AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.50
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00050
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 24 marzo 1997
in materia di: esenzione
imposte di successione e donazione e imposte cantonali sull'utile e sul
capitale
presentato
da:
(__________), __________,
rappr.
da: __________, __________,
patr.
dall’avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 21 aprile 1994, a
__________, i signori __________, __________ __________, __________ e
__________ costituivano l’Associazione __________, con sede a .
All’associazione veniva attribuito quale scopo «la continuazione della
“ ” secondo le idee dei fondatori, __________ e __________. In particolare
l’opera costituita dai fondatori non deve pervenire né allo Stato né a speculatori
immobiliari né a persone private rispettivamente a parenti dei fondatori. Anzi,
la __________ deve essere di utilità comunitaria nell’impegno socio-politico,
antifascista ed ecologico di persone che potranno soggiornare in questo luogo a
prezzo modico, godendo la tranquillità e la magnifica natura, scambiando idee
fra loro. Per poter favorire e raggiungere questo scopo, l’associazione
provvederà ad una gestione adeguata della __________» (doc. 19 e doc. 20).
Qualche giorno prima, fra
i quattro soci e la signora __________, proprietaria della __________, era
stato sottoscritto un contratto, con cui la signora __________ conferiva loro
il mandato di gestire la Casa a partire dalla stagione 1994 (doc. 16).
All’indomani della costituzione dell’associazione, inoltre, fra la signora
__________ e il neocostituito ente veniva stipulato un contratto di affitto
avente per oggetto la casa di cui si tratta. Il canone d’affitto ammontava a
fr. 6’000.– all’anno, da cui venivano però dedotti fr. 4’800.–, corrispondenti
alle spese di manutenzione e riparazione (doc. 15).
Il 21 marzo 1995
__________ decedeva a __________, lasciando tutti i suoi beni all’Associazione
__________.
- Con istanza del 23
aprile 1997, la Fondazione __________ chiedeva l’esenzione sia dall’imposta di
successione e donazione sia da quelle cantonali sull’utile e sul capitale. Alla
domanda allegava la bozza degli statuti della “Fondazione __________ ”, in via
di costituzione.
La Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia respingeva
l’istanza con due distinte decisioni, intimate il 19 febbraio 1997. In esse,
l’autorità fiscale negava che l’istante adempisse il requisito della pubblica
utilità, non rappresentano la locazione di appartamenti un’attività di pubblica
utilità; sottolineava inoltre come la cerchia dei beneficiari delle attività
dell’associazione fosse limitata alle persone di orientamento democratico,
antifascista ed ecologico. L’esenzione non sarebbe stata concessa, secondo
l’autorità, neppure nel caso della costituzione di una fondazione.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’Associazione __________ ripropone
la domanda di esenzione dalle imposte di successione e ordinarie.
Secondo la ricorrente,
l’autorità fiscale ha interpretato in modo restrittivo le ultime volontà della
defunta signora __________; ella non voleva infatti semplicemente affittare
camere a buon mercato a persone di idee affini alle sue, ma tale attività doveva
integrarsi nella più ampia attività di una fondazione nello spirito dei coniugi
__________, dedita cioè alla promozione della giustizia sociale e della solidarietà.
La ricorrente contesta
inoltre il senso che l’autorità ha attribuito alla nozione di “pubblica
utilità”, con particolare riguardo alla cerchia di destinatari dell’attività
per cui si chiede l’esenzione; a suo avviso, non si è tenuto conto del fatto
che esistono molti enti cui è stato riconosciuto lo scopo di pubblica utilità,
sebbene la loro attività sia rivolta solo a parte della popolazione e
addirittura alla natura o agli animali.
Nelle sue osservazioni del
12 agosto 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
ricorso, sottolineando come lo stesso scopo statutario di consentire ai soci di
soggiornare nella casa in questione escluda la pubblica utilità, facendo mancare
il requisito del disinteresse; quanto alle attività dell’associazione, fa
notare come attualmente sia solo quella di affitto di appartamenti a
funzionare.
Le parti, in sede di
replica e duplica, si sono poi nuovamente confermate nelle rispettive
posizioni.
La richiesta della
ricorrente di sentire tre testi è stata sostituita, con il suo accordo, da una
dichiarazione datata 15 gennaio 1998, sottoscritta da __________ e da
__________ cui è stata allegata una serie di documenti a supporto di quanto
sostenuto.
Con memoria conclusiva del
6 marzo 1998 la Divisione delle contribuzioni si è infine nuovamente confermata
nella propria decisione.
- Esenzione dalle imposte
sull’utile e sul capitale
4.1.
Secondo l’art. 65 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT 1994), sono esenti dall'imposta, fra
l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di
pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente
e irrevoca-bilmente destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto altresì
preci-sare che scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse
pubblico (lett. b).
L'acquisizione e
l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una
posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
eserci-tate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il riconoscimento
di esenzione dall’imposta, le per-sone giuridiche devono presentare richiesta
scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 5
Regolamento della legge tributaria).
4.2.
Adottando la disposizione
citata, il legislatore cantonale ha volu-to conformarsi alle scelte effettuate
dal legislatore federale, ri-prendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1
lett. f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Co-muni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta
federa-le diretta (LIFD).
Rispetto al diritto
cantonale previgente, il cambiamento è so-stanziale, soprattutto su due
aspetti:
• in
primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi perseguiti
dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora solo lo
scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge tributaria del
1976 ri-conosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse per la
comunità svizzera»;
• vi
è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona giuridica:
mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la nuova legge
ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è estesa
anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169
del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
4.3.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale é data in
linea di principio quando un ente svolge un'at-tività durevole a favore di una
certa cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
-
lo
svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che ri-sponde ad un
preminente interesse della medesima, esercita-ta a favore della generalità
della popolazione;
-
il
perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed
altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i
promotori, membri o persone vi-cine non godano in modo esaustivo e privilegiato
della sua at-tività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a
favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
-
la
devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni
devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF, II Corte
di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG, Basilea,
cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202 cons. 1; ASA
60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine
mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF
49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiung-sgrund, in
ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer,
der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern, Zurigo 1987, p. 80 ss.;
Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.;
Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica
utilità' giusta l'art. 10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax,
Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF
16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz,
Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art. 16 DIFD, p. 168 ss.; Rivier, Droit
fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen
Institutionen im Kanton Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT
n. 168 del 30 aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22
aprile 1981 in re Clinica S. A.).
4.4.
Di regola il carattere di
esclusiva pubblica utilità viene negato quando lo scopo viene perseguito,
ovvero quando l'attività viene gestita secondo criteri commerciali; quanto meno
quando tale attività non si pone in un rapporto adeguato con il perseguimen-to
dello scopo di pubblica utilità (cfr. Trümpy, op. cit., p. 97 s.; inoltre
Reich, op. cit., p. 473 s., segnatamente la dottrina mag-gioritaria ivi
citata che diverge dall'opinione dell'autore espressa nella nota a piè di
pagina n. 41).
Da questi casi vanno
tuttavia distinti i casi in cui la gestione commerciale non mira a massimizzare
il profitto, ma piuttosto a fornire prestazioni a prezzi modici, grazie ad
esempio alla ri-nuncia del personale a una retribuzione adeguata o ai sacrifici
di terzi (Trümpy, op. cit. p. 98). A maggior ragione quando a es-sere
gestito con criteri commerciali è soltanto un esercizio par-ziale di un ente
cui è riconosciuto carattere di utilità pubblica. In simili casi determinante è
l'adeguatezza del legame che deve intercorrere tra l'attività parziale di
natura commerciale e l'ente esente da imposta, segnatamente se l'attività
parziale si inseri-sce nel quadro o è al servizio di quella di pubblica utilità
(Trümpy, op. cit., p. 99; cfr. RDAT II-1992 n. 2t).
La perdita dell’esenzione
fiscale a causa dell’esercizio di attività economiche è d’altra parte
giustificata in dottrina anche con il principio per cui l’imposizione non deve
influenzare la concor-renza (Reich, op. cit., pp. 474 e 488 ss.; Richter,
op. cit., p. 304). La libertà di commercio e di industria, garantita dall’art.
31 Cost. fed., esige infatti che se un ente di pubblica utilità opera sul
mercato quale concorrente, deve essere messo dal punto di vista fiscale nelle
stesse condizioni concorrenziali degli altri soggetti economici. È evidente
infatti che, se un’impresa è esentata dalle imposte, tale circostanza le
permette di offrire le proprie prestazioni a condizioni più vantaggiose, ma ciò
compor-ta un vantaggio dal profilo concorrenziale nei confronti degli altri concorrenti
(STF del 13 aprile 1983 inedita, citata da Reich, op. cit. 489).
Si osservi, a tale
proposito, che la nuova legge esclude espres-samente che gli «scopi
imprenditoriali» possano essere consi-derati di utilità pubblica.
4.5.
La decisione impugnata,
che nega l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale, sul presupposto che
la ricorrente non perseguirebbe scopi di “pubblica utilità” deve essere
condivisa.
4.5.1.
Come correttamente
argomenta la Divisione delle contribuzioni, sia nella decisione di diniego
dell’esenzione sia nelle osservazioni al ricorso, è infatti evidente che la sola
attività attualmente esercitata dall’associazione ricorrente sia quella
consistente nella locazione di appartamenti di vacanze. La stessa ricorrente ha
prodotto, a tale proposito, i listini prezzi delle stagioni 1995 e 1996, dai
quali risulta che il prezzo per una settimana di soggiorno a Casa __________
ammonta a fr. 300.– per due persone (cfr. doc. 32 e doc. 33). Su richiesta
dell’autorità fiscale ha inoltre sottoposto un conteggio da cui si evince che
le entrate lorde dai pernottamenti nella Casa __________ sono stati di fr.
39’167.57 nel 1995 e di fr. 43’500.– nel 1996 (doc. 29). Dai conti economici
relativi agli esercizi 1994 e 1995 si trae la conferma del fatto che i soli
redditi dell’associazione sono quelli che provengono dalla locazione degli
appartamenti; coperte le spese di amministrazione, di manutenzione
dell’immobile, per il rimborso spese dei membri del comitato dell’associazione
e per la retribuzione, invero modica, del lavoro amministrativo, l’esercizio
tende sostanzialmente al pareggio. Il primo anno si è infatti chiuso con una
leggera perdita (ca. 6’000 franchi) e il secondo con leggero utile (ca. 3’500
franchi) (v. doc. 30 e doc. 31).
4.5.2.
L’attività della
ricorrente si presenta, per il momento, come quella di una qualsiasi pensione
piuttosto modesta, a carattere familiare, non diversamente da altri complessi
immobiliari adibiti a appartamenti di vacanza per il personale di un’azienda,
per gli aderenti a un’organizzazione sindacale, ecc..
Non vi sono neppure elementi
che inducano a ritenere di essere in presenza di una di quelle eccezioni al
principio per cui gli scopi imprenditoriali escludono l’esenzione, cui si è
accennato in precedenza (v. supra, consid. 4.4.). La dottrina ammette,
infatti, che, in certi casi, anche un’attività di carattere economico possa
godere dell’esenzione, se essa serve a conseguire uno scopo di interesse
pubblico. Tale deroga è però ammessa solo se l’attività commerciale di cui si
tratta presenta un mero carattere ausiliario ed è subordinata rispetto
all’attività di pubblica utilità; si menzionano, a tale proposito, per esempio
un’organizzazione che serve a distribuire i prodotti realizzati da un istituto
per ciechi oppure un posto di ristoro gestito da un’associazione per senzatetto
(Reich, op. cit., p. 474; Richter, op. cit., p. 305).
Contrariamente a quanto
argomenta la ricorrente, però, si è già rilevato che l’attività di carattere
“alberghiero” dell’associazione è – almeno attualmente – la sola. Non va
comunque dimenticato – anche se ciò riveste importanza secondaria nel presente
caso – che l’associazione occupa una persona a tempo parziale, verosimilmente a
seconda delle necessità stagionali, la quale gestisce le prenotazioni e segue
gli arrivi e le partenze degli ospiti (cfr. conto economico, doc. 30 e doc.
31).
4.5.3.
Sono, infine, senz’altro
condivisibili le considerazioni della ricorrente in merito alla definizione del
requisito dell’interesse generale: infatti, l’esenzione per pubblica utilità
non presuppone che la collettività intera tragga direttamente beneficio
dall’attività dell’associazione o della fondazione, essendo sufficiente che lo
scopo in quanto tale sia considerato meritevole di promozione secondo
l’opinione popolare generale (cfr. p. es. Känzig, op. cit., p. 170).
Ma, come detto, nella
fattispecie lo scopo dell’associazione è solo sulla carta: è senz’altro vero
che «lottare per un orientamento democratico, antifascista, ecologico e
pacifista» è uno scopo condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione.
Ma ciò non basta per ambire, in un caso come il presente, all’esenzione
fiscale. Altrimenti, si assisterebbe certamente ad una proliferazione di catene
di alberghi sotto copertura dei più nobili e disparati scopi altruistici.
4.5.4.
Questa Corte non è certo
insensibile del prodigarsi degli ispiratori di questa iniziativa, i defunti
coniugi __________, a favore dapprima delle vittime dell’olocausto e, in
seguito, del dibattito attorno ai temi dell’antifascismo e della democrazia,
come pure alla serietà delle intenzioni di chi oggi intende continuarne gli ideali
mediante la costituzione di un’associazione, ev. di una fondazione. Ma anche
scorrendo gli obiettivi elencati nella memoria del 15 gennaio 1998 di
__________ e __________, a questa Camera appare prevalente il carattere residenziale-alberghiero
del complesso, rispetto a uno scopo di utilità pubblica o anche soltanto più
genericamente ideale.
Senza voler in alcun modo
sminuire la serietà d’intenti degli attuali promotori, l’attività culturale appare
sostanzialmente subordinata a quella di tipo residenziale-alberghiero legata a
una vacanza intelligente e impegnata, in relazione anche a manifestazioni
culturali di livello internazionale che si svolgono a __________ soprattutto
nel periodo estivo.
- Esenzione dall’imposta
di successione e donazione
5.1.
In virtù dell’art. 154
cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta
di successione e donazione:
a) la
Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il
Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i
Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali
di diritto pubblico del Cantone;
d) le
persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della
comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le
istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o
stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione
che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute
alla previdenza professionale;
f) il
coniuge.
Il
cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1
lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le
devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non
vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine,
l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le
istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività
riveste carattere internazionale;
b) le
istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività
riveste carattere nazionale o internazionale.
5.2.
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone
giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare
richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
(art. 9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
5.3.
L’esenzione degli enti con
scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l
dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120 della legge tributaria del
1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del 18 febbraio 1986). A tale
proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio n. 2980 del 9 ottobre 1985 si
legge:
«La base legale
prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non
consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività
principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi
all'interno dell'ente mede-simo.
Il Consiglio di Stato
reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono
un'attività a scopo ideale con l'inten-dimento di migliorare la condizione dei
loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni
che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società
per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti
risultano confermati dal Rapporto n. 2980 della Commissione speciale in materia
tributaria del Gran Con-siglio, del 29 gennaio 1986. Per evitare che, ad
esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli interessi personali,
sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere negata l'esen-zione, poiché
«non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25 261)», nel Rapporto si
afferma «la necessità di inserire nella legge accanto al carattere di
pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter estendere
maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto
cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT
II–1993 n. 5t).
5.4.
Poiché l’imposizione delle
successioni e delle donazioni non è oggetto di armonizzazione fiscale, il
legislatore cantonale ha potuto mantenere l’esenzione delle persone giuridiche
con “scopi ideali”, nell’ambito della disciplina dell’imposta di successione e
donazione (v. anche Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi
nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Bellinzona 1995, p. 52
s.).
5.5.
La nozione di “scopo
ideale” è molto più ampia di quella di “pubblica utilità” e si oppone a
quella di scopo di lucro (Reich, op. cit., p. 476). La principale
differenza rispetto alla pubblica utilità è rappresentata dall’assenza
dell’interesse generale e del disinteresse, che si è visto essere propri dello
scopo di pubblica utilità. È il caso, in particolare, delle associazioni, che
si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non perseguono
il bene di terzi. Al contrario, la cerchia dei destinatari di simili
associazioni non è aperta bensì limitata ai membri stessi e lo scopo perseguito
spesso non è meritevole di promozione (Trümpy, op. cit., p. 110; Reich,
op. cit., p. 469 ss.). Le leggi fiscali che limitano l’esenzione alle persone
giuridiche di pubblica utilità non consentono di esentare associazioni di tal
genere; lo permettono invece le leggi che privilegiano, più genericamente, le
persone giuridiche con “scopi ideali”.
Un caso particolarmente
significativo di esenzione fondata sullo scopo ideale è quello dei partiti
politici. La dottrina e la giurisprudenza dominanti escludono che questi ultimi
perseguano scopi pubblici o di pubblica utilità (Yersin, Le statut
fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in ASA
58 p. 106 e autori citati). Ogni partito, preso individualmente, difende le
proprie concezioni della società, mira ad ottenere il potere e a far sì che il
maggior numero di propri membri raggiunga le funzioni più importanti (Yersin,
op. cit. p. 107). Ciò esclude lo scopo di pubblica utilità ma non quello
ideale. Di fatto, nei cantoni che esonerano le persone giuridiche con scopo
ideale, i partiti beneficiano dell’esenzione (Ibidem).
5.6.
Le considerazioni
precedentemente proposte, in merito alla mancanza dei presupposti per ottenere
l’esenzione dalle imposte sul capitale e sull’utile delle persone giuridiche,
possono essere estese anche all’istanza di esenzione dall’imposta di successione
e di donazione.
È chiaro, infatti, che
l’associazione ricorrente non ha diritto all’esenzione quale ente che persegue
scopi pubblici o di pubblica utilità.
Per il caso particolare
dell’imposta di successione e donazione, però, si deve esaminare se la
ricorrente non persegua almeno uno scopo ideale, cosa che basterebbe ad
ottenere l’esenzione. Anche tale eventualità deve peraltro essere scartata,
sempre in considerazione del carattere prevalentemente (se non esclusivamente,
per il momento) alberghiero dell’attività svolta dall’associazione ed anche del
modesto sacrificio personale dei soci, i quali si limitano a versare una tassa
annua di dieci franchi.
- 6.1.
La soluzione adottata nel
presente caso - sia notato a titolo abbondanziale - non differisce, come ha
potuto accertare questa Camera, da quella adottata dalla Divisione cantonale
delle contribuzioni in casi analoghi, che vogliono essere qui ricordati per
scrupolo di completezza.
Si veda, ad esempio, il
caso del __________, che persegue scopi solidaristici, di mutuo aiuto, di
assistenza e di sostegno in caso di catastrofi. In quanto tale il __________
beneficia dell'esenzione fiscale, fatta esclusione tuttavia della "Casa
solidarietà" di __________, ente a se stante che gestisce "l'esercizio
di una pensione con alloggio a favore degli aderenti ai sindacati, partiti e
associazioni affiliate sia dei non aderenti permettendo loro una vacanza in
Ticino a prezzi sensibilmente ridotti".
Non diversamente la
Fondazione __________, che gestisce, ad esempio nel comune di __________, un
villaggio di vacanza legato al sindacato dei dipendenti pubblici.
Lo stesso dicasi per la
Fondazione __________, che, nel rispetto della natura e del paesaggio, si
occupa della conservazione di una proprietà immobiliare a __________ e si
prefigge, attraverso l'uso di questa proprietà, di promuovere la comprensione e
il rispetto reciproci, lo sviluppo di uno spirito umano e di solidarietà con i
deboli, l'amicizia e la pace, il vivere in accordo con la natura.
6.2.
Questa Camera ha, a sua
volta, negato l'esenzione ad Società Cooperativa immobiliare che svolge
attività a sostegno dell’attività di culto di una Chiesa non riconosciuta
costituzionalmente (CDT n. 10-11 del 18 febbraio 1994 in re S. Coop. Imm.),
che possiede immobili in cui trovano posto sia locali adibiti al culto (un centro
di ritrovo a __________ e una sala multiuso a __________) sia diversi
appartamenti occupati da membri della Chiesa evangelica Pentecostale ticinese.
- Il ricorso è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali,
commisurate tenendo conto dei nobili intendimenti dei defunti ispiratori e
promotori dell’associazione, sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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