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Numero d'incarto:
80.1998.104
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00104
Lugano
24 luglio
1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 maggio 1998
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che,
con decisione del 19 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________,
celibe, di professione rappresentante, la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli
esponeva, oltre al reddito del lavoro, un reddito d'altra fonte di fr. 18'000.-
di media annua quale ripresa sulla rifusione spese da parte del datore di
lavoro;
-
che
la tassazione cresceva incontestata in giudicato;
-
che,
il 30 marzo 1998, il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________, presentava all’UT una domanda di
revisione della tassazione 1997-98, rilevando che al momento del ricevimento
della tassazione era frequentemente assente e non aveva trasmesso al proprio
rappresentante copia della notifica di tassazione;
-
che
il contribuente faceva inoltre presente che la ripresa delle spese rifuse dal
datore di lavoro era ingiustificata ed allegava il contratto di compravendita
dell’automobile __________ __________ del 1994 e quello __________ del 7 maggio 1997, da cui si può
dedurre il chilometraggio annuo;
-
che
l’istante avvertiva infine che nell’importo della rifusione spese non sono
considerate le altre spese, ad esempio quelle per il Natel, i pranzi, i
pernottamenti, ecc.;
-
che
con decisione del 1°aprile 1998 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
respingeva la domanda di revisione, argomentando che in concreto non viene
fatto valere nessuno dei motivi di revisioni previsti dalla legge;
-
che
il reclamo, presentato dal rappresentante del contribuente il 28 aprile 1998,
veniva respinto con decisione su reclamo del 30 aprile 1998;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso il rappresentante del contribuente propone
l’accoglimento della domanda di revisione e conseguentemente la riforma della
tassazione IC/IFD 1997-98, riconfermandosi sostanzialmente nelle argomentazioni
contenute nell’istanza del 30 marzo 1998;
-
che
all’udienza del 25 giugno 1998 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni;
-
che
con ulteriore scritto del 30 giugno 1998, indirizzato personalmente al presidente
della Camera, il ricorrente si riconfermava nella propria posizione,
illustrandola ulteriormente e protestando la propria correttezza nell'aver
ammesso d'aver ricevuto la notifica di tassazione inviatagli per lettera
semplice il 19 gennaio 1998;
-
che,
sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale,
sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art.
232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che,
come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in
esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere
già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art.
232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che
l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero
potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso: decidere
altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di
norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra
mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che
non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha
diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib
252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che,
di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i
rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui
il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp.
450-451);
-
che,
nella fattispecie, è immediatamente evidente che non è adempiuto alcuno dei presupposti
della revisione e che le prove prodotte ora potevano esserlo in precedenza, con
un minimo d’attenzione da parte del contribuente;
-
che
la circostanza, addotta nel gravame, che il contribuente fosse frequentemente
assente per lavoro, quando gli è stata notificata la decisione, non può
chiaramente essere presa in considerazione come motivo di revisione, per il
fatto che sarebbe stato sufficiente che egli inviasse la decisione stessa al
suo consulente fiscale, cosa senz’altro compatibile anche con i più gravosi
impegni lavorativi;
-
che,
quindi, procrastinando la trasmissione della tassazione al suo consulente
fiscale, nonostante la chiara indicazione del termine di reclamo che figurava
in calce alla decisione stessa, il ricorrente si è assunto il rischio di
lasciar subentrare l’esecutività di una decisione non corrispondente alla sua
dichiarazione;
-
che
in simili circostanze la legge non concede alcun margine per ammettere un
riesame della decisione in questione;
-
che
pertanto questa Camera deve astenersi da qualsiasi considerazione di merito;
Per questi motivi,
visti per le spese
gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 280.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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