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Numero d'incarto:
80.1998.11
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00011
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 gennaio 1998
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi
__________ e __________ __________, domiciliati a , hanno chiesto,
con petizione dell’11 ottobre 1990 alla Pretura di __________ -, la
separazione per tempo indeterminato. Con sentenza del 21 novembre 1990, il
Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, assegnando alla
madre l’autorità parentale sulle figlie ed omologando una convenzione sulle
conseguenze accessorie della separazione, la quale prevedeva in particolare
l’obbligo per il marito di versare l’importo mensile di fr. 3’200.– per il
sostentamento della moglie e delle figlie.
Con decisione del 18
dicembre 1991, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto a partire dal
1° agosto 1990.
- In data 16 dicembre
1996, l'Ufficio di tassazione notificava alla signora __________ __________ le
tassazioni IC 1991/92 e IC 1993/94. In esse, il reddito imponibile era
commisurato, rispettivamente, in fr. 24’000.– e fr. 24’200.–. Dagli alimenti
versati alla contribuente dal marito erano infatti state concesse le deduzioni
previste dalla legge, compresa quella per figli a carico.
Con reclamo del 15 gennaio
1997 all’Ufficio di tassazione, la contribuente argomentava che la separazione
dal marito era durata solo fino alla fine del 1992, data in cui era stata
ricoverata in ospedale; da tale momento fino al nuovo esperimento di conciliazione
intervenuto in data 15 marzo 1995 il marito era quindi tornato a stare con la
famiglia.
L’autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 19 gennaio 1998, con la seguente
motivazione:
«Dalla documentazione
acquisita agli atti non è possibile stabilire con esattezza la durata del
periodo di convivenza dei coniugi __________. In simili condizioni non sono
date le premesse per azzerare gli elementi di reddito della tassazione in rassegna.
Per questi motivi
l’autorità di tassazione non può che confermare la decisione di prima istanza e
dichiarare il reclamo respinto».
-
Con tempestivo ricorso,
accompagnato da una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio,
__________ __________ chiede lo stralcio degli alimenti dalla propria tassazione.
Argomenta che spetta all’autorità di tassazione la prova dell’effettiva
convivenza dei coniugi e precisa poi che tale prova è stata comunque da lei
offerta in modo ineccepibile, ragione per cui il reddito della sua tassazione
deve essere azzerato.
-
Dall’esame congiunto
degli atti fiscali dei due coniugi questa Camera ha rilevato che i coniugi
__________ si sono separati nel 1990 (cfr. sentenza di separazione legale del
pretore di __________) e le partite fiscali sono dunque state separate da
quella data, con conseguente considerazione degli alimenti versati dal marito
alla moglie. Il marito ha chiesto ed ottenuto la deduzione del contributo di
mantenimento nelle tassazioni 1991/92, 1993/94 e 1995/96, senza mai addurre una
sopravvenuta riconciliazione. Al contrario, l’avvocato del signor __________,
interpellato dall'Ufficio di tassazione, ha negato una riconciliazione. D’altra
parte, non è neppure ben chiaro se il marito, fino al momento di inoltrare la
causa di divorzio, nel 1995, abbia precedentemente costituito un proprio
domicilio separato da quello della moglie.
In considerazione di tali
circostanze, nell’intento di esaminare meglio l’effettivo svolgimento dei
rapporti personali ed economici fra i coniugi __________, fra il 1990 e il
1994, la Camera di diritto tributario, in data 27 marzo 1998, ha trasmesso gli
atti all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni,
invitandolo ad aprire una procedura di ricupero e di sottrazione nei confronti
del signor __________ __________, per poter sentire, in tale ambito, la
versione di quest’ultimo e chiedergli di produrre la documentazione necessaria
a stabilire lo svolgimento dei fatti alla base del ricorso.
- In data 11 novembre
1998, l’Ufficio procedure speciali ha trasmesso alla Camera di diritto
tributario un verbale di audizione del giorno prima, dal quale risulta che la ricorrente
ha affermato di ritirare il ricorso contro la tassazione 1993/94.
Dallo stesso verbale
risulta che la ricorrente ha richiesto sussidi per figli agli studi e per la
cassa malati, in considerazione della precaria situazione economica in cui si
trova.
A tale proposito si
ricorda alla ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente
caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o
della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il
condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2
LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova
necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla
Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del
Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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