AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.105
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00105
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 maggio 1998
in
materia di: IC 1995
presentato
da:
ora __________ ____________________
__________ __________,
rappr.
da: __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione
assembleare del 14 giugno 1996, risultante da atto pubblico, la __________ __________
__________ di __________ decideva la propria fusione con la __________ __________
__________ di __________, sulla
base del contratto di fusione del 13 giugno 1996. In virtù di tale accordo, la __________ __________
assumeva a titolo universale attivo e passivo della __________ __________ in
base al bilancio di fusione del 31 dicembre 1995.
In data 9 ottobre 1997,
l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla __________ __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995.
Nella stessa aggiungeva all’utile dichiarato ulteriori elementi dell’utile per
fr. 919’000.–, corrispondenti, secondo la motivazione allegata, alla riserva su
magazzino, da imporre a causa della cessazione dell’assoggettamento illimitato
nel Canton Ticino.
La contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo all’autorità di tassazione, contestando
l’imposizione della riserva di fr. 919’000.– sullo stock merci; a suo avviso
l’imposizione non si giustificava, per il fatto che la riserva in questione non
era stata realizzata ma trasferita alla __________
__________ di __________, la quale continuava la propria attività nel Canton __________ con uno stabilimento d’impresa. Con
decisione del 20 aprile 1998, l’Ufficio di tassazione respingeva il gravame per
l’IC mentre lo accoglieva per l’IFD. Per l’autorità fiscale l’assoggettamento
contestato era fondato sull’art. 101 cpv. 2 della legge tributaria cantonale,
che era stato introdotto proprio per evitare che il cantone perdesse la
possibilità di assoggettare le riserve occulte in caso di trasferimento fuori
cantone.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________
e la __________ __________ postulano lo stralcio della riserva dagli utili imponibili
anche per l’imposta cantonale. Ritengono, in primo luogo, che manchi una base
legale per farlo, in considerazione del fatto che l’art. 101 LT è una
disposizione che disciplina esclusivamente le basi temporali dell’imposizione.
Le ricorrenti lamentano quindi una violazione dell’art. 46 cpv. 2 Cost. fed.,
essendovi la possibilità che la stessa riserva, trasferita alla __________ __________,
sia assoggettata ad imposta nel Canton Zurigo. Infine, censurano la violazione
del principio della conformità del bilancio di diritto commerciale a fini impositivi.
- 3.1.
L’art. 70 cpv. 1 della
legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (LT) prevede quanto segue:
Le riserve occulte di una
società di capitali o di una società cooperativa non sono imponibili se la
società rimane assoggettata all’imposta nel Cantone e i valori fino allora
determinanti per l’imposta sull’utile sono ripresi nel caso di:
a) trasformazione
in un’altra società di capitali o società cooperativa, se l’esercizio continua
immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente
inalterate;
b) concentrazione
di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un’altra
società di capitali o società cooperativa (fusione, giusta gli articoli 748-750
CO, o assunzione di azienda, secondo l’articolo 181 CO);
c) scissione
di un’impresa mediante il trasferimento di parti aziendali distinte ad altre
società di capitali o società cooperative, se l’esercizio di queste parti
continua immutato.
Il
legislatore ha ripreso questa disposizione dalla legge federale sull’imposta
federale diretta (LIFD), il cui art. 61 cpv. 1 ha un tenore identico, con la
sola differenza che la prima frase subordina la rinuncia all’imposizione delle
riserve occulte alla condizione che la società rimanga assoggettata all’imposta
non «nel Cantone» bensì «in Svizzera».
3.2.
L’art.
24 cpv. 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID), da parte sua, prevede quanto segue:
Le riserve occulte non sono
imposte a condizione che permanga l’assoggettamento in Svizzera, che non venga
effettuata una rivalutazione contabile e che gli elementi fino allora
determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi, nel caso di:
a. trasformazione
in un’altra società di capitali o società cooperativa, se l’esercizio continua
immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente
inalterate;
b. concentrazione
di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un’altra
società di capitali o società cooperativa (fusione giusta gli art. 748 a 750
CO, o assunzione giusta l’art. 181 CO);
c. scissione
di un’impresa mediante il trasferimento di parti aziendali distinte ad altre
società di capitali o società cooperative, se l’esercizio di queste parti
continua immutato.
3.3.
In linea di principio, la
realizzazione delle riserve occulte costituite da un’impresa, è assoggettata ad
imposta. Si conoscono del resto ben tre forme di realizzazione:
la realizzazione effettiva,
quando un bene che contiene una plusvalenza è alienato o, in altro modo,
trasformato in denaro;
‚ la realizzazione contabile,
quando la plusvalenza si concretizza mediante iscrizione nella contabilità;
ƒ la realizzazione secondo la
sistematica fiscale, quando un avvenimento particolare provoca per il
diritto fiscale l’imposizione di una riserva occulta, per evitare che essa sia
trasferita in un ambito in cui non può più essere assoggettata alla stessa
imposta
(cfr. Conferenza dei
funzionari fiscali cantonali – Commissione per
l’armonizzazione fiscale, Harmonisation et fiscalité de l’entreprise,
Muri/Berna 1995, p. 187 s.; Spori,
Die Umstrukturierung von Unternehmen nach neuem Bundessteuerrecht [StHG/DBG],
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 287 ss.; Behnisch, Die
Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften – Eine rechtsvergleichende Studie,
Basilea 1996, p. 178 ss.; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1988,
p. 86 ss.).
In caso di
ristrutturazione aziendale (trasformazione, concentrazione, scissione) i beni
patrimoniali che incorporano delle riserve occulte sono in generale trasferiti
verso altri soggetti fiscali. Ma, nella misura in cui, nonostante il
trasferimento o il cambiamento di forma, l’attività esercitata fin qui prosegue
con le riserve che vi si riferiscono, la neutralità fiscale dovrebbe essere
garantita. In occasione della successiva realizzazione dell’impresa (vendita,
liquidazione), il fisco conserva in effetti il diritto di imporre tali riserve
occulte, nonostante la ristrutturazione. La prassi ha in tal modo
progressivamente sviluppato una casistica mirante a definire, a seconda del
tipo di ristrutturazione progettato, le condizioni precise che permettono di
garantire il differimento dell’imposizione delle riserve occulte.
Nelle leggi federali
vigenti, il legislatore ha codificato tale prassi, agli articoli 19 e 61 LIFD e
24 cpv. 2 LAID, subordinando la rinuncia ad imporre le riserve occulte alle
seguenti tre condizioni generali:
• che
la società rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera;
• che
gli elementi commerciali siano ripresi al loro ultimo valore determinante per
l’imposta sull’utile;
• è
riservata l’imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni complementari
(cfr. Conferenza dei
funzionari fiscali cantonali, op. cit., pp. 196-197; Spori,
op. cit., p. 293 ss.; Oberson, op. cit., pp. 183-184).
3.4.
Per quanto attiene al
requisito della continuazione dell’assoggettamento all’imposta in Svizzera,
esso si fonda sulla considerazione che la neutralità fiscale di una ristrutturazione
può entrare in considerazione solo se il fisco mantiene la possibilità di imporre
le riserve occulte. Infatti, neutralità significa proroga dell’imposizione e
non esenzione fiscale (Spori, op. cit., p. 293). Il requisito si
riferisce alle frontiere della Svizzera, sicché quelle cantonali non dovrebbero
più costituire un ostacolo alle ristrutturazioni intercantonali (Montavon,
Droit suisse de la SA, tomo 3°, Losanna 1997, p. 438; Reymond, Le nouveau
régime fiscal des fusions et scissions de sociétés [LIFD et LHID], in: Knapp
[a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur
Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 152; Gurtner, Das Steuerobjekt der Gewinnsteuer, in ASA 61 p. 363; Spori,
op. cit., p. 293).
C’è un aspetto sul quale
tuttavia la dottrina si interroga: come devono essere trattate fiscalmente le
ristrutturazioni internazionali caratterizzate dal fatto che al posto
dell’assoggettamento illimitato del precedente soggetto fiscale subentra
l’assoggettamento limitato della nuova azienda, se in altre parole per esempio
una SA svizzera viene assunta da una società estera in modo tale che attivi e
passivi rimangono allo stesso posto e vengono gestiti nella forma di uno
stabilimento d’impresa? La risposta più condivisa è che, finché in Svizzera
rimane un assoggettamento limitato, una liquidazione per ragioni di sistematica
fiscale sarebbe giustificata solo nella misura in cui lo Stato altrimenti
perderebbe il substrato fiscale e quindi le riserve occulte gli sarebbero
sottratte. Si ritiene infatti ingiustificato negare la neutralità fiscale di
una ristrutturazione solo per il fatto che vi è stato un cambiamento dello
statuto fiscale (da assoggettamento illimitato ad assoggettamento limitato). Lo
stesso principio è applicato nei rapporti intercantonali (Gurtner, op.
cit., p. 363; Spori, op. cit., p. 294).Vi è però chi ritiene comunque
inevitabile l’imposizione delle riserve occulte, alla luce dell’art. 58 cpv. 1
lett. c LIFD, che assimila il trasferimento della sede all’estero ad una
liquidazione (tesi riportata da Oberson, op. cit., p. 183).
3.5.
Diversamente dalle leggi
federali fin qui illustrate, la legge cantonale limita peraltro, come già
visto, il differimento dell’imposizione al caso in cui, dopo la
ristrutturazione, la società rimane assoggettata all’imposta «nel Cantone»
(art. 70 cpv. 1 LT). A complemento di tale disposizione, il legislatore precisa
altresì che «in caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento
fuori Cantone della sede o amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento
d’impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati
all’imposta sono imposte unitamente all’utile netto dell’ultimo esercizio» (101
cpv. 2 LT).
Inoltre, secondo l’art. 67
LT, costituiscono utile netto imponibile, in particolare:
[...omissis...]
c) i
ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale,
di liquidazione e di rivalutazione, riservato l’articolo 73. Il trasferimento
della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento
d’impresa fuori Cantone, come pure il passaggio da un regime di tassazione
ordinaria a un regime di tassazione speciale, sono parificati alla liquidazione;
[...omissis...]
Il
legislatore cantonale, avvalendosi del termine di adeguamento della
legislazione cantonale, concessogli dall’art. 72 LAID, ha in tal modo voluto
mantenere in vigore la c.d. “imposta di partenza” precedentemente vigente in
molte altre legislazioni. In virtù di tale disposizione, la legge prevede un
caso di realizzazione secondo la sistematica fiscale, cioè assoggetta ad
imposta le riserve occulte esistenti su beni aziendali, che vengano trasferiti
in una succursale extracantonale o nello stabilimento d’impresa principale al
di fuori del cantone (Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 480).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto la legittimità costituzionale delle “imposte di partenza”, dal
punto di vista sia dell’art. 4 sia dell’art. 46 cpv. 2 Cost. fed., rilevando come
una realizzazione secondo la sistematica fiscale non sia in quanto tale
arbitraria (sentenza del 27 aprile 1990 in ASA 60 p. 443).
- In seguito alla
fusione, la __________ __________ __________
è solo limitatamente imponibile nel Canton Ticino. Di conseguenza, l’autorità
fiscale ticinese ha assoggettato all’imposta cantonale sull’utile la riserva di
fr. 919’000.– sullo stock merci, risultante dal bilancio di fusione al 31
dicembre 1995.
La società ricorrente contesta
tale imposizione, censurando la mancanza di una base legale nel diritto
cantonale, una violazione della legge federale sull’armonizzazione e dell’art.
46 cpv. 2 Cost. fed..
4.1.
Come visto, la legge
cantonale prevede il prelievo di una c.d. “imposta di partenza” nel caso di
«scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento fuori Cantone della
sede o amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa» (art.
101 cpv. 2 LT). Inoltre, subordina il differimento dell’imposizione delle
riserve occulte in caso di ristrutturazione aziendale al requisito che la
società rimanga assoggettata all’imposta nel Cantone (art. 70 cpv. 1 LT).
Ora, è indiscutibile che
la fusione non costituisca una liquidazione della società assunta, per il
diritto commerciale. Peraltro, si è visto che la legge tributaria assimila il
trasferimento della sede o della direzione fuori cantone ad una liquidazione,
prevedendo per le riserve occulte una realizzazione “secondo la sistematica
fiscale”.
Per quanto concerne le
riserve sullo stock, esse rientrano sì nel novero degli accantonamenti ammessi
dalla legge fiscale e pure dal codice delle obbligazioni e costituiscono, come
tali, capitale di terzi costituito al fine di tener conto di obbligazioni o di
rischi di perdite ancora indeterminati (Conferenza dei funzionari
fiscali cantonali, op. cit., p. 167). Tuttavia, per il fatto che
servono a coprire i rischi di perdite future, sono assimilabili alla
costituzione di riserve occulte (Montavon, op. cit., p. 295; Probst,
Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct - Personnes morales,
Ginevra 1995, n. 30 all’art. 62 LIFD, p. 215). Tanto è vero che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la creazione di riserve occulte mediante
sottovalutazione dello stock, se non sono state assoggettate all’imposta in
occasione della loro costituzione, fa sorgere un reddito imponibile al momento
dello scioglimento effettuato dal contribuente alienando o rivalutando le merci
(ASA 35 p. 179).
4.2.
Del resto, un differimento
dell’imposizione, in un caso come quello che qui si esamina, porrebbe seri
problemi anche se il diritto cantonale fosse già armonizzato. Come detto,
infatti, la neutralità fiscale che si persegue con le norme che favoriscono le
fusioni non deve essere intesa come esenzione bensì come semplice differimento
dell’imposizione.
Invece, nel caso della
società ricorrente, la fusione mediante assorbimento della __________ __________
da parte della __________ __________ non ha comportato un mero trasferimento
della direzione dal Canton Ticino al Canton Zurigo bensì, dal punto di vista
economico, ha significato una liquidazione della società operativa __________ __________.
Infatti, la __________ __________ di __________,
dopo l’assorbimento della __________ __________, non ha alcuno stabilimento
d’impresa nel Canton Ticino – tanto meno, ovviamente, lo aveva in precedenza –
ma vi è limitatamente imponibile quale proprietaria dello stabile di __________.
In altri termini, è
perlomeno dubbio che un’operazione come quella in esame garantisca il rispetto
del requisito della continuità nell’esercizio dell’impresa, che costituisce
presupposto per il differimento dell’imposizione delle riserve occulte (Spori,
op. cit., p. 300 s.; cfr. anche Montavon, op. cit., p. 438). Non vi è
infatti alcuna continuità fra l’attività della __________ SA, che gestiva
grandi magazzini, e la __________ __________ che, nel Canton Ticino, si limita
ormai a incassare la pigione proveniente dalla locazione dello stabile di __________.
4.3.
Inoltre, se ammettesse il
differimento dell’imposizione richiesto, il fisco ticinese perderebbe in modo
irreparabile il diritto di imporre la riserva in questione. È vero infatti che
la __________ __________ rimane comunque limitatamente imponibile nel Canton
Ticino e che quest’ultima continua pertanto a partecipare alla ripartizione intercantonale
dei fattori imponibili. Tuttavia, quanto alla riserva sul magazzino merci, la
stessa è già stata sciolta nel 1996, nel momento in cui la __________ __________
ha venduto il proprio attivo mobiliare e lo stock alla __________ __________ __________ __________
di __________; nello stesso esercizio,
la __________ __________ ha fatto valere delle perdite importanti, tali da
compensare l’utile relativo alla riserva in discussione.
Anzi, proprio per il fatto
che la __________ __________ ha prontamente venduto alla __________ __________
il proprio magazzino, non appena effettuata la fusione, ed ha in tal modo
realizzato le riserve occulte esistenti sullo stock, sorge perlomeno il dubbio
che lo scopo precipuo della fusione fosse quello di tentare di compensare
l’utile in questione con le perdite della __________
__________. Altrimenti, ci si domanda
perché mai la __________ __________ non avrebbe invece venduto direttamente
lo stock alla __________ __________ 4.4.
Ci si deve infine
confrontare con le ulteriori censure della ricorrente, con particolare
riferimento al problema della compatibilità della c.d. “imposta di partenza”
con la LAID e con l’art. 46 cpv. 2 Cost..
Quanto al primo aspetto,
il Cantone ha tempo, per conformare la propria legislazione alla legge federale
sull’armonizzazione, fino al 31 dicembre 2000; lo stesso Tribunale federale ha
già avuto modo di precisare, a tale proposito, che i Cantoni possono impiegare
per l’armonizzazione tutti gli otto anni a disposizione a tal fine e che, fino
a tale momento, neppure gli organi incaricati dell’applicazione del diritto
sono tenuti ad interpretare e ad applicare il diritto fiscale cantonale vigente
come richiede la LAID (sentenza del 22 ottobre 1997, in DTF 123 II 588).
Quanto alla compatibilità
con il divieto di doppia imposizione intercantonale, già si è detto che la
questione è stata esaminata dal Tribunale federale (ASA 60 p. 443).
- Nelle sue
osservazioni del 20 luglio 1998, la Divisione delle contribuzioni propone di
riformare il ricorso a svantaggio della ricorrente, includendo, nel calcolo
dell’imponibile, anche le riserve tacite sugli immobili, che derivano da
ammortamenti precedentemente concessi. Ritiene infatti che il Canton Ticino non
abbia alcuna garanzia di poter tassare tali riserve in caso di vendita
dell’immobile, per il fatto che anch’esse potrebbero essere a tale momento
compensate con perdite d’esercizio della __________
__________.
5.1.
La legge tributaria
ticinese assoggetta tutti gli utili immobiliari ad un'imposta speciale, sia che
si tratti di beni appartenenti al patrimonio aziendale sia che invece si tratti
di beni appartenenti al patrimonio privato (c.d. sistema monistico). La
sola eccezione a questa imposizione uniforme è rappresentata dall’utile
contabile, ed in particolare dagli ammortamenti addebitati al conto economico
nel corso della durata del possesso dell’immobile, i quali riappaiono al
momento della realizzazione e vengono pertanto assoggettati allo stesso
trattamento fiscale dei rimanenti utili aziendali. Il sistema monistico
comporta pertanto un frazionamento dell’utile immobiliare aziendale: la quota
corrispondente alla differenza fra valore di alienazione e valore di investimento
è soggetta all’imposta speciale, mentre quella corrispondente alla differenza
fra il valore di investimento ed il valore allibrato sottostà all’imposta
ordinaria sul reddito o sull’utile (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli
utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice
sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 57 ss.).
In virtù del sistema di
imposizione degli utili immobiliari adottato dal legislatore ticinese, l'imposta
ordinaria sul reddito e sull'utile colpisce soltanto la parte di utile non
soggetta all'imposta reale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 68). Secondo
l'art. 17 cpv. 3 e l'art. 67 cpv. 2 LT gli utili conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono
imponibili fino a concorrenza delle spese d'investimento.
La nuova normativa
riecheggia sostanzialmente gli articoli 18 cpv. 2 lett. b e 67 cpv. 1 LT
1976, applicabili, rispettivamente, ai profitti in capitale e agli utili di
liquidazione delle persone fisiche, ed agli utili delle persone giuridiche
conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella
sostanza privata di immobili aziendali. Secondo la vecchia normativa tuttavia
gli utili immobiliari erano tassati per la parte corrispondente agli ammortamenti
concessi negli anni precedenti.
5.2.
Sebbene sia teoricamente
possibile calcolare gli ammortamenti concessi negli anni precedenti sugli
immobili trapassati con la fusione e sottoporli all’imposta sull’utile,
considerando la fusione come una realizzazione secondo la sistematica fiscale,
non se ne vede tuttavia la necessità.
Gli utili provenienti
dall’alienazione di immobili appartenenti a imprese senza stabilimenti
extracantonali sono imponibili esclusivamente nel Cantone di situazione degli
immobili. Questa attribuzione di carattere oggettivo (“objektmässig”)
vale sia per le vere e proprie plusvalenze, cioè per quegli utili che sono
determinati dalla differenza fra ricavo e valore di investimento, sia per il
c.d. “utile contabile”, che corrisponde alla differenza fra valore di
investimento e valore contabile inferiore; infatti, gli ammortamenti sono stati
effettuati esclusivamente con riferimento agli oggetti in questione (Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht,
3a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, § 28, n. 28, pp. 475-476).
Il Tribunale federale non
ammette quindi la compensazione delle perdite subite in altri cantoni con gli
utili provenienti dall’alienazione (DTF 111a 120).
5.3.
Nel momento in cui la
ricorrente dovesse alienare gli immobili di cui è proprietaria nel Cantone, gli
interi utili immobiliari sarebbero pertanto assoggettati alle imposte
cantonali: all’imposta sugli utili immobiliari ex art. 123 ss. LT la
plusvalenza vera e propria, all’imposta ordinaria ex art. 67 cpv. 2 LT
invece l’eventuale utile contabile.
Non vi è dunque ragione di
intraprendere la modifica della tassazione proposta dalla Divisione delle
contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso.
- Da quanto precede
risulta che il ricorso è respinto. Di conseguenza, tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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