AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.74
Data decisione, Autorità:
03.04.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00074
Lugano
3 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 26 agosto 1994
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 23 giugno 1993
__________ __________ vendeva a __________ __________, al prezzo di fr.
180’000.--, la quota di PPP n. __________ sulla part. n. __________ RFD di
__________, che aveva acquistato per fr. 170’000.--. L’Ufficio dei registri
notificava il 24 settembre 1993 la tassazione IMVI, calcolando l’imponibile in
fr. 106’968.-- e, meglio, deducendo dal valore dell’alienazione il valore
ufficiale di stima di fr. 69’554.-- maggiorato del 5%. Il 26 ottobre 1993
__________, rappresentato dalla __________ __________, presentava reclamo
all’Ufficio dei registri di __________, chiedendo di determinare l’imponibile
deducendo dal valore dell’alienazione il prezzo pagato per il precedente
acquisto. Il reclamo veniva respinto con decisione del 5 novembre 1993 in
quanto intempestivo.
-
Con ricorso del 22
novembre 1993 __________ __________, con il patrocinio dell’avv. __________,
riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo
dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che
non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante
incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le
iscrizioni a RF.
Con decisione del 29
luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il gravame,
contestando l’irritualità della notifica della tassazione, segnatamente la
mancanza della designazione esplicita di un rappresentante, per cui
l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv. 1 LIMVI.
-
__________ interponeva allora ricorso alla Camera di diritto tributario,
riproponendo la censura sollevata nel ricorso alla Divisione cantonale delle
contribuzioni. Con sentenza del 31 maggio 1995, questa Camera respingeva il
gravame, argomentando, in primo luogo, che l’indicazione contenuta nel rogito
non doveva portare l’autorità di tassazione ad ammettere l’esistenza di un
rappresentante del contribuente e che di conseguenza essa non aveva errato
intimandogli personalmente la decisione. Quanto alla regolarità della notifica,
questa Corte rilevava che la lettera raccomandata, mediante la quale essa era
avvenuta, era stata consegnata dal postino presso l’esercizio pubblico del ricorrente,
nelle mani di una cameriera; tale notifica doveva ritenersi corretta ed il
reclamo del contribuente era pertanto dichiarato tardivo.
- Con sentenza del 10
aprile 1997, il Tribunale federale ha accolto un ricorso di diritto pubblico
interposto da __________ __________ contro la sentenza della Camera di diritto
tributario.
Per quanto attiene alla
censura relativa alla rappresentanza contrattuale, l’Alta Corte ha confermato
l’incensurabilità del fatto che l'autorità di tassazione non abbia notificato
la tassazione IMVI al notaio, riconoscendo che l’espressione (contenuta
nell’atto pubblico di compravendita), secondo cui il notaio «è incaricato di tutte
le iscrizioni a registro fondiario» si riferisce solo all'iscrizione della
compravendita e non a ulteriori procedure fiscali connesse.
Ha per contro accolto il
ricorso in merito alla regolarità della notifica. Premesso che, secondo l’art.
12 RIMVI, le tassazioni IMVI si notificano per lettera raccomandata, ha ammesso
l’applicabilità dell’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste, il cui
art. 149 stabilisce che il destinatario che voglia autorizzare persone diverse
dai suoi conviventi a prendere in consegna le raccomandate deve conferir loro
procura scritta. Precisato che la procura può essere conferita anche per atti
concludenti o tacitamente, il Tribunale federale ha però ritenuto che cada
nell’arbitrio l’autorità giudiziaria che, in assenza di ogni indicazione in
merito ad una procura tacita, considera valida la notifica ad una cameriera di
albergo.
- Si riportano di
seguito le principali considerazioni contenute nella sentenza, con cui il
Tribunale federale ha annullato la precedente decisione di questa Camera:
«3.–
a) Il ricorrente fa poi valere che la notifica effettuata nel proprio esercizio
pubblico nei confronti di una cameriera giornaliera non è valida. A suo avviso,
la sentenza impugnata, che giunge alla conclusione contraria, viola in modo
arbitrario gli art. 11 e 12 del regolamento di applicazione alla legge del 17
dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, del 28
giugno 1966 (RIMVI TI), gli art. 1 e 14 (quest'ultimo nella versione del 19
aprile 1966, ora sostituito dalla versione del 25 giugno 1996) della legge di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm/TI; raccolta
delle leggi n. 3.3.1.1), nonché l'art. 122 della legge di procedura civile
ticinese, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI; raccolta delle leggi n. 3.3.2.1).
«b)
aa) L'art. 11 RIMVI/TI, invocato dall'interessato, concerne unicamente il
ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario, contro la decisione
su ricorso dell'Amministrazione delle contribuzioni: esso non riguarda dunque
la forma della notifica delle decisioni di tassazione, qui in discussione. Determinante
è, per converso, l'art. 12 RIMVI/TI, il quale stabilisce che le tassazioni in
materia d'imposta sul maggior valore immobiliare vanno notificate per lettera
raccomandata, imponendo quindi una modalità di trasmissione più precisa di
quella definita dall'art. 14 LPamm/TI (1966). In effetti, quest'ultima norma,
inapplicabile laddove sussistono disposizioni di procedura più specifiche (art.
1 cpv. 2 LPamm/TI), prevede il rinvio alle modalità d'intimazione degli atti
stabilite dalla procedura civile. Ora, per i destinatari fuori Cantone, tali
norme ammettono sia le forme di notifica previste dai regolamenti postali che
la notifica tramite l'autorità giudiziaria del luogo di destinazione (art. 122
CPC/TI).
«bb)
Il rinvio dell'art. 12 RIMVI alla notifica mediante lettera raccomandata non
può essere inteso altrimenti che quale riferimento agli invii per lettera
raccomandata disciplinati dall'ordinanza (1) della legge sul servizio delle
poste, del 1° settembre 1967 (RS 783.01). L'art. 146 cpv. 1 di tale normativa
stabilisce che è autorizzato a prendere in consegna gli invii postali chi è
indicato nell'indirizzo quale destinatario o una persona da questi autorizzata.
Il secondo capoverso del medesimo articolo indica poi che gli invii postali non
iscritti possono essere presi in consegna anche dai membri della famiglia, dal
datore di lavoro, dagli impiegati, dall'affittacamere, dall'ospitante o da
altre persone che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest'ultimo
non abbia dato all'ufficio postale di destinazione un ordine contrario. A sua
volta, l'art. 147 prevede che, se il destinatario o il suo mandatario non sono
reperibili all'atto della distribuzione, in assenza di ordini contrari del
destinatario, sono considerati aventi diritto a prendere in consegna le lettere
raccomandate, le persone adulte che convivono con quest'ultimo nella medesima
economia domestica (lett. b); nel caso di pacchi iscritti senza valore
dichiarato, l'autorizzazione si estende invece, tra gli altri, anche agli
impiegati del destinatario (lett. a). Se questi intende autorizzare altre
persone, egli deve, di regola, stendere una procura scritta provvista della sua
firma (cfr. art. 149 cpv. 1 dell'ordinanza menzionata).
«cc)
Dottrina (Jung/Agner, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Ergänzungsband,
2a ed., Zurigo 1989, nota 1 all'art. 95; P. Moor, Droit administratif, vol.
2, Berna 1991, n. 2.2.8.3, pag. 199; Tuason/Romanens, Le droit de
l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, 2a ed. francese,
Berna 1980, pag. 75/76) e giurisprudenza (DTF 110 V 36 consid. 3b pag. 38; sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1947 pubblicata in ASA 16 pag. 363 consid.
2), pur partendo dal principio secondo cui la validità della notifica di un
invio di posta lettera raccomandato va esaminato alla luce della citata ordinanza,
riconoscono che il destinatario può conferire a un terzo l'autorizzazione di
prendere in consegna invii a lui destinati anche oralmente, per atti
concludenti o persino tacitamente: l'art. 149 cpv. 1 dell'ordinanza menzionata
prevede infatti l'uso della forma scritta per una simile procura solo quale
principio ("di regola"). Ne discende che se un destinatario tollera
che tali invii siano presi in consegna da terzi, e in particolare da suoi
impiegati, egli crea l'apparenza di un'autorizzazione e non può in seguito
contestare la validità di una notifica effettuata nei confronti dei propri
dipendenti (sentenza inedita del Tribunale federale del 17 dicembre 1996 nella
causa H consid. 2c; cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a
ed., vol. 3, Zurigo 1992, nota 3 all'art. 74; Tuason/Romanens, op. cit.,
pag. 75/76; sentenza della Commissione di ricorso del Cantone di Basilea
Campagna del 16 novembre 1955 pubblicata in ASA 25 pag. 38). Certo, taluni
autori e alcune sentenze hanno poi ripreso il principio dichiarando valida,
senza ulteriore motivazione, una notifica di una lettera raccomandata
effettuata al luogo di attività del destinatario nelle mani di un suo impiegato
(Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, n. 84 B I f; sentenza del Tribunale
federale del 1° luglio 1948 pubblicata in ASA 17 pag. 40; in merito a sentenze
cantonali cfr. BJM 1983 pag. 190; ZHVGr 1979 n. 4). Ora, sovente i titolari di
imprese autorizzano, mediante procura scritta, per atti concludenti o
tacitamente, i loro impiegati a prendere in consegna le lettere raccomandate
loro indirizzate. La notifica effettuata nei confronti di quest'ultimi, in
genere, è dunque valida. Non è inoltre escluso che la posizione assegnata dal
datore di lavoro a taluni dipendenti possa in alcuni casi creare un'apparenza
sufficiente per ammettere che gli stessi siano legittimati a prendere in
consegna delle lettere raccomandate. Nondimeno, tali circostanze non evitano
che siano legittimate a prendere in consegna degli invii postali unicamente le
persone indicate nell'ordinanza della legge sul servizio delle poste, ivi
comprese quelle munite di una procura (art. 149 cpv. 1 di tale normativa). Orbene,
la semplice assenza di una specifica indicazione da parte del destinatario non
può ancora essere considerata come una procura a favore dei propri impiegati
(per ditte, associazioni e società cfr. l’art. 146 cpv. 3 dell'ordinanza [1]
che può eventualmente portare a risultati diversi).
«dd)
Nella fattispecie, la decisione di tassazione, inviata tramite lettera
raccomandata, è stata consegnata ad una cameriera giornaliera. Senonché, come
testé esposto, l’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste non prevede
la consegna ai dipendenti del destinatario: una simile notifica è pertanto
conforme alla normativa citata unicamente qualora vada ammessa l'esistenza di
una procura, sia pure tacita, a favore dei dipendenti del ricorrente. Ora, in
concreto l'esistenza di una simile procura non può certo essere esclusa.
Nondimeno, né dal giudizio impugnato né dalle tavole processuali scaturisce
alcun indizio concreto della sua esistenza: in particolare, nessun atto
permette di ritenere che, in precedenza, il ricorrente avesse tollerato la
presa in consegna delle proprie raccomandate da parte di personale del suo
albergo. Né l'autorizzazione in questione può scaturire dal semplice fatto che
l'interessato non ha ribadito presso le autorità postali il suo assenso al
regime legale, che non permette la consegna di lettere raccomandate ai dipendenti.
Ne deriva che, in assenza di ogni indicazione in merito a una procura tacita,
la Corte cantonale non poteva ammettere l'esistenza di una valida notifica
senza violare in modo chiaro l'art. 12 RIMVI/TI, cadendo nell'arbitrio. Una
soluzione diversa non scaturisce neppure dalla sentenza inedita del Tribunale federale
del 14 aprile 1994 nella causa R S.A., invocata dalla Corte cantonale a
sostegno della propria tesi. In effetti, in tale decisione, l'avvocato amministratore
della società anonima ricorrente contestava il fatto che la tassazione mediante
l'imposta cantonale diretta non fosse stata notificata presso di lui, bensì
presso il ristorante in cui la società ha sede, nelle mani di un impiegato
della stessa. Ora, a prescindere dal fatto che tale giudizio concerneva una
società anonima e che non era censurata la violazione di specifiche disposizioni
cantonali riguardanti l'intimazione della decisione, le modalità di notifica
allora in discussione rispecchiavano quelle delle precedenti tassazioni, che
non avevano dato luogo a reclami. Inoltre, già i formulari per la dichiarazione
d'imposta erano stati consegnati presso il ristorante in questione, senza che
tale procedere desse adito ad alcuna lagnanza. La vertenza si distingue dunque
chiaramente da quella qui oggetto di giudizio. Ne discende che la censura
sollevata, fondata, va accolta e la decisione impugnata va annullata.
«Va
tuttavia aggiunto che la presente sentenza non conduce ad ammettere, senza
ulteriore esame, la tempestività del reclamo presentato dal ricorrente il 26
ottobre 1993. Spetterà al contrario alle autorità cantonali verificare se il
ricorrente abbia tollerato la presa in consegna di lettere raccomandate da
parte degli impiegati del proprio esercizio pubblico. In una simile
eventualità, non sarebbe infatti arbitrario ammettere l'esistenza di una
procura tacita e ciò anche se i precedenti invii fossero stati notificati a
camerieri diversi (giornalieri o meno) dalla persona che ha preso in consegna
la tassazione qui oggetto di discussione».
- Nella nuova
istruttoria, aperta in seguito al rinvio degli atti deciso dal Tribunale federale
con la sentenza appena citata, questa Camera ha proceduto agli atti seguenti:
Ÿ in primo luogo, ha convocato le
parti ad un’udienza, che si è tenuta in data 18 settembre 1997 e nella quale il
rappresentante del ricorrente ha prodotto 4 lettere, relative a sue richieste
di chiarimenti alla Posta di __________ ed al ricorrente stesso, ed in cui alle
parti si è altresì assegnato un termine per sottoporre i nominativi delle
persone da interpellare per iscritto e le relative domande;
Ÿ ricevuto l’elenco delle domande da
parte del ricorrente, da sottoporre ai signori __________, __________ e
__________, con decreto del 6 novembre 1997 ha ammesso le domande stesse ed ha
assegnato alla Divisione delle contribuzioni un termine per proporre eventuali controdomande;
Ÿ ricevuta la risposta della
Divisione delle contribuzioni, che rinunciava a controdomande ma sottoponeva dei
quesiti per il sig. __________, con ulteriore scritto del 18 dicembre al rappresentante
del ricorrente, ha chiesto se egli avesse a sua volta controdomande da
rivolgere;
Ÿ ricevute anche le controdomande
del ricorrente per il teste __________, il Giudice delegato ha sottoposto le
domande delle parti a quest’ultimo, mentre ha invitato il rappresentante del
ricorrente a trasmettere direttamente i propri quesiti agli altri testi;
Ÿ ricevute tutte le risposte, le ha
notificate alle parti, assegnando loro un termine per osservazioni conclusive:
quelle della Divisione delle contribuzioni sono pervenute il 18 marzo 1998,
quelle del ricorrente il 31 marzo 1998.
- Le risultanze
dell’approfondita istruttoria condotta dalla Camera di diritto tributario permettono
di concludere che il ricorrente ha perlomeno tollerato, se non preteso, la
presa in consegna di lettere raccomandate da parte degli impiegati del proprio esercizio
pubblico, sicché deve ammettersi l’esistenza di una procura tacita.
7.1.
In particolare, il signor
__________, responsabile dell’ufficio postale di Sumiswald, ha affermato
chiaramente che dopo il 10 agosto 1992 era solo la signora __________.
__________ ad avere la procura per ricevere invii postali, ma che tuttavia,
allorché il portalettere si rifiutava di consegnare una lettera raccomandata ad
altri impiegati, la signora __________ gli aveva spiegato che poteva recapitare
gli invii a tutti gli impiegati, anche senza procura. In un precedente scritto
alla Divisione delle contribuzioni, lo stesso signor __________ aveva accennato
addirittura ad una discussione animata sorta con la signora __________, proprio
in relazione al rifiuto del portalettere di consegnare invii a personale privo
di regolare procura (cfr. lettera del 10 luglio 1997). Il signor __________ ha
pure espressamente precisato che la prassi introdotta in seguito alle lagnanze
della signora __________ era stata applicata anche nel corso del 1993.
Ad una domanda del
rappresentante del ricorrente, il sig. __________ ha poi affermato di non avere
mai saputo che i signori __________ si erano rivolti al portalettere,
invitandolo a ripresentarsi l’indomani qualora non avesse trovato nessuna persona
autorizzata a ricevere raccomandate. Ha anzi puntualizzato che un simile modo di
procedere è senz’altro ammesso, ma che comporta il pagamento di una tassa di fr.
2.– per la seconda presentazione. Pertanto, ha negato che alla pretesa
richiesta di una seconda presentazione, formulata dai signori __________, il
portalettere avrebbe opposto un rifiuto ed avrebbe invece preteso un ritiro
delle raccomandate il giorno successivo presso l’ufficio postale.
__________ non è purtoppo
stato in grado di rispondere alla domanda quante lettere raccomandate siano
state prese in consegna da persone prive di procura, a causa della sopravvenuta
eliminazione dei libri relativi alle notifiche delle raccomandate del 1993.
7.2.
Non sono tali da condurre
ad alcuna conclusione diversa le risposte, date dai signori __________,
__________ e __________, alle domande proposte dal ricorrente.
La signora __________ __________, che
ha firmato la ricevuta della raccomandata in questione, si è limitata a confermare
che il portalettere non si era preoccupato, prima della consegna, di verificare
se ella avesse la procura. Ha poi detto di non ritenere di avere preso in
consegna altre raccomandate («Ich glaube nicht») e di essere dell’avviso
che solo i coniugi __________ fossero autorizzati a ricevere invii raccomandati.
‚ Quanto al signor __________
__________, allora chef di cucina dell’albergo, ha precisato di avere avuto la
procura scritta e orale per ricevere raccomandate ed ha affermato di ritenere
che solo lui, oltre ai coniugi __________, avesse tale autorizzazione.
ƒ La signora __________ __________, infine,
che ha lavorato per lungo tempo alle dipendenze del ricorrente, ha dichiarato
di avere a sua volta avuto la procura scritta per il ritiro di raccomandate, ma
ha aggiunto di non avere alcuna idea («keine Ahnung») quali altre
persone fossero autorizzate a ricevere in consegna raccomandate per il signor
__________. Ha però escluso categoricamente che __________ __________ avesse
una simile autorizzazione.
7.3.
Non si deve dimenticare
che il Tribunale federale non ha annullato la precedente sentenza di questa
Camera dichiarando inammissibile la consegna di una raccomandata ad un impiegato,
che non sia a ciò autorizzato mediante procura scritta. Al contrario, ha
ricordato che dottrina e giurisprudenza, pur partendo dal principio secondo cui
la validità della notifica di un invio di posta lettera raccomandato va esaminato
alla luce dell’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste, riconoscono
che il destinatario può conferire a un terzo l'autorizzazione di prendere in
consegna invii a lui destinati anche oralmente, per atti concludenti o persino
tacitamente. L’Alta Corte ha infatti sottolineato come l’art. 149 cpv. 1
dell'ordinanza menzionata preveda l’uso della forma scritta per una simile
procura solo quale principio (“di regola”).
Ora, a prescindere dalle
perplessità che il signor __________ ha manifestato in merito alla legittimità
della condotta del portalettere, che ha ceduto alle pressioni della signora
__________ ed ha quindi consegnato le raccomandate agli impiegati dell’albergo,
senza verificare se ne avessero l’autorizzazione, non si può in nessun modo
negare che la signora __________ stessa avesse in tal modo conferito a tutti i
propri impiegati – ivi compresa dunque la signora __________ – una procura più
o meno tacita.
7.4.
Non occorre diffondersi in
complesse argomentazioni, per dimostrare quali ripercussioni avrebbe sulla
certezza del diritto la decisione di considerare invalida l’intimazione
descritta. Se si ammettesse che il destinatario possa semplicemente opporre
all’autorità, che gli notifica un atto, la circostanza che la raccomandata è stata
presa in consegna da una persona, cui egli non aveva conferito procura, si aprirebbe
la porta ad ogni sorta di abuso.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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