riduceva la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'452.-, considerando che
per un anno il contribuente, per il fatto stesso d'aver chiesto la deduzione
per pasti fuori casa, avrebbe percorso soltanto la tratta dal domicilio al
luogo di lavoro e viceversa una volta al giorno;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
contestano la suddetta decisione su reclamo, chiedendo la rettifica delle spese
di trasporto ammessa in sede di notifica di tassazione;
-
che secondo l'art. 207
cpv. 1 LT 1994 l'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime
facoltà che le spettano in sede di tassazione; essa può quindi modificare la tassazione
anche a svantaggio del contribuente (art. 208 cpv. 1 LT 1994), senza che a
quest'ultimo sia data facoltà di ritirare il reclamo (art. 207 cpv. 2 LT 1994);
-
che tale normativa è
applicabile alla presente fattispecie in virtù dell'art. 317 cpv. 1 LT 1994, la
tassazione essendo stata notificata dopo il 1° gennaio 1995;
-
che comunque anche il
vecchio diritto prevedeva una regolamentazione del tutto analoga (art. 177 cpv.
1 e 4 LT 1976);
-
che anche la LIFD, in
vigore dal 1° gennaio 1995, prevede in materia di reclamo norme identiche a
quella della nuova LT (art. 134 cpv. 1 e 2 LIFD), come d'altronde le prevedeva
già l'abrogato DIFD (art. 102 cpv. 1 e art. 104 DIFD);
-
che quindi l'UT di __________ era senz'altro legittimato a
riesaminare in sede di reclamo la deduzione per spese di trasporto, a maggior
ragione se si considera che la deduzione per doppia economia domestica del
pasto di mezzogiorno assunto fuori casa e quella per spese di trasporto
relativa al rientro per il pranzo sono correlate nel senso che possono essere
concesse, come è evidente, alternativamente ma non cumulativamente;
-
che l'UT avendo accolto la
richiesta di __________ __________ di concedergli la deduzione per
doppia economia domestica, non poteva non valutarne le ripercussioni sulle
spese di trasporto relative al rientro per il pranzo;
-
che nel periodo fiscale
1993-94 la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno
era sia per l'IC sia per l'IFD di fr. 2'400.-, risp. di fr. 1'200.- se il pasto
è preso in una mensa del datore di lavoro o se questi versa un contributo per
ridurne il prezzo (cfr. Decreto esecutivo del 10 novembre 1992);
-
che nel caso concreto __________ __________
ha chiesto la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo
limitatamente a fr. 1'200.-;
-
che dagli atti non risulta
che egli abbia beneficiato di un contributo del datore di lavoro per il pranzo
o di una mensa aziendale (cfr. certificato di salario del 10 marzo 1993 della __________
SA);
-
che si deve quindi
convenire con l'UT che la deduzione per doppia economia domestica si riferisca
a soli sei mesi sull'arco di un anno o di un anno sull'arco del periodo di
computo biennale;
-
che in simili condizioni
il calcolo effettuato dell'UT e chiaramente esposto nella motivazione della
decisione su reclamo va confermato;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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