AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.113
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00113
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96 (ordinaria e intermedia)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
in fatto ed in diritto
- __________ ,
nata nel 1967, divorziata, è domiciliato a __________
e insegna al __________ __________ di __________
-.
Nella tassazione IC/IFD
1995-96, notificata il 9 febbraio 1998 a __________
e __________ __________, l'UT concedeva a __________
__________ nata __________ una deduzione per spese di trasferta di fr. 1'500.- e
per spese di doppia economia domestica di fr. 650.-. Analogamente, nella
tassazione intermedia (per divorzio) IC/IFD 1995-96, a valere dal 4 aprile 1996,
l'UT concedeva a __________ __________ le medesime deduzioni per spese di
trasferta e per spese di doppia economia domestica (cfr. notifica della
tassazione intermedia del 9 febbraio 1998).
- Il 5 marzo 1998 __________ __________
reclamava espressamente, come si evince dall'epigrafe del reclamo, contro entrambe
le tassazioni IC/IFD 1995-96, quella ordinaria e l'intermedia.
L'UT, con decisione del 27
aprile 1998, respingeva il reclamo in materia di intermedia. Non dava invece
alcun seguito al reclamo contro la tassazione ordinaria, valida dal 1° gennaio
1995 al 3 aprile 1996.
-
con il presente, tempestivo ricorso chiede l’ammissione della deduzione per
spese di trasferta in ragione di fr. 7'020.- all'anno, pari a una trasferta
giornaliera di km 60 per cinque giorni la settimana durante 39 settimane l'anno.
Sostiene
di non poter far uso del mezzo pubblico se non a prezzo di sacrifici e con
conseguenze negative sul lavoro, segnatamente sul rapporto e sulla
disponibilità verso gli allievi al di là dell'orario scolastico.
- In
ordine
4.1.
La tassazione intermedia
interviene al momento del cambiamento. Essa si fonda su quella ordinaria,
aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati. Gli
elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole
applicabili all’ inizio dell’ assoggettamento. Nella tassazione ordinaria successiva,
gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione intermedia non
vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le
regole applicabili all’ inizio dell’ assoggettamento (cfr. art. 56 cpv. 1 - 4
LT; art. 46 cpv. 1 - 4 LIFD).
4.2.
Oggetto della tassazione
intermedia per divorzio è l'attribuzione a ciascuno dei coniugi dei fattori
imponibili e delle relative deduzioni che gli competono. La deduzione per spese
di trasferta e per doppia economia domestica non è quindi, di regola, un elemento
che viene toccato in quanto tale dalla tassazione intermedia. Essa viene quindi
ripresa senza variazioni dalla tassazione ordinaria, senza che sia data al contribuente
facoltà di reclamo.
4.3.
In linea di principio,
nella tassazione intermedia per divorzio le spese di trasferta e di doppia
economia domestica non sono quindi più impugnabili.
Nel presente caso si
giustifica tuttavia di fare un'eccezione e di entrare comunque nel merito del
ricorso presentato contro la decisione su reclamo in materia di tassazione
intermedia per divorzio, poiché l'Ufficio di tassazione, verosimilmente per una
svista, ha omesso di considerare che il reclamo del 5 marzo 1998 di __________ __________
era rivolto del tutto correttamente anche contro la tassazione ordinaria
notificata a entrambi i coniugi __________.
- Nel merito
5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
5.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
5.2.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella
del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre
1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il
contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla
più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts.
il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts.
per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr.
2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
5.2.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione
fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a
eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/
Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna
1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio
consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento
con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno
della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese,
cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats-und
Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza
dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni
aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al
luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il
ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84,
nota 17).
5.2.4.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Va inoltre ricordato che è
ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o altra
infermità, una camminata di circa un chilometro, ovvero da dieci a quindici
minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v. anche ASA
33 276 s.)
5.2.5.
Deve infine essere
rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non
possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente
deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della
ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il
codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT
n. ..__________
dell'11 ottobre 1996 in re G. R.; art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha
sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
5.3.
Venendo ora all'esame di
merito della presente fattispecie, deve essere rilevato che il Comune di __________ è collegato a __________ dalla linea ferroviaria, che offre
collegamenti a cadenze regolari. Dalla stazione di __________ partono poi, pure a cadenze regolari, dei bus in
direzione di __________.
Certo con qualche
inconveniente in più in meri termini di tempo di percorrenza, la ricorrente può
raggiungere il luogo di lavoro e fare rientro al domicilio utilizzando il mezzo
di trasporto pubblico (treno e bus).
Non diversamente da altri
casi analoghi recentemente giudicati (cfr. CDT n. ..__________ del 14 novembre 1998 in re S. e Y.
P., in cui era questione della trasferta tra __________
e ; CDT n. .. dell'8 ottobre 1997 in re B.P., in
cui era questione della trasferta da __________
a ; CDT n. .. del 10 maggio 1996 in re C.C., in
cui era questione di una contribuente domiciliata a __________ con luogo di lavoro a __________),
anche nel presente caso si giustifica di attenersi alla regola della deduzione
della spesa di trasferta con il mezzo pubblico di trasporto.
Non va infatti dimenticato
che la deduzione per spese di trasporto prevista dal vigente diritto fiscale
federale e cantonale, senza quindi più i ristretti limiti massimi delle
precedenti leggi federale e cantonale, è una deduzione di mero carattere
fiscale, che non va assimilata o confusa con il diritto, non riconosciuto dal
diritto fiscale, di dedurre integralmente le spese di trasporto lasciando al
contribuente la facoltà di scegliere liberamente il mezzo di trasporto che più
gli aggrada.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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