AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.114
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00114
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 maggio 1998
in
materia di: tassa d'iscrizione a RF
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
entrambi
rappr. __________ __________ __________
__________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 12 dicembre 1997, il __________ __________ alienava alla __________ __________
di __________ la part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di complessivi fr.
18’500’000.–.
In data 20 gennaio 1998,
l’Ufficio dei registri di Lugano notificava alle parti una bolletta nella quale
commisurava in fr. 300’743.– la tassa di iscrizione a Registro fondiario,
calcolata nella misura dell’11‰ del valore di stima ufficiale dell’immobile trasferito
(fr. 27’340’248.–).
I contraenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo all’Ufficio dei registri, argomentando, in
primo luogo, che dal valore di stima ufficiale avrebbe dovuto essere dedotto il
20%, in applicazione della norma transitoria contenuta nella nuova legge sulla
stima ufficiale, e, in secondo luogo, che erano stati violati, per la parte del
tributo che costituiva una tassa, i principi dell’equivalenza e della copertura
delle spese, e, per la parte che costituiva un’imposta, i principi del divieto
d’arbitrio e di proporzionalità.
L’autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 5 febbraio 1998, nella quale rilevava
come i valori di stima ufficiali dovessero essere contestati nell’ambito
dell’apposita procedura e non invece in sede di applicazione di detti valori da
parte dell’autorità. Quanto al rispetto dei principi costituzionali, osservava
che invocare i principi di equivalenza e copertura dei costi era pertinente ma
privo di effetti pratici, per il fatto che l’acquirente è tenuto a pagare un
tributo che, nella misura in cui oltrepassa la tassa amministrativa in quanto
tale, si configura quale imposta indiretta.
- In data 18 febbraio
1998, le parti contraenti impugnavano la decisione su reclamo con ricorso al
Dipartimento delle istituzioni, postulando l’annullamento della tassazione e la
sua riduzione a fr. 111’592.–.
I ricorrenti ritenevano
anzitutto che non potesse sussistere una divergenza fra valore di stima e
valore effettivo, a meno di una rivalutazione fondata su fattori specifici accertati
nel caso concreto.
Quanto alla stima
ufficiale dell’immobile trasferito, rilevavano che essa risale al 1991, ragione
per cui, applicando l’art. 48 della legge sulla stima nel suo significato non
letterale ma risultante dalla volontà del legislatore, si sarebbe dovuta
applicare la riduzione del 20%. Ripercorso l’iter legislativo che aveva portato
all’adozione della nuova disposizione, rilevavano come sia nel messaggio del
Consiglio di Stato sia nel rapporto della Commissione tributaria fosse stato
affermato il principio per cui «adeguamenti particolari devono essere previsti
nel periodo transitorio anche per le stime di fabbricati nuovi o riattati,
effettuate dopo le revisioni generali nei rispettivi comuni»; ne sarebbe discesa
la conseguenza che, nella misura in cui la norma transitoria poi approvata dal
Gran Consiglio fa dipendere l’adeguamento della stima del singolo oggetto nuovo
o riattato dall’entrata in vigore della revisione generale delle stime del
comune in cui esso è situato, essa è in contrasto con la volontà del legislatore.
Riproponevano infine le
censure in merito alla violazione dei principi costituzionali che presiedono alla
disciplina delle tasse e delle imposte.
-
Il Dipartimento
delle istituzioni respingeva il gravame con decisione del 12 maggio 1998.
Premesso che il Tribunale federale ha già avuto modo di escludere che sia
arbitrario adottare il valore di stima ufficiale quale valore della
contrattazione, l’autorità di ricorso affermava che l’Ufficio dei registri è
vincolato agli accertamenti operati dall’autorità incaricata delle stime
ufficiali e negava che fosse giustificata un’interpretazione dell’art. 48 della
legge sulla stima difforme da quella letterale.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ e __________ __________
ripropongono le censure già sottoposte al Dipartimento delle istituzioni.
Contestano in particolare l’applicazione del valore di stima ufficiale al posto
del valore del contratto, l’applicazione letterale dell’art. 48 Lst, che non corrisponderebbe
all’interpretazione secondo i materiali legislativi, e la violazione dei
principi costituzionali che presiedono alla disciplina delle tasse e delle
imposte.
Nelle sue osservazioni del
4 giugno 1998, il Dipartimento delle istituzioni propone di respingere il
ricorso.
- 5.1.
L’art. 954 CCS lascia ai
Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per le iscrizioni nel
registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta però di tasse in
senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta dal Cantone
supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile quale
controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi sull’art.
954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei Cantoni: non
vieta dunque a questi di prelevare un tributo misto, risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta, destinata ad
aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con rinvii).
Le tasse previste dal
decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa per le
operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del valore
dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di quest’ultimo.
Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo superano notevolmente
i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in
questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il carattere di una
tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13 aprile 1994 n.
2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
5.2.
Nella misura in cui il
tributo in esame si presenta come tassa amministrativa, deve rispettare il
principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi. Quest’ultimo
vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa complessiva
causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire la funzione
a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per quanto
concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è legittimato a
stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano le spese
connesse con il normale funzionamento del registro fondiario. Esso non può invece
calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti dall’impianto del
registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di recuperare tali
spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul registro fondiario, del
2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss. nonché art. 80 e 119 e
seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone è per contro libero di
fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli emolumenti pagati per le
operazioni più importanti compensino l’insufficienza di quelli previsti per i
casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da tenere conto della capacità
economica del contribuente a favore del quale avviene la prestazione (DTF
97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid. 3 p. 165, 72 I 391 p. 395 e ss.).
Nondimeno, il principio dell’equivalenza impone che vi sia un rapporto ragionevole
tra la tassa richiesta e il valore della prestazione che, nel singolo caso, è
fornita al contribuente (DTF 109 Ia 308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid.
3b p. 468; RDAT II-1994 n. 16t).
In una sentenza del 1994,
il Tribunale federale ha commisurato nel 12,5% la parte del tributo prelevato
per l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che si presenta come
vera e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n. 16t p. 409).
5.3.
Come detto, per la parte
che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato dal Decreto
legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel RF (del 9 settembre
1941 e successive modificazioni) – TU 21 luglio 1966 (DLTRF) si configura
invece come imposta indiretta, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento
di un fondo.
Esso rientra dunque nella
categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue pertanto
dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta speciale sul
reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento immobiliare
in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la differenza
fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per l’acquisto e il
miglioramento del fondo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 180).
Quale imposta di carattere
reale, non tiene conto della complessiva capacità economica personale del
contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un trasferimento
immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del compratore sia del
venditore (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
2a ediz., Zurigo 1997, n. 1a ad §§ 178-184, p. 1045)
5.4.
Mentre il diritto del
Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su di una riserva
a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto civile federale (art.
954 cpv. 1 CC), invece il diritto di prelevare un’imposta sul trasferimento
giuridico trova il suo fondamento nella potestà originaria del Cantone di
legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf, Handänderungsabgaberecht
– Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen Gesetzes betreffend die Handänderungs-
und Pfandrechtsabgaben, Muri-Berna 1985, p. 262; CDT n. ____________________.. del
18 dicembre 1997 in re S.A., di prossima pubblicazione in RDAT I–1998).
- I ricorrenti
sostengono in primo luogo che determinante, per il calcolo della tassa di
iscrizione, sarebbe il valore dichiarato e non altri valori. Del resto, anche
la stima ufficiale di un immobile esprime il valore venale dei fondi edificati,
ragione per cui, a loro avviso, non dovrebbero verificarsi divergenze fra stima
ufficiale e valore contrattuale, eccezion fatta per il caso di una
rivalutazione fondata su fattori specifici accertati nel caso concreto.
6.1.
Le tasse per le
operazioni nel registro fondiario sono proporzionate e fisse. La tassa
proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o
determinabili. La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme
determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge (art.
3 DLTRF).
Quanto al calcolo
dell’imponibile, l’art. 5 DLTRF dispone quanto segue:
La tassa proporzionale è
calcolata in base al valore della contrattazione di cui è chiesta l’iscrizione.
Nel
caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di
donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al valore ufficiale di
stima degli immobili trasferiti.
Se
al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del
valore ufficiale di stima, farà stato il valore che sarà fissato nella
decisione su detta istanza. In questo caso, l’istante è tenuto a versare quanto
richiesto dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza
risultante dal giudizio definitivo sulla stima.
Alla
tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
6.2.
Il Tribunale federale,
nella sentenza citata nella decisione impugnata, ha precisato che il fatto che
il cpv. 1 dell’art. 5 si riferisca al «valore della contrattazione» non implica
che determinante sia il prezzo indicato nel contratto, giacché «valore di
contrattazione» non significa «prezzo di vendita», ma attiene al valore
dell’oggetto del contratto. Inoltre ha espressamente escluso che il calcolo
della tassa secondo il valore commerciale sia arbitrario (sentenza del 18
ottobre 1963, in DTF 89 I 527 = ASA 33 p. 294). Non occorre
pertanto provare l’esistenza di una simulazione di prezzo, per potersi fondare
sul valore di stima ufficiale superiore (Ruf, op. cit., p. 183 s.).
Anzi, la dottrina ritiene addirittura che sarebbe più consono alla natura
giuridica del tributo in questione calcolare l’imposta in base al valore venale
del fondo acquistato, piuttosto che in base alla controprestazione
dell’acquirente (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 8a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1997, n. 13 al § 28, p. 753).
6.3.
D’altronde non è evidente
come i ricorrenti pretenderebbero che il valore di stima dell’immobile,
accertato all’indomani della sua costruzione, sia sproporzionato rispetto al
valore venale. Non si può infatti trascurare il fatto che l’istituto di credito
alienante lo aveva acquistato nell’ambito di un incanto in una procedura fallimentare
e che pertanto avrà avuto interesse a venderlo anche ad un prezzo inferiore a
quello di stima, piuttosto che ritrovarsi a gestire uno stabile locativo. Né si
può rimproverare all’ente pubblico di applicare un valore di stima che
all’allora proprietario era manifestamente sembrato adeguato, dal momento che
non lo ha impugnato.
- In secondo luogo, i
ricorrenti invocano l’art. 48 della nuova legge sulla stima ufficiale, in virtù
del quale il valore accertato dall’autorità competente in materia di stima dovrebbe
essere ridotto del 20%, per il calcolo dell’imposta.
7.1.
L’art. 48 della legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst
1996) stabilisce che:
1Le stime dei
fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro
utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 20% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995.
2Le stime dei fabbricati nuovi o riattati nei comuni
con revisioni generali che entrano in vigore a contare dal 1.1.1997 sono
considerate nella misura stabilita dal Consiglio di Stato.
7.2.
Nella fattispecie,
l’Ufficio dei registri di Lugano ha ritenuto che fosse applicabile il primo
caso del cpv. 1 della suddetta disposizione transitoria, per il fatto che le
stime ufficiali del Comune di __________
risalgono al 1985. Per i ricorrenti è per contro applicabile il secondo caso,
che prevede la riduzione del 20%, poiché a loro avviso tale disposizione
dovrebbe essere interpretata seguendo la volontà del legislatore, così come
risulta dai materiali legislativi. Essi rilevano infatti che, secondo il messaggio
del Consiglio di Stato ed il rapporto del Gran Consiglio, adeguamenti particolari
devono essere previsti nel periodo transitorio anche per le stime dei
fabbricati nuovi o riattati, effettuate dopo le revisioni generali dei
rispettivi comuni. Ne discenderebbe che, per il fatto che l’immobile, che è
stato oggetto del trasferimento, è stato stimato nel 1991 in seguito a lavori
di riattazione, anche la sua stima dovrebbe beneficiare della riduzione del
20%.
È dunque opportuno
esaminare in modo più approfondito la genesi della norma in questione.
7.3.
Il Messaggio del Consiglio
di Stato n. __________ concernente il
progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del
21 febbraio 1995, prevedeva delle norme transitorie alquanto diverse da quelle
contenute nella legge poi entrata in vigore. In particolare, per i fabbricati
nuovi o riattati dopo le revisioni generali dei rispettivi comuni, il governo
aveva progettato due discipline diverse, a dipendenza del fatto che il
fabbricato nuovo o riattato avesse comportato un aumento di valore fino a fr.
30’000 o oltre tale importo. Nel primo caso, era stata prevista l’applicazione
della norma transitoria riferita alle revisioni generali delle stime, con la
conseguenza che l’aumento o la diminuzione dei valori, ai fini fiscali, veniva
fatto dipendere dalla data dell’entrata in vigore della revisione generale
delle stime. Nel secondo caso, invece, per la quota di stima riferita alla
nuova costruzione erano previsti appositi correttivi (da un aumento del 20% ad
una diminuzione del 10%), a dipendenza sia della data di entrata in vigore
della nuova stima particolare sia di quella dell’entrata in vigore della stima
generale in quel Comune.
A tale proposito, nel
Messaggio (pp. 32-34), si legge quanto segue:
«Le norme, di carattere
transitorio, sono riferite alle stime previgenti (quelle delle revisioni
generali messe in vigore a partire dal 1977 e dei successivi fabbricati nuovi o
riattati) nonché alle revisioni generali che entreranno in vigore il 1. gennaio
1997 e dei successivi fabbricati nuovi o riattati, e che, in virtù del
precedente art. 43, saranno ancora determinate in base ai disposti della legge
attualmente in vigore.
«Esse introducono, per il
periodo transitorio, quindi fino all’entrata in vigore delle revisioni generali
“allineate” ad un medesimo anno di riferimento (secondo l’art. 6) e ai fini di
tutte le utilizzazioni del valore di stima, un riequilibrio dei valori
assoggettando quelli più vecchi ad un moderato aumento (+ 10%/20%) e quelli
nuovi ad una diminuzione (‑ 10%); i valori intermedi saranno invece
mantenuti al livello attuale.
«Rileviamo che con i valori di
perequazione proposti il valore globale di stima della sostanza immobiliare di
tutto il Cantone si mantiene grosso modo al livello attuale (fr. 45.2
Miliardi).
«Lo scopo della norma non è
infatti quello di aumentare il valore della sostanza imponibile, bensì di
permettere un graduale passaggio alla nuova legge attuando tra l’altro, già
nella fase di transizione, un maggior rispetto della parità di trattamento.
«Osserviamo che per garantire
una maggiore omogeneità dei valori, con la perequazione occorre procedere in
modo differenziato a seconda se si tratta di stime relative alla revisione
generale o di quelle dei successivi fabbricati eseguiti a nuovo o oggetto di
riattamenti totali o parziali.
«Per motivi di parità si deve
infatti evitare che le stime di fabbricati di tipo analogo, costruiti o
riattati nella stessa epoca, siano considerate in maniera sensibilmente diversa
solo perché appartenenti a comuni con differente turno di revisione.
«Non si può tuttavia
ragionevolmente pretendere che il disciplinamento ‑ che, ricordiamo, ha
comunque solo carattere transitorio ‑ possa risolvere nei più piccoli
dettagli la situazione di ogni stima. Si deve infatti commisurare l’onere
necessario al risultato che si vuole raggiungere per sostenere ancora il principio
della parità di trattamento.
«I casi interessati sono
infatti circa 55’000 e vanno dalla piccola autorimessa (box), alla piccola aggiunta
a fabbricati esistenti, a migliorie interne di poco conto, sino a giungere ai
nuovi fabbricati veri e propri (case monofamiliari, stabili d’appartamento,
edifici industriali, ecc.) e ai riattamenti completi di stabili esistenti.
«Si propone quindi di fissare
a fr. 30’000.‑ il limite dell’incremento di valore oltre al quale sono
applicate misure differenziate rispetto a quelle adottate per i relativi turni
di revisione generale.
«Possiamo senz’altro affermare
che questa limitazione potrà sgravare notevolmente il lavoro amministrativo
senza per questo provocare effetti pratici rilevanti per i proprietari sia per
quanto riguarda le applicazioni fiscali che quelle contributive.
[... omissis...]
«La differenziazione proposta
per i fabbricati nuovi o riattati interesserà tutti i comuni, indipendentemente
dal loro turno di revisione, per quanto riguarda le stime dei fabbricati nuovi
o riattati a partire dal 1. gennaio 1985.
«Non si ritiene necessario
operare la citata differenziazione anche alle stime di detti fabbricati precedenti
al 1. gennaio 1985, poiché si può oggettivamente ritenere che siano
sufficientemente omogenee con quelle delle relative revisioni generali.
«Si propongono pertanto le
misure seguenti:
-
Le
stime dei fabbricati nuovi con valori inferiori a fr. 30’000.‑ o riattati
per un valore corrispondente sono sempre considerate come quelle delle revisioni
generali dei relativi comuni.
-
Per
i comuni dei bienni 1977, 1979, 1981 e 1983 tutte le stime dei fabbricati nuovi
o riattati sino al 1.1.1985 sono considerate come quelle delle revisioni
generali.
-
Le
stime dei fabbricati nuovi o riattati di tutti i comuni entrate in vigore dopo
il 1.1.1985 sono così considerate:
sino
al 1.1.1990: invariato
dal 1.1.1991:
‑ 10%
(La
quota di stima dei fabbricati riattati rimasta invariata è perequata come la
relativa revisione generale)
«Come più sopra accennato
l’applicazione differenziata della perequazione per i fabbricati nuovi o
riattati, malgrado le semplificazioni proposte, comporta un onere
amministrativo non indifferente. Essa richiede infatti di procedere a uno
spulcio meticoloso dei registri delle stime e di quelli fiscali (schedine anagrafiche)
di circa 20’000 fabbricati nuovi o oggetto di riattamento totale o parziale per
il quale si prevede l’impiego di circa 11 unità assunte per il periodo di un
anno, con un costo valutato in circa fr. 550’000.‑.».
Come si vede, il sistema
di perequazione previsto per la fase transitoria dal Consiglio di Stato era sì
estremamente preciso e rispettoso della preoccupazione di evitare disparità di
trattamento, ma era anche oltremodo complesso. Del resto, il governo per primo
ne era consapevole, se, come visto alla fine dello stralcio riportato, avvertiva
del dispendio che la realizzazione della norma transitoria avrebbe comportato.
Bisogna tener presente
che, a differenza delle disposizioni transitorie attualmente in vigore, quelle
previste dal disegno di legge del 1995 prevedevano, quali correttivi per
equilibrare i valori di stima fino all’entrata in vigore di quelli nuovi, sia
un aumento dei valori previgenti (fino al 20%) sia una loro riduzione (fino al
10%), a seconda della data della revisione generale. Di conseguenza, nel caso
di stime recenti effettuate in seguito a nuova costruzione o riattazione, con
riferimento ad immobili situati in comuni in cui la revisione generale era
molto risalente, si sarebbe posto il seguente problema: in virtù della prima
disposizione transitoria, al valore di stima ufficiale si sarebbe dovuto
applicare l’aumento del 10% o addirittura del 20%, a prescindere dal fatto che
tale stima ufficiale fosse stata recentemente elevata a causa di una nuova
costruzione. Donde la necessità di prevedere un correttivo, proprio per i nuovi
fabbricati o le parti riattate.
7.4.
Proprio la difficoltà di
attuare in pratica la descritta determinazione dei valori di perequazione,
scorporando la quota di stima riferita alla nuova costruzione o al riattamento,
ha costituito motivo di riesame del disegno di legge da parte della Commissione
speciale in materia tributaria.
Per quanto concerne le
revisioni generali delle stime intraprese negli anni precedenti, la Commissione
ha rinunciato agli aumenti e alle riduzioni del 10%, limitandosi ad apportare
correttivi (in più e in meno, a seconda della data di entrata in vigore delle
rispettive revisioni) nella misura del 20% e lasciando invece invariate le
stime degli anni dal 1981 al 1989.
Con riferimento ai
fabbricati nuovi o riattati, ha invece elevato il limite di valore, al di sopra
del quale si intraprende lo scorporo della quota di stima che si riferisce alla
nuova costruzione o al riattamento, da fr. 30’000.– a fr. 100’000.–.
Ecco come si esprime a
tale proposito il Rapporto n. __________
della Commissione speciale in materia sul messaggio 25 febbraio 1995
concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare, del 20 settembre 1996:
«Le norme transitorie hanno
quale obiettivo, da concretizzare nel periodo che intercorre fra l’entrata in
vigore della nuova legge e l’entrata in vigore simultanea in tutto il
territorio cantonale delle nuove stime determinate in base alla nuova legge, di
riequilibrare i valori di stima più vecchi con quelli più recenti per una
maggiore parità di trattamento fra i proprietari di sostanza immobiliare
ubicata in comuni la cui revisione delle stime è avvenuta in tempi diversi.
«La Commissione propone di
semplificare gli adeguamenti raggruppando le stime delle revisioni generali
entrate in vigore negli anni dall’1.1.1981 all’1.1.1989 e di incrementare la
riduzione dal 10 al 20 % delle stime delle revisioni generali entrate in vigore
dall’1.1.1991 all’1.1.1995.
«I motivi della scelta
commissionale sono i seguenti:
• I’adeguamento
delle stime nel periodo transitorio non deve causare un onere amministrativo
tale da ritardare l’entrata in vigore delle nuove stime determinate in base
alla nuova legge.
La parità
di trattamento, punto cardine della nuova legge, è assicurata solo con
l’entrata in vigore simultanea delle nuove stime determinate in base a criteri
omogenei. Le norme transitorie possono invece solo attenuare le stridenti
disparità di trattamento esistenti ma non eliminarle.
L’adeguamento
è transitorio. Verosimilmente durerà 3-4 anni, pari al tempo necessario per
rendere operativa la nuova legge con l’entrata in vigore delle nuove stime.
• Le
norme transitorie hanno ragione d’esistere perché consentono un passaggio
graduale all’adozione delle nuove stime in base alla nuova legge e consentono
d’approssimarsi a una situazione di parità di trattamento.
• Le
revisioni generali delle stime dell’1.1.1991, 1.1.1993 e 1.1.1995 sono state
effettuale con criteri omogenei.
In
occasione della riduzione del 10% delle stime, decisa nel 1993, si parificarono
le stime delle revisioni generali entrate in vigore l’1.1.1993 e l’1.1.1995
avuto riguardo a non compromettere un giusto equilibrio con i valori degli anni
precedenti.
«La Commissione ha voluto
mediare le esigenze del Dipartimento economia e finanze, miranti a mantenere il
substrato esistente, e quelle dei promotori dell’ “Iniziativa popolare per la
modifica dei valori di stima” pur nel rispetto delle summenzionate
considerazioni. Ha quindi ricercato una soluzione di convergenza per evitare
che l’irrigidimento delle posizioni pregiudicasse l’accoglimento della nuova
legge e con essa gli incontestabili miglioramenti dal profilo, ritenuto
prioritario, della parità di trattamento.
«L’incremento proposto
dell’adeguamento delle stime delle revisioni generali entrate in vigore
dall’1.1.1991 all’1.1.1995, passando da un valore di perequazione dello 0,9 del
messaggio allo 0,8 proposto dalla Commissione, congiuntamente al mantenimento
delle stime delle revisioni generali degli anni 1981 e 1983 comporterà una
riduzione di 2,29 mia. di franchi (‑5,06%) a fronte della riduzione di
0,36 mia. di franchi (‑0,8%) della proposta dell’esecutivo del valore di
stima complessivo del parco immobiliare cantonale, pari, attualmente, a 45,23
mia. di franchi.
«La Commissione non ha
ritenuto proponibili riduzioni più accentuate, perché, verosimilmente, esse
saranno oggetto d’incremento decorso il periodo transitorio.
«Adeguamenti particolari
devono essere previsti nel periodo transitorio anche per le stime di fabbricati
nuovi o riattati, effettuate dopo le revisioni generali nei rispettivi comuni.
Dal
profilo della parità di trattamento non si può far dipendere la stima di edifici,
edificati o riattati nello stesso periodo e paragonabili, dalla data d’entrata
in vigore delle stime generali nel rispettivo comune.
«Per i fabbricati oggetto di
sostanziali modifiche occorrerà scorporare il valore di stima del
"vecchio" edificio dal valore della miglioria apportata.
La
Commissione propone d’innalzare la soglia a partire dalla quale si deve
procedere a un adeguamento differenziato nel periodo transitorio da fr. 30,000.‑
a fr. 100,000.‑.
Oltre
a suddetto limite d’incremento di valore gli adeguamenti transitori delle stime
non saranno effettuati in base ai parametri validi per le stime delle revisioni
generali (art. 47) ma in base alle norme dell’art. 48.
«L’aggravio fiscale corrente
(imposta sulla sostanza, imposta immobiliare, imposta minima) supplementare
cagionato dall’innalzamento del limite proposto (+ fr. 70,000.‑) per
l’effettuazione di un adeguamento è ritenuto sostenibile in base alle seguenti
considerazioni.
«La riduzione massima prevista
nel periodo transitorio ammonta al 20%. Non si considerano le norme transitorie
riguardanti un incremento del valore di stima attuale, perché l’innalzamento
della soglia comporta in questi casi un vantaggio per il proprietario
contribuente.
[... omissis...]
«La modifica proposta ridurrà
il numero delle stime da adeguare rispetto al messaggio, perché elimina da un
lato i fabbricati nuovi e riattati stimati nel periodo 1981‑83, e ne
riduce d’altro lato il numero di casi proponendo d’innalzare la soglia a fr.
100,000.–».
7.5.
Nonostante la relativa
semplificazione apportata al disegno di legge dalla Commissione tributaria, il
sistema di perequazione previsto dalla legge per gli anni intercorrenti fra sua
entrata in vigore e l’adozione delle nuove stime continuava a rimanere alquanto
complesso, al punto da non consentire una sua attuazione nel primo periodo
fiscale dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Per questa ragione, la Commissione,
quando ormai i lavori parlamentari per l’approvazione del disegno di legge
erano in corso, ha proposto un emendamento delle norme transitorie, da cui è risultata
una versione molto più facile da applicare. È in questo modo che è nata la
disposizione ora in vigore.
Nel corso di una seduta
del 12 novembre 1996, il capo della __________
__________ e catasto ha così illustrato
le ragioni della nuova modifica delle norme transitorie:
«in relazione alla prevista
entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della nuova legge, è stato posto dalla
Divisione delle contribuzioni il problema dei tempi necessari per rendere
operativa la norma transitoria, questo con riferimento alle necessità di
tassazione del periodo fiscale 1997/98. Si è potuto accertare che, per mettere
in atto la norma transitoria in tempi utili per le tassazioni 1997/98, sarebbe
stato necessario l’impiego di circa 90 nuove unità di lavoro a partire da
subito per un periodo di 30 giorni. Questa constatazione ha portato alla
conclusione che la norma transitoria nella formulazione prevista dal Rapporto
avrebbe potuto essere resa operativa solo a partire dal periodo fiscale
1999/00. Sono state pertanto valutate altre possibilità per permettere di applicare
la norma transitoria già a partire dal periodo fiscale 1997/98. Ne è risultata
una semplificazione della norma transitoria nel senso di operare unicamente una
diminuzione del 20% dei valori delle revisioni generali delle stime entrate in
vigore nel periodo dal 1991 al 1997 e relativi fabbricati nuovi rinunciando
quindi agli aumenti per i bienni 1977/79 e al disciplinamento particolare
riguardante i nuovi fabbricati dei Comuni con termini di revisione precedenti
il 1.1.1991 previsti dalla norma transitoria del Rapporto. La semplice
riduzione dei valori di stima nei Comuni con revisioni generali dal 1.1.1991 in
poi (compresi i fabbricati nuovi) permette infatti agli Uffici di tassazione di
calcolare direttamente il valore di stima corretto senza far capo a verifiche
particolari da parte dell’Ufficio di stima»
(Verbale della
Commissione speciale in materia tributaria, del 12 novembre 1996, p. 2).
La direttrice del
Dipartimento delle finanze, nella stessa seduta, ha formulato considerazioni
analoghe:
«__________conferma
che, mantenendo la norma transitoria nella versione del Rapporto commissionale,
la stessa non potrà, a causa dei tempi tecnici necessari alla correzione dei
valori di stima, essere resa operativa a partire dal periodo fiscale 1997/98.
Le maggiori difficoltà sono poste dalla necessità di individuare i fabbricati
nuovi il cui valore di stima deve essere oggetto di correzione. La soluzione di
diminuire unicamente i valori nei Comuni con revisioni generali degli anni
1991/1997 senza toccare i fabbricati nuovi degli altri Comuni è, rispetto alla
proposta commissionale e dal profilo della parità di trattamento, meno
soddisfacente. Si tratta però dell’unica alternativa praticabile se si vuole
rendere operativa la norma transitoria già a partire dal biennio fiscale
1997/98. L’Ufficio stima si è limitato unicamente a segnalare il problema, la
scelta se correggere o meno la norma transitoria compete comunque alla
Commissione»
(Verbale cit., p.
2).
Le conseguenze di questa
semplificazione, svantaggiose per i proprietari di fabbricati nuovi ubicati in
comuni con stime assoggettate a revisione generale prima degli anni ‘90, non
sono passate inosservate, ma sono state invece rilevate dalla vicepresidente
della Commissione stessa:
«la soluzione di semplicemente
correggere i valori delle revisioni generali 91/97 compresi i fabbricati nuovi
senza considerare i fabbricati nuovi dei Comuni con revisioni generali
precedenti il 1.1.1991 è, dal profilo della parità di trattamento, meno
soddisfacente della variante considerata nel Rapporto commissionale. Si tratta
però di valutare se è meglio avere una normativa transitoria meno precisa, ma
che è immediatamente operativa oppure se è preferibile adottare la soluzione
del Rapporto che è più soddisfacente dal profilo della parità di trattamento,
ma che richiede per la sua messa in atto ancora due anni di tempo»
(Verbale cit., pp.
2-3).
Lo stesso punto di vista è
stato espresso, durante la medesima seduta, dal capo della Sezione bonifiche e
catasto:
«aggiunge che tra le due
alternative quella della soluzione immediata è da preferire poiché costituisce
già un primo passo nei riguardi dei proprietari anche se non sono considerate
le costruzioni nuove nei Comuni con revisioni generali precedenti il 1.1.1991.
La normativa transitoria nella versione del Rapporto, anche se più completa dal
profilo del conseguimento della parità di trattamento, richiede invece un tempo
di attuazione tale da fame slittare l’effetto tra due anni»
(Verbale cit., p.
3).
Il presidente dell’Ufficio
di stima ha a sua volta precisato che:
«procedendo alla stima dei
nuovi fabbricati si è comunque già considerato di ponderare il valore di stima
in modo da tener conto anche dell’anno di entrata in vigore delle revisioni
generali nel rispettivo comune»
(Verbale cit., p.
3).
7.6.
È dunque alla luce di
questi presupposti che deve leggersi ed interpretarsi la norma transitoria di
cui all’art. 48 Lst, nella forma approvata dal Gran Consiglio in data 13
novembre 1996. Nel corso del dibattito parlamentare, la relatrice ha precisato
in aula che «il punto più debole nell’obiettivo di cercare di attenuare le attuali
disparità di trattamento» è “forse” la rinuncia ad adeguare le stime dei
fabbricati nuovi o riattati negli anni ‘90, ubicati in comuni oggetto di
revisione delle stime nel periodo dal 1977 al 1989 (Verbali del Gran
Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1996, Seduta V, mercoledì 3 novembre
1996, p. 489).
7.7.
Le argomentazioni esposte
permettono di concludere che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, vi
è perfetta corrispondenza fra la volontà del legislatore, così come si è sviluppata
nel corso degli anni di elaborazione della normativa in esame, ed il tenore
letterale della disposizione applicabile. Correttamente, quindi, l’Ufficio dei
registri ha ritenuto applicabile il primo caso dell’art. 48 cpv. 1 Lst e non il
secondo.
- Certo, i ricorrenti
lamentano anche una disparità di trattamento, che sarebbe provocata
dall’applicazione letterale della disposizione in questione, fra i proprietari
di immobili oggetto di stime generali negli anni ‘90 e quelli di immobili
oggetto di stime particolari (fabbricati nuovi o riattazione) negli stessi
anni. Per la norma transitoria che si riferisce alle revisioni generali,
infatti, chi ha una casa in un comune ove la nuova stima, in seguito a revisione
generale, è entrata in vigore negli anni novanta, beneficia di una riduzione
del 20%, che non è invece concessa a chi, nello stesso comune e negli stessi
anni, ha edificato una nuova costruzione o ha riattato una casa.
8.1.
Una norma è in contrasto
con il principio della parità di tratta-mento se stabilisce differenze
giuridiche, per le quali non è rav-visabile un motivo ragionevole nei rapporti
da regolare, oppure tralascia differenze che si imporrebbero in base ai
rapporti da disciplinare (cfr. DTF 106 Ib 188). Occorre che la
differenza in-fondata o la parità di trattamento infondata si riferisca ad un
fatto essenziale (DTF 103 Ia 519).
In materia fiscale, l’art.
4 Cost. fed. si concretizza nei princìpi della generalità (ogni persona ed ogni
gruppo di persone devo-no essere imposti secondo la stessa disciplina legale) e
dell’uni-formità (tutti coloro che si trovano nella stessa situazione devo-no
essere imposti nello stesso modo) dell’imposizione nonché nel principio della
commisurazione della pressione fiscale alla capacità economica (cfr. Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 79 s. ad
art. 4). Il legisla-tore gode di un’ampia discrezionalità; fino ad un certo
grado, può creare norme schematiche, che prescindono cioè dalle dif-ferenze, ma
che sono facili da applicare (DTF 104 Ia 296; 110 Ia 14; cfr. Müller,
op. cit., n. 32 ad art. 4).
8.2.
Come si è visto,
esaminando la genesi della disposizione di cui si tratta, la stessa è stata
formulata, nella sua versione primitiva, nel contesto di un sistema di norme
transitorie che prevedeva, da un lato, un aumento dei valori di stima
risultanti dalle revisioni generali più risalenti e, dall’altro, una riduzione
di quelli delle revisioni generali più recenti. Un correttivo, per quei casi in
cui vi fosse stata una nuova costruzione o una riattazione in un momento molto
più lontano da quello della revisione generale in vigore, era dunque
indispensabile. Per effetto dell’aumento delle stime più risalenti (fino al
20%), sarebbe accaduto che il proprietario di un immobile costruito o riattato
– e di conseguenza assoggettato a nuova stima – negli anni ‘90, ma situato in
un comune in cui l’ultima revisione generale delle stime risalisse agli anni
‘70, avrebbe dovuto sottostare all’aumento del 20% previsto dalla norma
transitoria. Ciò avrebbe configurato un’evidente ingiustizia, cui si è quindi
pensato di porre rimedio con la seconda disposizione transitoria.
Dopo che, con la versione
delle norme transitorie proposta con l’emendamento commissionale, si è
rinunciato agli aumenti delle stime più risalenti, limitandosi per contro ad
una riduzione di quelle più recenti, il problema cui la seconda norma transitoria,
nella sua versione primitiva, intendeva porre rimedio, è stato notevolmente
attenuato. Non vi è più infatti la preoccupazione di correggere gli effetti di
un’applicazione dell’aumento del 10 o del 20% a stime revisionate negli anni
‘90 in seguito a nuova edificazione o a riattazione.
8.3.
È vero invece che la nuova
disciplina transitoria, risultante dall’emendamento commissionale, non permette
di estendere il beneficio della riduzione del 20%, riservato dalla prima disposizione
transitoria alle «stime delle revisioni generali... nei comuni la cui revisione
generale è entrata in vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995», anche
alle stime dei fabbricati nuovi o riattati la cui revisione particolare è
entrata in vigore negli stessi anni.
Ma ciò è appunto quanto ha
espressamente voluto il legislatore, in considerazione del dispendio di tempo e
di denaro pubblico, che tale ulteriore misura di perequazione avrebbe
richiesto. Per rendere applicabile la disciplina transitoria prevista dal
disegno di legge, nella versione rielaborata dalla Commissione tributaria, si
sarebbe dovuto infatti rinviare di un ulteriore periodo fiscale l’entrata in
vigore delle stesse disposizioni transitorie.
Si può anche convenire con
i ricorrenti che «tanto valeva stralciare l’art. 48 delle legge sulla stima,
perché nella versione odierna non ha alcun significato che non possa essere già
raggiunto dall’art. 47 inerente alle stime generali». Effettivamente, sarebbe
bastato aggiungere alla prima frase dell’art. 47 («Le stime delle revisioni
generali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge...»)
le parole «e le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni
generali ed esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente
legge...», per raggiungere lo stesso risultato. Ma si tratta comunque di mere
considerazioni di tecnica legislativa, che in nessun modo possono indurre a
considerare incostituzionali le disposizioni in esame.
8.4.
Del resto, si deve tener
presente che, di fronte alle stime in vigore al momento dell’entrata in vigore
della nuova legge, era ben difficile progettare una disciplina transitoria che
fosse in grado di cancellare tutte le disparità di trattamento esistenti e che
si sono tollerate per lunghi anni. La ragione per cui si sono inserite le norme
transitorie deve infatti ricercarsi nella volontà di riequilibrare i valori di
stima più vecchi con quelli più recenti per una maggiore parità di trattamento
fra i proprietari di sostanza immobiliare ubicata in comuni la cui revisione
delle stime è avvenuta in tempi diversi (Rapporto cit.). Ciò significa
che le disparità di trattamento, che le norme transitorie vogliono almeno
attenuare a partire dal 1° gennaio 1997, c’erano già in precedenza. Per effetto
dei turni di revisione generale previsti dalla legge abrogata, infatti, vi
erano e vi sono tuttora palesi squilibri fra i valori vigenti in un comune e
quelli in vigore in un altro; squilibri che sono stati fin qui tollerati,
nonostante le ripercussioni che hanno sulle imposte e sui sussidi calcolati in
base a tali valori. Introducendo la riduzione del 20% per le stime più recenti,
il legislatore non è certo in grado di stabilire la perfetta parità di
trattamento tra i contribuenti del Canton Ticino, ma può tutt’al più mitigare
le disparità esistenti. Anche chi è proprietario di una casa situata in un
comune in cui la revisione generale è entrata in vigore il 1° gennaio 1989 si
domanderà perché i suoi valori di stima non possano beneficiare della riduzione
del 20% riservata a chi ha una casa in un comune la cui revisione risale invece
al 1° gennaio 1991; analogamente, chi ha la “fortuna” di avere un immobile in
un comune revisionato per l’ultima volta con effetto a partire dal 1° gennaio
1977 continuerà a pagare le imposte in base ai valori di vent’anni fa, senza
alcun aumento, esattamente come chi ha la casa la cui stima è invece entrata in
vigore nel 1989.
Sarà solo l’entrata in
vigore delle nuove stime, calcolate in base alla legge ora in vigore, che
consentirà di disporre di valori omogenei in tutti i comuni. Fino a quel momento,
i proprietari di immobili dovranno rassegnarsi a convivere con le difformità esistenti.
- I ricorrenti
censurano quindi la violazione dei principi costituzionali che presiedono al
prelievo dei tributi pubblici, cioè dei principi dell’equivalenza e della
copertura dei costi, per quanto concerne la quota della tassa di iscrizione che
costituisce un tributo causale, e di quello della proporzionalità e del divieto
dell’arbitrio, per la parte che si presenta come imposta indiretta. In
particolare, lamentano l’onerosità del tributo in questione, considerata la
concorrenza con la tassa di bollo del 3‰.
Senza che metta conto
addentrarsi in calcoli complessi, per suddividere la quota del tributo che
presenta carattere causale da quella di natura prettamente fiscale, la censura
deve senz’altro essere respinta. Se anche l’intera tassa dovesse essere
considerata un’imposta indiretta, la stessa sarebbe comunque rispettosa dei
principi costituzionali invocati. Come ha ricordato l’autorità di ricorso nella
decisione impugnata, il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare la
conformità dell’aliquota dell’11‰ con il diritto federale (cfr. in particolare
la sentenza non pubblicata del 29 giugno 1992 in re I.A.N. SA).
D’altronde l’aliquota
prevista dalla legislazione ticinese non è certo esorbitante, se confrontata
con quelle vigenti in altri cantoni, ove si arriva fino al 2% (cfr. Höhn/Waldburger,
op. cit., n. 20 al § 28, p. 757).
- I ricorrenti
contestano infine la stessa esistenza di una base legale formale, per il fatto
che il tributo in questione è disciplinato da un decreto legislativo.
10.1.
Il principio di legalità
ha una struttura particolare in materia fiscale: la cerchia delle persone
assoggettate all’imposta nonché l’oggetto ed le basi di calcolo dell’imposta
devono essere disciplinati da una legge in senso formale. Il Tribunale federale
ha precisato che l’atto non deve necessariamente essere soggetto a referendum:
gli atti che sono adottati dal parlamento possono adempiere la funzione di
legge formale quando la costituzione lo prevede; in effetti, i Cantoni non sono
obbligati a sottoporre le proprie leggi al referendum popolare (G. Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 77 ad art.
4 Cost. fed.). Secondo il Tribunale federale l’esigenza della base legale
assume nel diritto fiscale l’importanza di un diritto costituzionale la cui
violazione può essere invocata in modo indipendente, fondandosi direttamente sull’art.
4 Cost., mediante ricorso di diritto pubblico (G. Müller, op. cit., n.
78 ad art. 4 Cost. fed.).
10.2.
La legge sul Gran
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 prevede
quanto segue:
Art. 36 1La
legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere
generale ed astratto.
2La forma della legge deve essere osservata in
particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono
diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione,
la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché
negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.
3La legge è munita della clausola referendaria.
Art.
37 1Sono adottati nella forma del decreto legislativo:
a) gli
atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale
ed astratto;
b) gli
atti di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 60 della
Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto;
c) gli
atti di adesione a un concordato intercantonale di natura normativa;
d) tutti
gli altri atti che non contengono norme di diritto.
2Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono muniti
della clausola referendaria.
Art. 38 1Ogni progetto di legge o decreto
legislativo deve essere discusso ed accettato dal Gran Consiglio in due letture
da fare in due distinte sessioni salvo il caso in cui il Consiglio di Stato
dichiari di accettare la legge o il decreto legislativo quali vennero adottati
dal Gran Consiglio in prima lettura.
2Fra la prima e la seconda lettura il progetto viene
rimandato al Consiglio di Stato per le sue osservazioni.
3È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare
un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della
sua definitiva accettazione.
10.3.
Per quanto sia fonte di
perplessità che una normativa come quella che ha dato luogo al ricorso che qui
si esamina si fondi su un mero decreto legislativo, anziché su una vera e
propria legge, è indubbio che il principio di legalità sia rispettato, data
l’identità della procedura prevista dal legislatore per entrambi gli atti normativi
e considerata in particolare la garanzia costituita dalla clausola
referendaria. Anche in dottrina, del resto, si assimilano alle leggi quelli che
in molti cantoni si chiamano «décrets de portée générale», «allgemeinverbindliche
Grossratsbeschlüsse» o ancora «Verordnungen» e che contengono perlopiù norme
giuridiche di durata limitata, come i decreti federali di portata generale;
infatti, quando sono soggetti alla stessa procedura referendaria, anche se
invece di essere obbligatoria è per essi solo facoltativa, si considerano
comunque leggi in senso formale, per il fatto che il corpo elettorale ha
facoltà di intervenire nel relativo procedimento (Moor, Droit administratif,
2a ediz., vol. I, Berna 1994, par. 4.2.2.1., p. 334).
__________ __________,
insigne commentatore della Costituzione ticinese, ritiene d’altronde
significativamente che l’istituto del decreto legislativo, introdotto nella Costituzione
per la prima volta nel 1855, abbia inteso originariamente designare gli atti
parlamentari ritenuti di secondaria importanza, che purtuttavia contenevano
regole di diritto. Si è con ciò consolidato il principio secondo cui il __________Legislatore per stabilire delle
regole di diritto può valersi di due diversi strumenti: la legge e il decreto
legislativo, al punto che infinite volte delle leggi vennero modificate con decreto
legislativo (Lepori, Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona, 1988,
p. 565, v. anche nota n. 3; v. inoltre Costituzione ticinese – progetto di
revisione totale, in RDAT, ed. speciale, p. 136 s.).
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti, in solido.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 6’500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr
.6'580.-
sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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