AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.130
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00130
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 12 giugno 1998
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con istanza del 26
gennaio 1998, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, __________ __________
__________, dipendente della __________ & __________.
__________ di __________, chiedeva di poter beneficiare dell’aliquota comprensiva
delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, avendo due figli iscritti
all’università;
-
che l'autorità di
tassazione accoglieva solo in parte l'istanza, con decisione del 15 febbraio
1998, ammettendo l’aliquota più favorevole solo per un figlio e solo fino al 30
giugno;
-
che, con reclamo del 14
marzo 1998, la contribuente riproponeva la richiesta già formulata,
sottolineando che il figlio __________
era regolarmente iscritto all’università, anche se quale “fuori corso”, e che
egli non percepiva alcun reddito;
-
che l'Ufficio imposte alla
fonte respingeva il reclamo, con decisione del 13 maggio 1998, così motivata:
– ritenuto
come la qualifica “fuori corso” è attribuita agli studenti che, decorso il
termine fissato, non hanno ancora conseguito la laurea oppure negli anni
intermedi non hanno superato un numero minimo di esami previsti per ciascun
corso di laurea;
– accertato
in particolare che la qualifica di studente fuori corso non implica la
frequenza obbligatoria alle lezioni e come tale non può essere equiparata alla
qualifica di studente regolare;
- che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
postula nuovamente la concessione dell’aliquota più favorevole, contestando in
particolare l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la
qualifica di studente fuori corso non potrebbe essere equiparata alla qualifica
di studente regolare;
- che sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art.
91 LIFD);
-
che l'imposta è prelevata
sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
-
che, per quanto attiene
alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della
tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce
che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art.
86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
-
che l'allestimento delle
aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per
l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che l'art. 1
dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
(OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e,
per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che, secondo la Direttiva
n. 1/1998 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla
fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato figlio
a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del 18.mo anno di età, a
tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente
provvede;
-
che per l’art. 34 cpv. 1
lett. a LT e per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD è concessa una deduzione
fissa per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede;
-
che, sebbene l’obbligo di
mantenimento dopo il raggiungimento della maggior età costituisca l’eccezione,
i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi, «per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze», se, raggiunta la maggiore età, il figlio «non ha ancora una formazione
appropriata» (art. 277 cpv. 2 CCS);
-
che, nella fattispecie,
l’autorità fiscale sostiene che alla concessione dell’aliquota rivendicata si
opporrebbe la circostanza che il figlio della ricorrente è uno studente “fuori
corso” e che pertanto, non essendo tenuto alla frequenza obbligatoria, non potrebbe
essere equiparato ad uno studente regolare;
-
che il requisito della
formazione appropriata, si riferisce al conseguimento dell’obiettivo formativo
pianificato e realistico: se vi rientrino formazioni posteriori o complementari
dipende dalle circostanze ma anche dal concreto percorso formativo (in DTF
107 II __________ ci si riferisce al
caso di un ragazzo che, conclusa la formazione commerciale a 21 anni, si è
iscritto ad una scuola alberghiera);
-
che, nello svolgimento
della formazione, la giurisprudenza esige diligenza, impegno e buona volontà,
in modo tale che la formazione possa concludersi in tempi normali (non
necessariamente i più brevi);
-
che un occasionale
insuccesso non basta a rendere la durata della formazione sproporzionata,
purché il figlio dimostri, dopo un certo tempo, un successo, in particolare con
il superamento di esami e la consegna di lavori scritti richiestigli (DTF
117 II 129 consid. 3b): è stato così negato il diritto al mantenimento ad un figlio,
che dopo la maturità, nell’arco di quattro anni, aveva intrapreso uno studio
dopo l’altro in due facoltà, per poi iscriversi infine a corsi per
corrispondenza e via radio di un’università straniera, senza peraltro sostenere
un esame (DTF 114 II 207 consid. 3a; Forni, Die Unterhaltspflicht
der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in ZBJV 132/1996 p. 439 s.; Hausheer/Spycher, Unterhalt der Eltern
für ihre Kinder, in: Hausheer/Spycher [a cura di], Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, p. 342);
-
che, dal certificato
rilasciato al figlio della ricorrente dall’Università __________ di __________
risulta che egli «è regolarmente iscritto... per l’anno accademico 1997/98 come
studente fuori corso per il conseguimento della __________
in __________ aziendale, indirizzo in __________ delle piccole e medie imprese... Si
attesta inoltre che lo stesso è stato immatricolato presso questa __________ il giorno 17 settembre 1993 per
l’anno accademico 1993/94 al primo anno della __________
di __________. Si attesta che la durata
legale del corso degli studi è di quattro anni»;
-
che, nell’ordinamento
italiano, sono considerati fuori corso gli studenti che abbiano compiuto
l’intero corso di studi senza conseguire il titolo accademico, nonché gli
studenti che abbiano interrotto gli studi o non abbiano superato gli esami,
obbligatoriamente prescritti, per il passaggio ad un anno successivo di corso (Daniele,
Scuole d’istruzione superiore, in: Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, Torino
1969, p. 905);
-
che, in altri termini,
basta che uno studente sia stato iscritto ad un corso universitario per
l’intera sua durata legale ma che non abbia superato tutti i relativi esami di
profitto o l’esame di __________, perché
egli si debba iscrivere quale fuori corso;
-
che, diversamente da
quanto accade nelle università svizzere, cioè, uno studente che non superi gli
esami previsti non deve necessariamente ripetere l’anno di corso in cui sono
stati tenuti gli insegnamenti in questione, ma deve semplicemente rinnovare
l’iscrizione oltre la durata legale dei corsi di laurea, fino al superamento di
tutti gli esami di profitto e dell’esame di laurea;
-
che, pertanto, la sola
circostanza che il figlio della ricorrente sia iscritto quale studente fuori
corso non basta ancora ad escludere che vi sia un obbligo di mantenimento dei
genitori nei suoi confronti, per il fatto che, come detto in precedenza, un
insuccesso occasionale è senz’altro compatibile con tale obbligo;
-
che neppure la circostanza
che non vi sia l’obbligo di frequenza dei corsi giustifica un rifiuto della
deduzione richiesta, non potendosi da tale solo fatto presumere che
l’interessato eserciti un’attività lucrativa;
-
che si tratta piuttosto di
verificare se all’iscrizione fuori corso corrisponda un impegno negli studi
tale da far ritenere che il figlio sia ancora meritevole del mantenimento da
parte dei genitori;
-
che, essendo il figlio
della ricorrente solo al primo anno fuori corso, si dovrebbe poter presumere che
egli stia semplicemente ultimando i propri esami o che stia terminando la
redazione della tesi di __________;
-
che dalla fotocopia del
libretto universitario del figlio si evince che egli ha sostenuto, dall’anno
accademico 1993-94 all’anno accademico in corso 14 esami, di cui ben 7 dal mese
di settembre del 1997;
-
che da tale circostanza si
può trarre la conclusione che, sebbene in un primo tempo egli possa anche aver
incontrato qualche difficoltà nel superamento degli esami, non avendone
sostenuto alcuno nel primo anno, ha tuttavia avuto in seguito un miglioramento
nel rendimento e si può ben ritenere che continui a beneficiare del mantenimento
da parte dei genitori;
-
che deve conseguentemente
essere ammessa la domanda della ricorrente e concessa l’aliquota richiesta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1998 è riformata nel senso
che alla signora __________ __________ è riconosciuta l’applicazione
dell’aliquota ridotta per figli a carico.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster