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80.1998.106 ΓÇó Property gains tax assessment corrected and remanded
80.1998.106Other CourtJul 2, 1998Granted
The taxpayer appealed an objection decision concerning property gains tax after the Locarno tax office had reduced the taxable amount. During the appeal, the office admitted that it had made a calculation error and proposed a further reduced taxable amount, which the taxpayer accepted. The Tax Chamber therefore allowed the appeal, set aside the challenged calculation in substance, and remanded the file to the tax office to issue a corrected assessment. No court fees or costs were levied.
Art. 231 LT 1994; property gains tax assessment contains a calculation error admitted by the tax authority; where the appellant accepts the corrected computation, the appellate court allows the appeal and remands the file for issuance of a new rectified calculation. If the dispute is resolved on that basis, no justice fee or costs are charged. The decision is final under Art. 230 cpv. 3 LT 1994.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.106
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00106
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 maggio 1998
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha venduto il mapp. n. __________ di __________ a __________ __________;
che il 27 febbraio 1988 l'UT di Locarno ha notificato all'alienante l'imposta sull'utile immobiliare, determinando l'imponibile in fr. 43'920.- e l'imposta dovuta in fr. 10'540.-;
che con decisione su reclamo del 27 aprile 1998 l'imponibile veniva ridotto a fr. 12'330.- e l'imposta dovuta a fr. 2'959,20;
che con tempestivo ricorso del 18 maggio 1998 l'alienante contestava la decisione su reclamo, lamentando una divergenza rispetto al conteggio presentato all'UT il 26 marzo 1998;
che in sede di risposta l'UT segnalava d'essere incorso in un errore di calcolo e che in realtà l'imponibile andava fissato in fr. 2'456.-;
che con scritto 2 giugno 1998 il ricorrente ha aderito al nuovo conteggio prodotto dall'UT;
che in simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all'UT perché corregga l'errore di calcolo insinuatosi nella decisione su reclamo ed emetta nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'emissione del nuovo conteggio rettificato.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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