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Numero d'incarto:
80.1998.100
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00100
Lugano
15 giugno
1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________,
nata nel 1939, coniugata con __________ __________, nato nel 1916, è domiciliata a __________ __________
e lavora a __________ __________
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 ha notificato spese di trasferta dal domicilio al
luogo di lavoro per fr. 5'670.- all'anno. L' Ufficio di tassazione le ha per
contro concesso unicamente una deduzione di fr. 1'500.- per l'uso del mezzo
pubblico e una deduzione supplementare per doppia economia domestica di fr.
2600.- (cfr. notifica di tassazione del 22 dicembre 1997, confermata da
decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono la deduzione per spese di trasferta nella misura da loro chiesta. Presentano
uno specchietto dei vari mezzi di trasporto pubblici disponibili per concludere
che le spese di trasferta si dilatano da una decina di minuti a una mezz'ora
almeno.
-
3.1
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di
un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di
andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
3.2.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modifictata il 31
maggio 1996).
3.3.
Per determinare la
distanza dal comune di domicilio a quello di lavoro, la giurisprudenza di
questa Camera (CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re A.) ha considerato legittima la scelta dell'
autorità di tassazione di servirsi dell' indicatore delle distanze allestito
dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per
calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della
deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di
lavoro. Si tratta infatti di uno strumento che serve a garantire un'
applicazione coerente ed uniforme della legge, anche se non si può escludere
che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un
leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a
dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal
domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili,
legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni,
d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di
60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile
economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
- 4.1
Va innanzi tutto rilevato
che la ricorrente dispone, nel caso di specie, di ben tre diversi mezzi
pubblici di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per farvi ritorno:
la ferrovia, l'automobile postale e l'autolinea delle FART. Certo, il tempo di
percorrenza richiesto è indubbiamente superiore a quello richiesto dalla
trasferta con l'automobile, anche se non va disatteso che anche l'uso di questo
mezzo comporta determinati inconvenienti, quali possibili attese in entrata e
in uscita e la ricerca del parcheggio.
Il maggior tempo richiesto
dall'uso del mezzo pubblico appare tollerabile se si considera che la trasferta
mattutina e serale comporta complessivamente poco più di un'ora.
La decisione dell'UT
appare quindi legittima, tanto più che l'autorità fiscale ha concesso alla
contribuente, oltre alla deduzione di fr. 1'500.- per spese di trasporto, la
deduzione di fr. 2'600.- per doppia economia domestica e che quest'ultima deduzione
non potrebbe essere concessa in caso di riconoscimento delle spese di trasporto
comprendenti il rientro per la pausa di mezzogiorno.
4.2.
A titolo abbondanziale si
rileva che in quest'ultima evenienza la soluzione non si allontanerebbe in modo
sostanziale da quella adottata dall'UT.
In effetti, secondo la
tabella impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza media fra il comune di
domicilio e il comune in cui la ricorrente lavora, va determinata ad abundantiam
in otto - nove chilometri, percorsi quattro volte al giorno mediamente 225
giorni all’anno. Il che significa che la deduzione per spese di trasporto con
il mezzo privato oscillerebbe tra un minimo di fr. 4'320.- e un massimo di fr.
4'860.- all’anno. Il che darebbe una maggior deduzione dal reddito imponibile,
rispetto a quella concessa dall’UT, variante tra i fr. 220.- e i fr. 760.-.
4.3.
Va infine rilevato che la
legislazione fiscale applicabile alla fattispecie astrae dalle motivazioni
soggettive per le quali il contribuente preferisce usare un mezzo di trasporto
piuttosto che un altro. Che la ricorrente preferisca per ragioni familiari e personali
utilizzare la propria automobile non è quindi di rilievo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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